16.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/6


REGOLAMENTO (UE) N. 130/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2012

sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all'accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento autonomo ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3) e la direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (4). I requisiti stabiliti in dette direttive per quanto riguarda i predellini di accesso, le maniglie e le pedane nonché i dispositivi di retromarcia vanno riportati nel presente regolamento e, se necessario, modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Alcuni requisiti stabiliti nelle direttive e non compresi nel presente regolamento vengono già affrontati mediante l'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE n. 11 (5) e del regolamento n. 39 (6) di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009.

(3)

Il campo di applicazione del presente regolamento deve corrispondere a quello delle direttive 70/387/CEE e 75/443/CEE ove opportuno. Il regolamento deve, pertanto, riguardare i veicoli appartenenti alle categorie M e N.

(4)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 definisce i requisiti di base per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l'accesso ai veicoli, in particolare i predellini di accesso, le maniglie e le pedane nonché la manovrabilità, in particolare i dispositivi di retromarcia. È necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.

(5)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M e N, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «tipo di veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità», si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali:

a)

le caratteristiche delle pedane, dei predellini di accesso e delle maniglie;

b)

le caratteristiche dei dispositivi di retromarcia.

2)

per «veicoli fuoristrada», si intendono i veicoli conformi ai criteri definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE;

3)

per «accesso dell'abitacolo», si intende il punto più basso dell'apertura della porta o di un'altra struttura, a seconda di quale sia più alta, che è necessario liberare, in altezza, per entrare nell'abitacolo.

Articolo 3

Omologazione CE di un veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità

1.   Il costruttore, o il suo mandatario, presenta all'autorità competente una domanda di omologazione CE relativamente all'accesso e alla manovrabilità di un veicolo.

2.   La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.

3.   Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati II e III del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione secondo il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini di quanto esposto al paragrafo 3, l'autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato I, parte 2.

Articolo 4

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma delle direttive 70/387/CEE e 75/443/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli in conformità alle direttive 70/387/CEE e 75/443/CEE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)   GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)   GU L 176 del 10.8.1970, pag. 5.

(4)   GU L 196 del 26.7.1975, pag. 1.

(5)   GU L 120 del 13.5.2010, pag. 1.

(6)   GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40.


ALLEGATO I

Disposizioni amministrative concernenti l'omologazione dei veicoli relativamente all'accesso e alla manovrabilità

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … concernente l'omologazione CE di un veicolo relativamente alla sua accessibilità e manovrabilità.

Le seguenti informazioni vanno fornite, ove pertinente, in triplice copia e devono contenere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda informativa comprendono funzioni a comando elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   DATI GENERALI

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale designazione commerciale: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): …

0.3.1.   Posizione di tale indicazione: …

0.4.   Categoria cui appartiene il veicolo (c): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di assemblaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.   MASSE E DIMENSIONI (f) (g)

2.6.   Massa in ordine di marcia

Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di traino, se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di traino, se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore, se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (h) (massima e minima per ogni variante): …

4.   TRASMISSIONE (p)

4.6.   Rapporti di trasmissione

Retromarcia: …

9.   CARROZZERIA

9.3.   Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1.   Configurazione e numero delle porte: …

9.3.4.   Dettagli (comprese le dimensioni) degli accessi, dei predellini e delle maniglie necessarie, ove applicabile: …

Note esplicative

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

l'omologazione CE (1)

l'estensione dell'omologazione CE (1)

il rifiuto dell'omologazione CE (1)

la revoca dell'omologazione CE (1)

di un tipo di veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità

visto il regolamento (UE) n. 130/2012, [il presente regolamento], modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (1)

Numero dell'omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

PARTE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale designazione commerciale: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (2): …

0.3.1.   Posizione di tale indicazione: …

0.4.   Categoria del veicolo (3): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di assemblaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: …

PARTE II

1.   Informazioni supplementari: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico che effettua le prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

fascicolo di omologazione.

Verbale di prova


(b)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri estranei alla descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).

