11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/6


REGOLAMENTO (UE) N. 115/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 13 maggio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («procedimento AS») relativo alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India («paese interessato»).

(2)

Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India e ha iniziato un'inchiesta separata («procedimento AD»).

(3)

Il procedimento AD è stato iniziato il 31 marzo 2011 dallo European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (di seguito «il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione totale dell'Unione di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti. La denuncia conteneva elementi diretti di prova dell’esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

(4)

Prima dell’apertura del procedimento e in conformità con l’articolo 10, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell’India («GOI») di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India arrecano un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Il GOI è stato invitato a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della denuncia e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Non è stato tuttavia possibile trovare una tale soluzione.

1.2.   Parti interessate al procedimento

(5)

La Commissione ha notificato ufficialmente l’apertura del procedimento ai produttori denuncianti dell’Unione, ad altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori, agli importatori, agli utilizzatori notoriamente interessati e alle autorità indiane. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(6)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

1.2.1.   Campionamento dei produttori esportatori dell’India

(7)

Dato l’elevato numero di produttori esportatori indiani, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione delle sovvenzioni, in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori dell’India sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura dell’inchiesta e a fornire informazioni essenziali sulle loro esportazioni e vendite sul mercato interno, sulle loro precise attività relative alla fabbricazione del prodotto in esame e sulla ragione sociale e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame nel periodo dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2011.

(9)

Per selezionare un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità indiane competenti.

(10)

In totale 5 produttori esportatori, compreso un gruppo di società indiane collegate, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Queste società collegate hanno dichiarato di aver esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il confronto fra i dati Eurostat sull’importazione e il volume delle esportazioni nell’Unione del prodotto in esame riportato per il periodo dell'inchiesta dalle 5 società che hanno collaborato ha rivelato che la collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata vicina al 100 %. Il campione è stato quindi scelto in base alle informazioni fornite da questi 5 produttori esportatori.

1.2.2.   Selezione del campione delle società indiane che hanno collaborato

(11)

In conformità dell’articolo 27 del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione, atto ad essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione scelto consisteva in 3 società distinte, che rappresentano circa il 98 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame.

(12)

Come disposto dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità indiane sono state consultate in merito alla selezione del campione. I due produttori esportatori non selezionati hanno insistito per essere inclusi anch’essi nel campione. Data tuttavia la rappresentatività del campione proposto, come già visto al considerando 11, si è concluso che non era necessario modificare o estendere il campione.

1.2.3.   Esame individuale delle società non incluse nel campione

(13)

La richiesta di esame individuale a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base è stata presentata da un produttore esportatore non incluso nel campione. Esaminare tale richiesta nella fase provvisoria si sarebbe tuttavia rivelato eccessivamente gravoso. L'eventuale decisione di concedere l'esame individuale a questa società verrà perciò presa in una fase successiva.

1.2.4.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(14)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento volto a determinare il pregiudizio in conformità con l'articolo 27 del regolamento di base.

(15)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Tale campione è formato da cinque 5 società scelte fra i quindici produttori dell'Unione già noti prima dell'apertura dell'inchiesta, selezionate sulla base del volume delle vendite, delle dimensioni e della collocazione geografica all'interno dell'Unione. Queste 5 società rappresentano il 37 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il PI. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo e a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni al campione di cinque società proposto.

(16)

In seguito uno dei cinque produttori dell'Unione inseriti nel campione ha revocato la propria disponibilità a collaborare. Le quattro società rimaste nel campione rappresentavano comunque il 32 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il PI. Il campione è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo dell’industria dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi di tre di queste società: In questa fase provvisoria dell’inchiesta si è ritenuta sufficiente un’accurata analisi documentale per verificare i dati forniti dalla quarta società inclusa nel campione.

1.2.5.   Campionamento degli importatori indipendenti

(17)

Dato il numero potenzialmente elevato di importatori coinvolti nel procedimento, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base. Due importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Dato il basso numero di importatori che si sono manifestati è stato deciso di non ricorrere al campionamento.

1.2.6.   Risposte al questionario e verifiche

(18)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono stati quindi inviati questionari al GOI, ai produttori esportatori indiani inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori collegati dell'Unione e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati dall'inchiesta.

(19)

Sono pervenute risposte ddl GOI, dai produttori esportatori inclusi nel campione e dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione. Nessuno degli importatori o degli utilizzatori contattati ha risposto al questionario.

(20)

La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate ritenute necessarie per determinare in via provvisoria la sovvenzione, il pregiudizio che ne deriva e l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso la sede del GOI a Delhi e delle seguenti parti interessate:

 

produttori dell'Unione

Inox Viti di Cattinori Bruno & C. s.n.c, Grumello del Monte, Italia,

Bontempi Vibo S.p.A., Rodengo Saiano, Italia,

Ugivis S.A, Belley, Francia.

 

Produttori esportatori dell'India

Viraj Profiles Limited, Boisar Dist., Thane, Maharashtra

Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East) Dist., Thane, Maharashtra,

Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat.

1.3.   Periodo dell'inchiesta

(21)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio comprende il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2011 (in seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(22)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti (stainless steel fasteners, SSF) originari dell’India, attualmente classificati coi codici NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 .

2.2.   Prodotto simile

(23)

Il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno indiano e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione risultano avere le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Essi sono quindi da considerare in via provvisoria prodotti simili a termini dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(24)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione sono stati sottoposti a inchiesta i seguenti regimi, che secondo la denuncia implicano la concessione di sovvenzioni:

(a)

Regime di credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme);

(b)

Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme);

(c)

Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme);

(d)

Regime per le unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme);

(e)

Regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme);

(f)

Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme);

(g)

Esenzione dell’imposta sull’elettricità (Electricity Duty Exemption o EDE).

(25)

I regimi da a) a e) si basano sul «Foreign Trade Act (Development and Regulation)» [Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrato in vigore il 7 agosto 1992 (nel seguito «il Foreign Trade Act»). Il Foreign Trade Act autorizza il GOI a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, che sono sintetizzate nei documenti sulla politica per il commercio estero, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati periodicamente. Il documento rilevante per il PI di questa inchiesta è il documento sulla politica per il commercio estero 09-14. Il GOI ha inoltre fissato le procedure di applicazione della politica per il commercio estero 09-14 pubblicandole nel «Handbook of Procedures, Volume I» («HOP I 09-14») – Manuale di procedura, vol. I. Questo manuale di procedura viene aggiornato regolarmente.

(26)

Il regime denominato Export Credit Scheme di cui al punto f) si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla Reserve Bank of India - RBI (Banca Centrale dell’India) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all’esportazione.

(27)

L’esenzione dall’imposta sull'elettricità di cui al punto g) fa parte del pacchetto di incentivi del governo di Maharashtra, risoluzione n PSI-1707/(CR-50)/IND-8, datata 30 marzo 2007.

