17.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/30 |
REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell’allegato III B
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria e la Finlandia hanno chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di inserire nell’allegato III B del regolamento (CE) n. 1013/2006 alcuni rifiuti non classificati. |
(2) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Finlandia e Svezia in merito all’accettabilità delle suddette richieste volte a far riconoscere taluni rifiuti come rifiuti verdi da inserire nell’allegato III B del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(3) |
Tenuto conto delle summenzionate osservazioni, la Commissione ha invitato l’Irlanda, i Paesi Bassi e la Finlandia a presentare al segretariato della convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (2) (la «convenzione di Basilea»), le domande per l’aggiunta di nuove voci all’allegato IX della convenzione di Basilea, in base alla procedura indicata nella decisione VIII/15 della COP8 della convenzione di Basilea relativa alle modifiche della procedura per la revisione o l’adeguamento degli elenchi di rifiuti che figurano negli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea. |
(4) |
La Finlandia, i Paesi Bassi e l’Irlanda hanno presentato al segretariato della convenzione di Basilea le domande per l’aggiunta di nuove voci all’allegato IX della convenzione di Basilea rispettivamente il 14 gennaio 2011, il 25 gennaio 2011 e il 1o febbraio 2011. Finché non sarà deciso di inserire le voci non classificate nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione C(2001)107/final del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/final sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (la «decisione OCSE»), tali voci possono essere aggiunte provvisoriamente all’allegato III B del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III B del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.
(3) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
ALLEGATO
«ALLEGATO III B
RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
1. |
Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
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2. |
I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:
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3. |
Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2), ivi comprese le misure adottate in conformità all’articolo 16, paragrafo 3. |