(c)  Classificazione in base alle definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A.

(f)  Se esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambe le versioni.

(g)  Norma ISO 612:1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.

(h)  La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per quella del bagaglio, in base alla norma ISO 2416-1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

(p)  I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(1)  Cancellare la dicitura non applicabile.

(2)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione dei tipi di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).

(3)  Secondo le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.   

Informazioni supplementari:

1.1.

Breve descrizione del tipo di veicolo con riferimento a struttura, dimensioni, linee e materiali: …

2.   

Veicolo appartenente alle categorie M1 / N1 / N2 con massa massima non superiore a 7,5 tonnellate dotato (1) / non dotato (1) di pedane o predellini di accesso.

3.   

Veicolo fuoristrada si / no (1)

4.   

Dispositivo di retromarcia: cambio / altri (1)

4.1.

Breve descrizione del dispositivo di retromarcia se esso non è una funzione del cambio: …

5.   

Osservazioni: …


(1)  Cancellare la dicitura non applicabile.


ALLEGATO II

Requisiti dei veicoli relativamente all'accesso

1.   REQUISITI GENERALI

1.1.

I veicoli devono essere progettati in modo da garantire la massima sicurezza nell'accesso e nell'uscita dall'abitacolo e gli accessi dell'abitacolo devono essere costruiti in modo da poter essere usati comodamente e senza pericoli.

2.   PEDANE E PREDELLINI DI ACCESSO

2.1.

Il mozzo, il cerchione e le altre parti della ruota non sono considerati pedane o predellini ai sensi del presente regolamento, a meno che ragioni di costruzione o di impiego si oppongano all'installazione di pedane o predellini in altre parti del veicolo.

2.2.

L'altezza dell'accesso dell'abitacolo è determinata direttamente in termini di distanza dal suolo o dal piano orizzontale che passa longitudinalmente attraverso il predellino immediatamente sottostante.

PARTE 1

Requisiti relativi all'accesso e all'uscita attraverso le porte dell'abitacolo dei veicoli della categoria N2 con una massa massima superiore a 7,5 tonnellate della categoria N3

1.   PREDELLINI DI ACCESSO ALL'ABITACOLO (Figura 1).

1.1.

La distanza (A) tra il suolo e la superficie di calpestio del predellino inferiore, misurata con il veicolo in ordine di marcia su una superficie piatta e orizzontale, non deve superare i 600 mm.

1.1.1.

Tuttavia, per i veicoli fuoristrada la distanza (A) può raggiungere i 700 mm.

1.2.

La distanza (B) tra le superfici di calpestio dei predellini non deve superare i 400 mm. Lo scarto in verticale tra due predellini successivi non deve superare i 50 mm. L'ultimo requisito non si applica alla distanza fra il predellino più alto e l'accesso dell'abitacolo.

1.2.1.

Tuttavia, per i veicoli fuoristrada è possibile aumentare la variazione ammessa, sopra indicata, fino a 100 mm.

1.3.

Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti specifiche geometriche minime:

(a)

profondità del predellino (D): 80 mm

(b)

spazio libero del predellino (E) (compresa la profondità del predellino): 150 mm

(c)

larghezza del predellino (F): 300 mm

(d)

larghezza del predellino inferiore (G): 200 mm

(e)

altezza del predellino (S): 120 mm

(f)

sfasamento trasversale tra predellini (H): 0 mm

(g)

sovrapposizione longitudinale (J) tra due predellini successivi nella stessa rampa oppure tra il predellino più alto e l'altezza dell'accesso all'abitacolo: 200 mm

1.3.1.

Per i veicoli fuoristrada il valore (F) può tuttavia scendere fino a 200 mm.

1.4.

Se necessario per motivi di costruzione o di impiego e nel caso dei veicoli fuoristrada, il predellino inferiore può essere costituito da un piolo. In questo caso, la profondità del piolo (R) deve essere almeno di 20 mm.

1.4.1.

I pioli a sezione circolare non sono ammessi.

1.5.