3.2.   Regime di credito sui dazi d’importazione («DEPBS»)

(a)   Base giuridica

(28)

La descrizione dettagliata del regime figura al paragrafo 4.3 delle politiche per il commercio estero import-export 09-14 e al capitolo 4 del manuale di procedura 09-14, volume I.

(b)   Ammissibilità

(29)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

(c)   Attuazione pratica del DEPBS

(30)

Un esportatore può chiedere crediti DEPBS, calcolati come una determinata percentuale del valore dei prodotti esportati nell'ambito di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato le aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame. Dette aliquote sono stabilite in base alle norme SION (Standard Input Output Norms), che tengono conto di un presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali su queste presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati o meno.

(31)

Per poter beneficiare di tale sistema una società deve esportare. All’atto dell’ esportazione, l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui specifica che tale operazione avviene nell'ambito del DEPBS. Per consentire l’esportazione delle merci le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione. che indica, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS che sarà concesso per quella esportazione. In questa fase della procedura l'esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, il GOI non gode di alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS.

(32)

È stato constatato che secondo le norme di contabilità Indiana, una volta assolto l’obbligo di esportare, i crediti DEPBS, in base al principio della contabilità per competenza, possono essere registrati tra le entrate nei conti commerciali. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni d'importazione. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

(33)

Le domande di crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono comprendere una numero illimitato di operazioni d’esportazione. Di fatto non esistono scadenze fisse per i crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d’esportazione presentate oltre la scadenza di cui al capitolo 4.47 del manuale di procedura I 09-14. Inoltre, come stabilito chiaramente al capitolo 9.3 del manuale di procedura I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione possono sempre essere prese in considerazione dietro pagamento di un'esigua penale.

(34)

È stato constatato che due società incluse nel campione, la Agarwal Fastners Pvt. Ltd. e la Raajratna Ventures Ltd., hanno utilizzato questo regime durante il PI.

(d)   Conclusioni sul regime DEPBS

(35)

Il DEPBS fornisce sovvenzioni a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce un contributo finanziario del GOI, in quanto è utilizzato per compensare i dazi all’importazione, riducendo così le entrate del GOI derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Il credito DEPBS offre anche un vantaggio all'esportatore perché ne migliora la liquidità.

(36)

Il DEPBS è inoltre subordinato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a termini dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(37)

Questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, se ed in quanto non risulta conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e norme sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a impiegare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l’importo del credito non è calcolato in funzione di fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano usati nel processo di produzione del prodotto esportato ovvero se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai termini dell’allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(38)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell'inchiesta. A questo proposito si è ritenuto che il vantaggio venga ottenuto dal beneficiario all’atto dell’esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS che sarà concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò è opportuno ritenere che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alle somme dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di tale regime durante il PI.

(39)

Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse obbligatoriamente versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti così calcolati per ottenere l'importo delle sovvenzioni usato come numeratore, a termini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(40)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI varia tra il 4,70 % e il 6,53 %.

3.3.   Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme - AAS)

(a)   Base giuridica

(41)

La descrizione dettagliata del regime figura ai paragrafi da 4.1.3 a 4.1.14 della politica per il commercio estero 09-14 e ai capitoli da 4.1 a 4.30A del vol. I del manuale di procedura 09-14.

(b)   Ammissibilità

(42)

Il regime AAS consiste, come descritto dettagliatamente nel considerando 43, in sei regime subordinati che differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda il diritto a beneficiarne. Sono ammessi a beneficiare dell'AAS per le esportazioni fisiche e dell'AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono le categorie di cui al punto 8.2 del documento sulla politica per il commercio estero 09-14, quali i fornitori di un’unità orientata all’esportazione (export oriented unit – «EOU»), possono beneficiare dell’AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono infine beneficiare di vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro del sottoregime del buono di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order - ARO) e di quello della lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit).

(c)   Applicazione pratica

(43)

Il regime di autorizzazione preventiva può essere applicato per:

(i)   esportazioni fisiche: è il regime subordinato principale, che permette l'importazione esente da dazi di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine «fisico» indica che il prodotto esportato deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto di esportazione, sono specificati nella licenza;

(ii)   fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto esportato, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle sue esportazioni, qualsiasi materiale destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Gli è riconosciuta la facoltà di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;

(iii)   forniture intermedie: questo regime subordinato riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in franchigia e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale completa la produzione ed è tenuto a esportare il prodotto finito;

(iv)   esportazioni presunte: Questo sistema subordinato permette a un imprenditore principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2 della politica per il commercio estero. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le transazioni in cui i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un'unità orientata all'esportazione («EOU») o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone – «SEZ»);

(v)   il buono di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order - ARO): il titolare di un’autorizzazione preventiva che intenda procurarsi i fattori di produzione da fonti locali invece di importarli direttamente ha la possibilità di approvvigionarsi mediante buoni di approvvigionamento anticipato (ARO). In questo caso le autorizzazioni preventive sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento sulla politica per il commercio estero 09-14 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all'esportatore finale, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi nazionali sia per quelli importati;

(vi)   lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottosistema riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore nazionale. L'autorizzazione viene poi convalidata dalla banca per le importazioni dirette, solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore nazionale avrà diritto ai benefici relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 8.3 del documento sulla politica per il commercio estero 09-14 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

(44)

Una delle società incluse nel campione ha ricevuto concessioni nell'ambito del regime AAS relativamente al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Tale società ha fatto uso di uno dei sistemi subordinati, cioè l’AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sistemi subordinati non utilizzati.

(45)

Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un AAS è tenuto a conservare «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/forniti internamente» nel formato richiesto (capitolo 4, punti 26 e 30, e appendice 23 del manuale di procedura I 09-14), cioè un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite nell’ambito dell'appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

(46)

Per quanto riguarda il sottoregime per le esportazioni fisiche utilizzato nel PI dalla società interessata, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono specificati sull’autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione le operazioni corrispondenti devono inoltre essere specificate sull'autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dal GOI sulla base delle norme SION (Standard Input-Output Norms), fissate per la maggior parte dei prodotti, tra cui quello in esame. I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre il prodotto destinato all'esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere assolto entro un termine prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna).

(47)

Dall’inchiesta è emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non erano stati rispettati o non erano ancora stati messi in pratica.

(48)

La società che usava questo regime teneva un registro della produzione e dei consumi. L’appendice 23 non è stata completata e non può pertanto essere considerata un registro dell’utilizzo effettivo come disposto nei capitoli 4.26, 4.30 del manuale di procedura I 09-14. Un vero e proprio registro dei consumi per il PI non era disponibile e quindi non è stato possibile verificare, tra l’altro, i dati sul consumo per stabilire quali fattori produttivi erano stati impiegati nella produzione del prodotto esportato e in quale quantità, come stabilito nella copia dell’appendice 23. Per quanto riguarda gli obblighi di verifica di cui sopra al considerando 45, la società non disponeva di dati sulle modalità di questa certificazione. Non esisteva alcun piano di revisione contabile o altro materiale giustificativo della revisione effettuata (per esempio una relazione relativa alla revisione), né alcuna informazione scritta sulla metodologia utilizzata e sulle prescrizioni specifiche indispensabili per un lavoro tanto minuzioso, che richiede conoscenze tecniche approfondite sui processi di produzione. Le potenziali restituzioni eccessive realizzate dalla società e riportate nell’appendice 23 non hanno comportato alcun intervento o controllo da parte delle autorità competenti. In breve, si ritiene che l’esportatore esaminato non sia stato in grado di dimostrare di aver ottemperato alle pertinenti disposizioni della politica per il commercio estero.

(d)   Conclusioni relative all’AAS

(49)

L'esenzione dai dazi sull'importazione costituisce una sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, dal momento che essa costituisce un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio all’esportatore oggetto dell'inchiesta.

(50)

Le sovvenzioni relative all’AAS per le esportazioni fisiche sono inoltre chiaramente subordinate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e compensabili secondo l’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere vantaggi nell'ambito di questo sistema.

(51)

Il regime subordinato in oggetto non può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell’allegato I, punto i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato meccanismi o procedure di verifica efficaci atti a stabilire se e per quale importo si fossero impiegati fattori produttivi nella fabbricazione del bene esportato (v. allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base; per i sistemi di restituzione sostitutiva, v. allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Le norme SION per il prodotto in esame, inoltre, non risultano sufficientemente precise e non possono rappresentare un sistema di verifica del consumo effettivo, perché la loro struttura non permette al GOI di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi impiegate nella fabbricazione del prodotto esportato. Il GOI non ha infine effettuato ulteriori esami basati sui fattori produttivi effettivamente impiegati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5 e allegato III, parte II, paragrafo 3 del regolamento di base) tale esame sarebbe normalmente necessario.

(52)

Il regime subordinato è quindi compensabile.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(53)

In assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nel rimborso dell’importo totale dei dazi all’importazione normalmente dovuti al momento dell’importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base non prevede che venga compensata unicamente una restituzione «in eccesso» dei dazi. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, le restituzioni eccessive di dazi possono essere compensate purché si sia ottemperato alle condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Se manca un’adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica e, invece della norma sulle presunte restituzioni in eccesso, si applica quella della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito nell'allegato II, parte II, e nell'allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare la remissione dei dazi in eccesso. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è al contrario sufficiente che essa disponga di elementi di prova sufficienti a confutare l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(54)

L'importo della sovvenzione per la società che ha utilizzato l'AAS è calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell'ambito dei sottoregimi durante il PI (numeratore). A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, gli oneri necessariamente sostenuti per ricevere la sovvenzione sono detratti dall’importo della sovvenzione, dietro presentazione di una richiesta giustificata. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è assegnato in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni ed è accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(55)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per la società interessata durante il PI è dello 2,94 %.

3.4.   Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali («EPCGS»)

(a)   Base giuridica

(56)

La descrizione dettagliata del regime figura al paragrafo 5 della politica per il commercio estero 09-14 e al capitolo 5 del manuale di procedura I 09-14.

(b)   Ammissibilità

(57)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e a fornitori di servizi.

(c)   Applicazione pratica

(58)

A condizione che rispetti l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano) versando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e versamento di una tassa, il GOI rilascia una licenza EPCGS. Questo sistema accorda una riduzione del 5 % dell'aliquota del dazio d'importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del sistema. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. La politica per il commercio estero 09-14 prevede che i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota di dazio dello 0 % nel quadro del sistema EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve, cioè 6 anni anziché 8 a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS.

(59)

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione risultano aver usufruito di questo sistema durante il PI.

(d)   Conclusioni relative all'EPCGS

(60)

Il EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi avvantaggia inoltre l’esportatore, la cui liquidità è migliorata dal fatto di non versare i dazi all’importazione.

(61)

Il sistema EPCGS è inoltre subordinato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è pertanto ritenuto specifico e compensabile.

(62)

Questo regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio consentito o un sistema di restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all’allegato I, punto i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono impiegati/integrati nel processo produttivo dei prodotti destinati all’esportazione.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(63)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al PI, viene adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, così da far corrispondere l'importo al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Quando sono state presentate richieste motivate, le spese sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(64)

A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all’esportazione durante il PI (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non accordata a seconda dei quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(65)

I tassi di sovvenzione stabiliti nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI variava tra l'0,11 %, lo 0,16 % e lo 0,19 %.

3.5.   Regime per le unità orientate all’esportazione («EOUS»)

(a)   Base giuridica

(66)

La descrizione dettagliata del regime figura al paragrafo 6 della politica per il commercio estero 09-14 e al capitolo 6 del manuale di procedura I 09-14.

(b)   Ammissibilità

(67)

A eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che in linea di principio si impegnano ad esportare tutta la loro produzione di beni o servizi possono essere ammesse a fruire del regime EOUS. Le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimento in attività fisse per poter fruire dell’EOUS.

(c)   Applicazione pratica

(68)

Le unità orientate all’esportazione possono avere sede e impianti ovunque in India.

(69)

Le domande per ottenere lo status di unità EOU devono specificare per i cinque anni successivi, tra l’altro, i quantitativi di produzione programmati, il valore previsto delle esportazioni, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accettano la domanda della società, le comunicano i termini e le condizioni di tale accettazione. L'accordo che riconosce la società nell'ambito dell'EOUS è valido per un periodo di cinque anni e rinnovabile per periodi successivi.

(70)

Una condizione fondamentale per beneficiare del regime EOU prevista nella politica per il commercio estero 09-14 è quella di ottenere un reddito netto in valuta straniera (Net Foreign Exchange earning - NFE; i.e. vale a dire che nel periodo di riferimento (cinque anni) il valore totale delle esportazioni deve risultare superiore al valore totale delle merci importate.

(71)

Le unità EOU hanno diritto alle seguenti concessioni:

(i)

esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (comprese le materie prime, i beni strumentali e di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o connessi a tali attività;

(ii)

esenzione dal dazio interno sui beni acquistati da fonti locali;

(iii)

rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati a livello locale;

(iv)

agevolazione per la vendita di parte della produzione sul mercato interno, fino a un massimo del 50 % del valore FOB delle esportazioni, a condizione che esistano redditi NFE positivi al momento del pagamento dei dazi agevolati, cioè dei dazi interni sui prodotti finiti;

(v)

rimborso parziale dei dazi pagati sul carburante acquistato presso compagnie petrolifere nazionali;

(vi)

esenzione dall’imposta sul reddito normalmente dovuta sugli utili realizzati con le vendite all’esportazione, a norma della sezione 10B della legge sull’imposta sul reddito (Income tax act), per un periodo di 10 anni dall’inizio delle operazioni;

(72)

Le unità che si avvalgono di questo regime sono soggette alla sorveglianza delle autorità doganali.