Scendendo dall'abitacolo, deve essere facile trovare la posizione del predellino più alto.

1.6.

Tutti i predellini di accesso devono essere costruiti in modo da evitare i rischi di scivolamento. Inoltre, i predellini di accesso esposti alle intemperie e alla polvere durante la marcia del veicolo devono essere dotati di adeguato deflusso o di una superficie di scolo.

2.   ACCESSO ALLE MANIGLIE DELL'ABITACOLO (Figura 1).

2.1.

Per accedere all'abitacolo, il veicolo deve essere munito di una o più maniglie o mancorrenti o di altri dispositivi equivalenti.

2.1.1.

Tutti i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere ubicati in modo da poter essere afferrati facilmente e da non ostruire l'accesso all'abitacolo.

2.1.2.

È consentita una discontinuità massima di 100 mm sulla superficie di presa dei mancorrenti, delle maniglie o dei dispositivi equivalenti.

2.1.3.

Se l'accesso dell'abitacolo è munito di più di due predellini, i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere ubicati in modo che una persona possa sostenersi contemporaneamente con due mani e un piede o con due piedi e una mano.

2.1.4.

Tranne che per le scalette, i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere progettati e ubicati in modo da indurre gli operatori a scendere rivolti verso l'abitacolo.

2.1.5.

Il volante può essere considerato come una maniglia.

2.2.

La distanza (N) tra il suolo e il bordo inferiore di almeno un mancorrente, una maniglia o un dispositivo equivalente, misurata con il veicolo in ordine di marcia su una superficie piatta e orizzontale, non deve superare i 1 850 mm.

2.2.1.

Per i veicoli fuoristrada la distanza (N) può tuttavia raggiungere i 1 950 mm.

2.2.2.

Se l'altezza dell'accesso dell'abitacolo si trova ad una distanza dal suolo superiore a "N", si considera che essa sia uguale a "N".

2.2.3.

Inoltre, la distanza minima (P) tra il bordo superiore dei mancorrenti, delle maniglie o dei dispositivi equivalenti e l'altezza dell'accesso dell'abitacolo deve essere la seguente:

(a)

mancorrenti, maniglie o dispositivi equivalenti (U): 650 mm;

(b)

mancorrenti, maniglie o dispositivi equivalenti (V): 550 mm.

2.3.

Devono essere rispettate le seguenti specifiche geometriche:

(a)

dimensioni della superficie di presa (K): minimo 16 mm, massimo 38 mm;

(b)

lunghezza (M): minimo 150 mm;

(c)

ingombro rispetto al veicolo (L): minimo 40 mm con porta aperta.

Figura 1

Predellini di accesso e maniglie dell'abitacolo

Image 1

Testo di immagine

PARTE 2

Requisiti relativi all'accesso e all'uscita attraverso le porte dell'abitacolo dei veicoli appartenenti ad una categoria diversa da N2 con una massa massima superiore a 7,5 tonnellate della categoria N3

1.   PEDANE E PREDELLINI DI ACCESSO

1.1.

I veicoli delle categorie M1 ed N1 nonché N2 con una massa massima non superiore a 7,5 tonnellate devono essere dotati di una o più pedane o predellini se la distanza fra l'altezza dell'accesso dell'abitacolo e il suolo è superiore a 600 mm, misurata con il veicolo in ordine di marcia su una superficie piatta e orizzontale.

1.1.1.

Tuttavia, per i veicoli fuoristrada la distanza specificata sopra può misurare fino a 700 mm.

1.2.

Tutte le pedane e i predellini di accesso devono essere costruiti in modo da evitare i rischi di scivolamento. Inoltre, le pedane e i predellini di accesso esposti alle intemperie e alla polvere durante la marcia del veicolo devono essere dotati di adeguato deflusso o di una superficie di scolo.

ALLEGATO III

Requisiti dei veicoli relativamente alla manovrabilità

1.   REQUISITI GENERALI

1.1.

Tutti i veicoli devono essere dotati di un dispositivo di retromarcia azionabile dal posto di guida.