(73)

Esse hanno l’obbligo giuridico di tenere una contabilità appropriata su tutte le importazioni, sul consumo e sull’utilizzo di tutti i materiali importati e sulle esportazioni effettuate in conformità col punto pertinente del manuale di procedura I 09-14. Tali documenti vanno presentati periodicamente alle autorità indiane competenti nell’ambito di relazioni trimestrali e annuali sull’avanzamento delle attività.

(74)

La sezione 6.11.1 del manuale di procedura I 09-14 dispone tuttavia che alle unità in regime EOUS «non possa mai essere chiesto di correlare ogni partita di merce importata alle esportazioni, ai trasferimenti ad altre unità, alle vendite DTA (Domestic Tariff Area) o alle scorte».

(75)

La spedizione e la registrazione delle vendite sul mercato interno sono oggetto di autocertificazione. La procedura di spedizione delle merci destinate all’esportazione di una unità EOU è controllata da un funzionario doganale.

(76)

Nel caso in oggetto il regime EOUS è stato utilizzato da uno degli esportatori inclusi nel campione. L'esportatore ha fatto ricorso a questo regime per importare materie prime, beni di consumo e beni strumentali in esenzione da dazi all’importazione, per acquistare merci sul mercato interno in esenzione da dazi interni, per ottenere il rimborso dell’imposta sulle vendite e per vendere parte della propria produzione sul mercato interno. L'esportatore che ha collaborato ha beneficiato di tutti i vantaggi descritti sopra nel considerando 70, ai punti da i) a vi). Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sul reddito a norma della sezione 10B della legge sull’imposta sul reddito, dall’inchiesta è emerso però che a partire dal 1o aprile 2010 la società non può più beneficiare di quest’esenzione. Di conseguenza, le disposizioni sull’esenzione dall’imposta sul reddito dell’unità EOU non sono più state prese in considerazione nel contesto della presente indagine.

(77)

In una fase molto tardiva la società trovata a operare nell’ambito del regime EOU ha presentato osservazioni dettagliate a proposito di tale regime, dichiarando fra l’altro che le varie misure disponibili nell'ambito di un EOU non costituiscono sovvenzioni compensative. In questa fase della procedura non è stato possibile procedere ad un’analisi di queste osservazioni, che verrà tuttavia debitamente eseguita nella fase successiva della presente inchiesta.

(d)   Conclusioni sul regime EOUS

(78)

Le esenzioni delle unità EOU da tre tipi di dazi sulle importazioni (il dazio doganale di base, (basic customs duty), l'accisa per l'istruzione sul dazio doganale (education cess on customs duty) e l'accisa per l'istruzione secondaria superiore (higher secondary education cess)) e il rimborso dell'imposta sulle vendite sono contributi finanziari del GOI a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. La rinuncia del governo a entrate di cui avrebbe altrimenti usufruito in assenza di questo regime ha conferito un vantaggio alle unità EOU a termini dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base poiché queste hanno migliorato la propria liquidità, non dovendo pagare dazi normalmente dovuti e ottenendo un rimborso delle imposte sulle vendite.

(79)

Tale regime non può altresì essere considerato un sistema consentito di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera h) e i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato meccanismi o procedure di verifica efficaci atti a stabilire se e per quale importo si fossero impiegati fattori produttivi nella fabbricazione del bene esportato (v. allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base; per i sistemi di restituzione sostitutiva, v. allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Il sistema di verifica in vigore ha lo scopo di controllare l’obbligo del guadagno netto in valuta estera e non l’impiego di importazioni nella produzione di beni esportati.

(80)

L'esenzione dal dazio interno e dal suo equivalente dazio all'importazione («EED») non comporta tuttavia la rinuncia ad entrate altrimenti dovute. Il dazio interno e il dazio doganale supplementare, se versati, potrebbero essere usati come un credito per i futuri pagamenti di dazi (il cosiddetto «meccanismo CENVAT»), un sistema paragonabile all’IVA che consente alle società indiane di compensare le imposte sugli acquisti con le imposte pagabili sulle vendite. Per questo motivo questi dazi non sono definitivi. Con il credito «CENVAT» il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto e non sui fattori di produzione.

(81)

Soltanto l’esenzione dal dazio doganale di base, dall’accisa per l’istruzione sul dazio doganale e dall’accisa per l’istruzione secondaria superiore e il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite costituiscono quindi sovvenzioni a termini dell’articolo 3 del regolamento di base. Tali concessioni sono subordinate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono perciò considerate specifiche e compensabili a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. L'obiettivo di esportazione di un’unità EOU stabilito al punto 6.1 del documento sulla politica per il commercio estero 09-14 è una condizione indispensabile per ottenere gli incentivi.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(82)

Il vantaggio compensabile è di conseguenza la remissione dei dazi all’importazione, del dazio doganale di base, dell’accisa per l’istruzione sul dazio doganale, dell’accisa sull’istruzione secondaria superiore normalmente dovuta al momento dell’importazione nonché il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite durante il PI.

(i)   Esenzione dai dazi all'importazione (dazio doganale di base, accisa per l'istruzione sul dazio doganale, accisa per l'istruzione secondaria superiore), rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sulle materie prime e sui beni di consumo

(83)

L’importo della sovvenzione per gli esportatori che sono unità EOU è stato calcolato sulla base dei dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base, accisa per l'istruzione sul dazio doganale e accisa per l'istruzione secondaria superiore) per l'insieme dei materiali importati per l'unità EOU e sulla base dell'imposta sulle vendite rimborsata durante il PI. Le tasse necessariamente pagate per ottenere la sovvenzione sono state dedotte da tale somma fino a ottenere l’importo della sovvenzione da usare come numeratore, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato specifico delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione così ottenuto per la società interessata era del 2,68 %.

(ii)   Esenzione dai dazi all'importazione (dazio doganale di base, accisa per l'istruzione sul dazio doganale, accisa per l'istruzione secondaria superiore) sui beni strumentali

(84)

I beni strumentali non sono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base il vantaggio per la società interessata è stato calcolato sulla base dell’importo dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali in una delle società oggetto dell’inchiesta. L’importo calcolato in questo modo è quindi imputabile al periodo di inchiesta del riesame ed è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, al fine di ottenere il valore del vantaggio nel tempo e quindi determinare il vantaggio integrale di cui il destinatario ha beneficiato nel quadro di tale sistema. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato specifico delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione così ottenuto per la società interessata era dello 0,05 %.

(85)

Il margine di sovvenzione totale ottenuto con il regime EOUS per la società interessata ammonta al 2,73 %.

3.6.   Focus Product Scheme - «FPS»;

(a)   Base giuridica

(86)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 3.15 a 3.17 della politica per il commercio estero 09-14 e ai capitoli da 3.9 a 3.11 del manuale di procedura I 09-14.

(b)   Ammissibilità

(87)

A norma del paragrafo 3.15.2 della politica per il commercio estero 09-14, possono beneficiare di questo regime gli esportatori dei prodotti notificati nell’appendice 37D del manuale di procedura I 09-14.

(c)   Applicazione pratica

(88)

Un esportatore dei prodotti che figurano nella lista di cui all’appendice 37D del manuale di procedura I 09-14 può fare domanda per un credito FPS sui dazi pari al 2 % o a al 5 % del valore FOB dei prodotti esportati. Tuttavia i prodotti/settori Special Focus inclusi nelle Tabelle 2 e 5 dell’appendice 37D possono beneficiare di un credito sul dazio pari al 5 % del valore FOB dei prodotti esportati. Il prodotto in esame sotto inchiesta è incluso fra questi prodotti Special Focus.

(89)

Il FPS è un regime post-esportazione, vale a dire che una società deve esportare per poter beneficiare dei vantaggi di questo regime. La società deve di conseguenza presentare una domanda on line all’autorità competente insieme a copie dell’ordine di esportazione, fatture, la distinta della banca attestante il pagamento della tassa di domanda, copia delle bolle di sortita e certificato bancario di realizzazione per la ricevuta di pagamento o il certificato di rimessa in entrata dall’estero in caso di trattazione diretta dei documenti. Nei casi in cui l'originale delle bolle di sortita e/o dei certificati di realizzazione bancaria siano stati presentati per richiedere vantaggi nell'ambito di altri regimi, la società può presentare copie autocertificate che citano l'autorità competente presso la quale sono state presentati i documenti originali. La domanda online per i crediti FPS può coprire fino a un massimo di 50 bolle di sortita.

(90)

È stato constatato che secondo le norme di contabilità dell'India i crediti FPS possono essere registrati secondo il principio della contabilità per competenza a titolo di entrate nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per pagare i dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni d'importazione. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti FPS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

(91)

È stato rilevato che due delle società incluse nel campione hanno beneficiato di questo regime durante il PI.

(d)   Conclusioni relative all’FPS

(92)

Il FPS fornisce sovvenzioni a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito FPS costituisce un contributo finanziario del GOI, in quanto è impiegato per compensare i dazi all’importazione, riducendo così le entrate del GOI derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. In più, il credito FPS offre un vantaggio all'esportatore perché ne migliora la liquidità.

(93)

L’FPS è inoltre subordinato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

(94)

Questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano usati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione a termini dell’allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del FPS indipendentemente dal fatto che importi i fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del FPS.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(95)

A norma degli articoli 3, paragrafo 2, e 5 del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in termini del vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell'inchiesta. A questo proposito, si è ritenuto che il vantaggio venga ottenuto dal beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, in cui sia tra l’altro riportato l’importo del credito FPS che sarà concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò, è giusto ritenere che il vantaggio conferito a titolo del FPS corrisponde alle somme dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di tale regime durante il PI.

(96)

Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse obbligatoriamente versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti così calcolati per ottenere l'importo delle sovvenzioni usato come numeratore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(97)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le due società interessate durante il PI è stato del 4,80 %.

3.7.   Regime di crediti all’esportazione («ECS»).

(a)   Base giuridica

(98)

I dettagli di questo regime sono specificati Master Circular DBOD n. DIR. (Exp.)BC.06/04.02.002/2010-10 (crediti all'esportazione in rupie), pubblicata dalla Banca centrale indiana (RBI) e destinata a tutte le banche commerciali indiane. 06/04.02.002/2010-10 (Rupee/Foreign Currency Export Credit) of the Reserve Bank of India (‘RBI’), which is addressed to all commercial banks in India.

(b)   Ammissibilità

(99)

Possono beneficiare di questo regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

(c)   Applicazione pratica

(100)

Il regime ECS consiste in due regimi subordinati, il regime di crediti all'esportazione precedente alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme, detto anche «packing credit»), che comprende i crediti forniti a un esportatore per finanziare l'acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l'imballaggio e/o la spedizione dei beni prima dell'esportazione e il regime di crediti all'esportazione successivo alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme), che fornisce prestiti al capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine per l'esportazione. Dal 1o luglio 2010, le banche commerciali applicano un nuovo metodo di determinazione del tasso base applicabili a tutti i tipi di anticipi di credito all’esportazione in rupie. Per quanto concerne l’ECS in valuta estera la banca centrale indiana (Reserve Bank of India - RBI) stabilisce i tassi massimi d’interesse ai crediti all’esportazione che le banche commerciali possono esigere da un esportatore. La RBI impone inoltre alle banche di destinare una determinata percentuale del loro credito netto al finanziamento delle esportazioni.

(101)

Grazie a quanto previsto dalle Master Circulars della RBI gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse migliori rispetto a quelli dei crediti commerciali normali («cash credits»), praticati unicamente a condizioni di mercato. La differenza di tasso può essere inferiore per le società con una buona classificazione creditizia. Le società con le migliori classificazioni creditizie hanno infatti la possibilità di ottenere crediti all'esportazione e crediti per cassa alle stesse condizioni.

(102)

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione risultano aver usato questo sistema durante il PI.

(d)   Conclusioni relative all’ECS

(103)

I tassi d'interesse preferenziali di un credito ECS stabiliti dalle Master Circulars della RBI di cui al considerando 98 possono far calare i costi degli interessi sostenuti dagli esportatori rispetto a quelli dei normali crediti praticati a condizioni di mercato, e avvantaggiare quindi un esportatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base.

(104)

Anche se i crediti preferenziali ECS vengono concessi da banche commerciali, questo vantaggio costituisce un contributo finanziario accordato da un’amministrazione pubblica a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. A tale riguardo va notato che né l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base, né l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, numero iv) dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dispongono l’obbligatorietà di un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali da parte del GOI, perché un’operazione sia qualificata come sovvenzione. Essi prescrivono solo che la pubblica amministrazione disponga lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti i), ii) o iii) dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico e rientra quindi nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento di base.< Essa è al 100 % di proprietà dello Stato, persegue obiettivi di politiche pubbliche, ad esempio della politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dal GOI. La RBI dà disposizioni a enti privati a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino del regolamento di base, stante il fatto che le banche commerciali sono vincolate dalle condizioni che essa impone, tra l'altro, in tema di limiti massimi per i tassi d'interesse sui crediti all'esportazione stabiliti nelle Master Circular della RBI e dalle direttive della RBI alle banche commerciali che impongono loro di rendere disponibile una determinata quota del loro credito bancario netto da destinare al finanziamento delle esportazioni. Questa direttiva obbliga le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento di base, nella fattispecie a fornire prestiti sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questo trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti a particolari condizioni sarebbe di norma di competenza dell’amministrazione pubblica, e tale pratica non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle amministrazioni pubbliche, a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base. Questa sovvenzione è considerata specifica e compensabile perché i tassi d’interesse preferenziali sono disponibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono perciò subordinati all’andamento delle esportazioni, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del regolamento di base.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(105)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato per i crediti all’esportazione accesi durante il PI e l’importo che sarebbe stato dovuto per i crediti commerciali normali accesi dalla società interessata. L’importo della sovvenzione (numeratore) è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, poiché la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(106)

I tassi di sovvenzione stabiliti nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI sono stati dello 0,25 %, dello 0,31 % e dello 0,44 %.

3.8.   Esenzione dall’imposta sull’elettricità (Electricity Duty Exemption, EDE)

(a)   Base giuridica

(107)

Questo regime è incluso nel pacchetto di incentivi 2007 del governo del Maharashtra, risoluzione n. PSI-1707/(CR-50)/IND-8, datata 30 marzo 2007. A seguito delle modifiche apportate dal governo del Maharashtra in data 30 giugno 2011 a tale pacchetto di incentivi è stata disposta una proroga fino al 31 agosto 2011.

(b)   Ammissibilità

(108)

La risoluzione di cui sopra elenca le categorie di industrie e imprese che possono beneficiare degli incentivi nell'ambito del regime del 2007.

(c)   Applicazione pratica

(109)

Al fine di incoraggiare l'industrializzazione delle aree meno sviluppate il governo di Maharashtra ha disposto un pacchetto di incentivi per unità industriali nuove o expansion nella regione in via di sviluppo dello stato del Maharashtra. Ai fini di tale regime l’allegato I alla risoluzione classifica l'area dello stato come avente diritto agli incentivi. Gli incentivi nell’ambito del regime del 2007 non possono tuttavia essere richiesti in mancanza di un «Certificato di ammissibilità» rilasciato nell’ambito del regime dalla Implementing Agency e se l’unità richiedente non ha ottemperato alle disposizioni/condizioni di tale certificato. Il certificato di ammissibilità viene rilasciato dalla Implementing Agency con effetto a decorrere dalla data di inizio della produzione commerciale dell’unità richiedente.

(110)

L’esenzione dall’imposta sull’elettricità viene accordata alle nuove unità in possesso dei requisiti che si insediano nelle aree specificate per un periodo di 15 anni. In altre aree dello stato anche le unità 100 % Exported Oriented Units (EOUs), Information Technology (IT) e Bio-Technology (BT) verranno esentate dal pagamento dell’ Electricity Duty per un periodo di 10 anni.

(111)

Nel corso dell’inchiesta si è constatato che una delle società incluse nel campione, essendo una EOU con sede nel Maharashtra, ha beneficiato di questo regime durante il PI.

(d)   Conclusione sull’esenzione dall’imposta sull’elettricità

(112)

L'esenzione dall’imposta sull’elettricità costituisce una sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base, dal momento che essa costituisce un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio all’esportatore oggetto dell'inchiesta.

(113)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime a determinate società con sede in una determinata area geografica.

(114)

Di conseguenza la sovvenzione va considerata compensabile.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(115)

A norma degli articoli 3, paragrafo 2, e 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario relativamente al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Tale importo (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale delle vendite del prodotto in esame del produttore esportatore durante il PI, in quanto la sovvenzione non è subordinata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(116)

Il tasso di sovvenzione accertato per la società interessata riguardo a questo regime durante il PI ammonta allo 0,09 %.

3.9.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(117)

In base ai risultati dell'inchiesta sintetizzati nella seguente tabella il totale dell'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili varia tra il 3,2 % e il 16,5 %:

Tabella 1

Regime

EPCGS

DEPBS

AAS

EOUS

ECS

FPS

Esenzione dell’imposta sull’elettricità (Electricity Duty Exemption, EDE)

Totale

Società

 

Viraj Profiles Ltd.

0,16  %

 

 

2,73  %

0,25  %

 

0,09  %

3,2  %

Raajratna Ventures Ltd.

0,19  %

4,70  %

2,94  %

 

0,44  %

4,80  %

 

13,0  %

Agarwal Fastners Pvt. Ltd.

0,11  %

6,53  %

 

 

0,31  %

4,80  %

 

11,7  %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

0,16  %

5,53  %

2,94  %

 

0,25  %

4,80  %

 

13,6  %

Altre società

0,16  %

5,53  %

2,94  %

2,73  %

0,25  %

4,80  %

0,09  %

16,5  %

(118)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base il margine di sovvenzione per le società che hanno cooperato non incluse nel campione, calcolato in base alla media ponderata del margine di sovvenzione determinato per ciascuno dei programmi di cui beneficiano le società che hanno cooperato incluse nel campione, è pari al 13,6 %. Al fine di calcolare la media ponderata del margine di sovvenzione per il campione, gli importi sovvenzionati stabiliti per le EOUS e l’EDE nell’ambito del pacchetto di incentivi del governo del Maharashtra (vale a dire applicabili alle sole EOU) sono stati esclusi dal calcolo poiché si è constatato che la portata di tali regimi di sovvenzione non copriva le due società non incluse nel campione che hanno collaborato. <per quanto concerne l’EOU non è in particolare possibile cumulare i vantaggi correlati a tale regime con quelli ottenibili nell'ambito degli altri regimi. Per quanto riguarda l’EDE questa è disponibile solo per EOU o imprese che si trovano in determinate aree del Maharashtra. La costellazione dei beneficiari nell’ambito di tale regime è perciò troppo limitata per poter considerare il regime stesso applicabile alle società non incluse nel campione.

(119)

Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori indiani la Commissione ha per prima cosa stabilito il grado di collaborazione. Come già visto al considerando 10, dal confronto tra i dati Eurostat sulle importazioni e il volume delle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione dichiarato per il periodo dell’inchiesta dalle società o dai gruppi di società che hanno collaborato ed esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta risulta che la collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata alta, prossima al 100 %. Dato l’alto livello di collaborazione l’aliquota di sovvenzione per tutte le società che non collaborano è stabilita al livello della media ponderata del margine di sovvenzione determinato per ciascuno dei programmi che vanno a beneficio delle società che collaborano incluse nel campione, cioè il 16,5 %.

4.   INDUSTRIA DELL'UNIONE

4.1.   Produzione dell'Unione

(120)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(121)

Su tale base la produzione totale dell'Unione è stata stimata a 52 000 tonnellate circa durante il PI. Tale dato comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione che si sono manifestati più il volume della produzione stimata di quelli che non si sono fatti avanti durante il procedimento.

(122)

Come indicato al considerando 14, è stato effettuato un campionamento per condurre un'inchiesta sui produttori dell'Unione. È stato selezionato un campione di società fra i 15 produttori dell’Unione che hanno fornito dati prima dell’apertura del procedimento. In seguito, come già illustrato nel considerando 16, una società ha deciso di non collaborare all’inchiesta. Le quattro società rimaste nel campione rappresentavano circa il 32 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il PI, e sono state pertanto ritenute rappresentative dell’industria dell’Unione. Le società incluse nel campione sono i produttori principali e si trovano in Francia e in Italia, paesi in cui viene fabbricato il volume maggiore del prodotto in esame.

4.2.   Industria dell'Unione

(123)

Tutti i produttori noti dell'Unione di cui al considerando 120 sono considerati come facenti parte dell'industria dell'Unione a termini dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento di base, e sono denominati di seguito «industria dell'Unione».

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Osservazioni preliminari

(124)

Le statistiche di Eurostat sulle importazioni, insieme ai dati contenuti nella denuncia e forniti dai produttori dell’Unione prima e dopo l’apertura dell’inchiesta, comprese le risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario, sono state usate anche per valutare i pertinenti fattori di pregiudizio.

(125)

L'analisi del pregiudizio per quanto riguarda i dati macroeconomici quali capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività si è basata sui dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso.

(126)

L’analisi del pregiudizio relativa ai dati microeconomici come prezzi delle transazioni, redditività, flusso di cassa, investimenti e utili sul capitale investito, capacità di ottenere capitali, scorte e salari si basa sui dati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(127)

I quattro produttori dell’Unione facenti parte del campione sono stati anche inclusi nel campione per il riesame in previsione della scadenza delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di SSF originari di Cina e Taiwan, concluso il 7 gennaio (4). Nel campione per tale riesame è stata inclusa un’altra società non facente parte del campione per la presente inchiesta. Dal momento che il periodo considerato per l’analisi del pregiudizio si sovrappone a quello del riesame in previsione della scadenza, i dati per gli anni 2008 e 2009 sono identici tranne che nel caso di una società. Rendendo pubbliche le cifre per il 2008 e il 2009 sarebbe possibile dedurre quelle della società non inclusa nel campione nel presente caso. Sono stati perciò indicizzati microindicatori quali scorte, salari, investimenti, flussi di cassa, utili sul capitale investito e redditività.

5.2.   Consumo dell'Unione

(128)

Il consumo dell’Unione è stato determinato sulla base del volume delle vendite dell’industria dell’Unione all’interno della stessa Unione quale indicato nella denuncia e confrontato con le risposte ai questionari e i dati verificati ottenuti dai produttori inclusi nel campione. Si è tenuto inoltre conto del volume delle importazioni basato sui dati Eurostat per il periodo in esame.

(129)

L'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

Tabella 2

 

2008

2009

2010

IP

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

120 598

101 143

122 345

131 457

Indice (2008 = 100)

100

84

101

109

Fonte:

Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario.

(130)

Il consumo totale sul mercato dell'UE è aumentato del 9 % durante il periodo in esame. Fra il 2008 e il 2009 si è avuto un decremento del 16 %, presumibilmente a causa degli effetti negativi a livello globale della crisi economica sul mercato, dopo il quale il consumo è di nuovo salito del 21 % fra il 2009 e il 2010 e di un altro 7 % fra il 2010 e il PI.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

(131)

Nel periodo considerato le importazioni dall’India hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 3

 

2008

2009

2010

IP

Volume delle importazioni dall'India (tonnellate)

14 546

18 883

21 914

24 072

Indice (2008 = 100)

100

130

151

165

Quota di mercato

12,1  %

18,7  %

17,9  %

18,3  %

Indice (2008 = 100)

100

155

149

152

Fonte:

Eurostat e risposte al questionario dei produttori esportatori.

(132)

Nel corso del periodo in esame le importazioni dall’India sono aumentate del 65 %. L’aumento è stato particolarmente significativo fra il 2008 e il 2009, quando le importazioni sono cresciute del 30 % e il consumo è diminuito del 16 %. Su base annua le importazioni dall’India hanno continuato a crescere nel corso del 2010 (+ 16 %) e durante il PI (+ 10 %).

5.3.1.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

Tabella 4

Importazioni dall'India

2008

2009

2010

IP

Prezzo medio in EUR/t

3 531

2 774

2 994

3 216

Indice (2008 = 100)

100

79

85

91

Fonte:

Eurostat e risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(133)

Nel periodo in questione il prezzo medio delle importazioni provenienti dall’India è complessivamente diminuito del 9 %. Questo spiega l’aumento della quota di mercato dell’India dal 12,1 % al 18,3 % nello stesso periodo. L’incremento maggiore ha avuto luogo fra il 2008 e il 2009, quando gli esportatori indiani hanno guadagnato oltre 6 punti percentuali di quota di mercato.

(134)

Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dall’India praticati sul mercato dell’Unione al primo acquirente indipendente stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l’importazione.

(135)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato per tipo di prodotto tra operazioni allo stesso stadio commerciale una volta apportati gli adeguamenti del caso e dedotti riduzioni e sconti. Il risultato del confronto espresso in termini di percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il PI ha mostrato una sottoquotazione dei prezzi fra il 3 % e il 13 %.

5.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(136)

A norma di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate dall’India sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici calcolati per l'industria comunitaria nel periodo analizzato.

5.4.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 5

 

2008

2009

2010

IP

Volume di produzione (in tonnellate)

69 514

56 396

62 213

51 800

Indice (2008 = 100)

100

81

89

75

Capacità produttiva (tonnellate)

140 743

127 200

128 796

111 455

Indice (2008 = 100)

100

90

92

79

Utilizzo degli impianti

49  %

44  %

48  %

46  %

Indice (2008 = 100)

100

90

98

94

Fonte:

Totale dell’industria dell’Unione.

(137)

La tabella sopra riportata evidenzia un calo della produzione del 25 % durante il periodo considerato. In linea con la diminuzione della domanda, nel 2009 la produzione è calata bruscamente del 19 % in 2009 per poi risalire di circa il 10 % nel 2010. Durante il PI, nonostante un aumento del 7 % del consumo dell’Unione, la produzione dell’Unione è nuovamente diminuita del 17 % circa rispetto all’anno precedente.

(138)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata del 21 % circa durante il periodo considerato. Nel periodo considerato anche l’utilizzo degli impianti è diminuito, rimanendo costantemente al di sotto del 50 %.

5.4.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

Tabella 6

 

2008

2009

2010

IP

Volume delle vendite (in tonnellate)

56 042

44 627

45 976

48 129

Indice (2008 = 100)

100

80

82

86

Quota di mercato

46,5  %

44,1  %

37,6  %

36,6  %

Indice (2008 = 100)

100

95

81

79

Fonte:

Totale dell’industria dell’Unione.

(139)

Nell’ambito di un aumento del consumo (+ 9 %) il volume delle vendite del prodotto simile venduto al primo acquirente indipendente dell’Unione è diminuito del 14 % nel periodo in esame. La quota di mercato è di conseguenza diminuita dal 46,5 % del 2008 passando al 36,6 % durante il PI. Dopo un notevole calo del volume delle vendite nel 2009 (– 20 %) si è registrato un lieve miglioramento nel 2010 e durante il PI.

5.4.3.   Crescita

(140)

Il consumo dell’Unione è aumentato del 9 % fra il 2008 e il PI. Nello stesso periodo tuttavia il volume delle vendite e la quota di mercato dell’Unione sono diminuiti rispettivamente del 14 % e del 21 %. Allo stesso tempo le importazioni dall’India hanno subito un aumento del 65 %.

5.4.4.   Occupazione

Tabella 7

 

2008

2009

2010

IP

Numero di dipendenti

1 007

863

821

761

Indice (2008 = 100)

100

86

82

76

Produttività (unità/dipendente)

Indice (2008 = 100)

100

95

110

99

Fonte:

Totale dell’industria dell’Unione.

(141)

In conseguenza della riduzione delle attività dell'industria dell'Unione, durante il periodo considerato il numero di dipendenti è diminuito del 24 %. Tra il 2008 e il PI il costo della manodopera per dipendente è aumentato del 6 %.

(142)

La produttività del lavoro dell’industria dell'Unione, in termini di produzione annua per addetto, è diminuita dell’1 % nel periodo in esame. Ha poi raggiunto il livello più basso nel 2009, cominciando poi a risalire verso il PI.

5.4.5.   Prezzi medi unitari dell’Unione

Tabella 8

 

2008

2009

2010

IP

Prezzo unitario nell'UE ad acquirenti indipendenti

(EUR/t)

4 336

2 792

3 914

4 244

Indice (2008 = 100)

100

64

90

98

Fonte:

Risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione.

(143)

I prezzi medi di vendita sono calati del 2 % durante il periodo considerato. Nel 2009 l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre i prezzi di vendita del 36 %, a causa della recessione economica e del brusco calo dei prezzi delle importazioni dall’India (– 21 %). Nel corso del 2010 e del PI i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono saliti di nuovo.

(144)

L’inchiesta ha rivelato che il calo dei prezzi di vendita nel 2009 rispecchiava quello dei costi, diminuiti del 18 % rispetto ai livelli del 2008. Tale flessione era dovuta principalmente a quella dei prezzi delle materie prime, soprattutto del nickel, che ha dinamiche di prezzo molto instabili. L’industria dell’Unione è stata tuttavia costretta a diminuire i prezzi di vendita in proporzione maggiore dei costi a causa dell’aumento delle importazioni a basso prezzo dall'India nel 2009.

5.4.6.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

Tabella 9

 

2008

2009

2010

IP

Redditività delle vendite UE (% delle vendite nette)

Indice (2008 = 100)

– 100

– 442

–74

–24

Flusso di cassa

Indice (2008 = 100)

– 100

–1 827

–40

171

Investimenti (EUR)

Indice (2008 = 100)

100

29

59

6

Utile sul capitale investito

Indice (2008 = 100)

– 100

– 284

–59

–28

Fonte:

Risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(145)

L’inchiesta ha dimostrato che, sebbene il calo dei prezzi di vendita riflettesse in parte quello dei costi, il prezzo praticato dall'industria dell'Unione era messo sotto pressione dalle importazioni di SSF dall'India. La redditività dell’industria dell’Unione è stata negativa fin dall’inizio del periodo in esame. Soprattutto nel 2009 l’industria dell’Unione è stata costretta a diminuire i prezzi di vendita in misura maggiore dei costi a causa dell’aumento delle importazioni a basso prezzo dall’India. Ciò ha causato un notevole deterioramento della redditività di quell'anno. Nel 2010 e durante il PI la redditività è migliorata, restando però negativa.

(146)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, ha seguito una tendenza simile a quella della redditività, raggiungendo il livello più basso nel 2009, per poi mostrare la tendenza a risalire e tornando positivo nel PI.

(147)

Dopo gli investimenti del 2008 nella produzione di SSF, gli investimenti sono diminuiti di circa il 94 % durante il periodo in esame. L’utile sul capitale investito ha mostrato una tendenza negativa simile, in linea coi risultati negativi ottenuti dall’industria dell’Unione nel periodo in esame e rimasti tali anche in seguito.

(148)

L’evoluzione della redditività, il flusso di cassa e il basso livello di investimenti segnalano che i produttori dell’Unione inclusi nel campione potrebbero aver avuto difficoltà a ottenere capitali.

5.4.7.   Scorte

Tabella 10

 

2008

2009

2010

IP

Scorte finali dell’industria dell’Unione

Indice (2008 = 100)

100

92

100

103

Fonte:

Risposta al questionario.

(149)

Nel corso del periodo considerato il livello delle scorte dell'industria dell'Unione inclusa nel campione è aumentato del 3 %. Nel 2009 il livello di scorte finali è diminuito dell’8 %. In seguito, nel 2010 e durante il PI, è aumentato rispettivamente dell’ 8 % e del 3 %.

5.4.8.   Entità del margine di sovvenzione

(150)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni sovvenzionate dall’India, l’incidenza dei margini di sovvenzione effettivi sull’industria dell’Unione non può essere considerata trascurabile.

5.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(151)

L’inchiesta ha rilevato un deterioramento nel periodo considerato della maggior parte degli indicatori di pregiudizio, come la produzione (– 25 %), l’utilizzo degli impianti (– 6 %), il volume delle vendite (– 14 %), la quota di mercato (– 21 %) e l’occupazione (– 24 %). Nel contesto di una crescita del consumo sono calati sia il volume delle vendite sia la quota di mercato. Il volume delle vendite ha avuto una leggera ripresa nel 2010 e durante il PI rispetto al 2009; L’industria dell’Unione non è stata tuttavia in grado di recuperare la quota di mercato perduta a causa dell’espansione delle importazioni indiane, che sono aumentate costantemente nel corso di tutto il periodo in esame mantenendo prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

(152)

Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come il flusso di cassa e la redditività, sono stati anch’essi gravemente danneggiati. Ciò significa che anche la capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali è stata compromessa.

(153)

In base a quanto precede si è concluso che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a termini dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(154)

A norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 8 del regolamento di base si è esaminato se le importazioni sovvenzionate originarie dell’India abbiano arrecato all'industria dell’Unione un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate i quali avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione nello stesso periodo per accertare che l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori non fosse imputato alle importazioni sovvenzionate.

6.2.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(155)

Dall’inchiesta è emerso che il consumo dell’Unione è aumentato del 9 % nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 14 % e la quota di mercato del 21 %. Le importazioni sovvenzionate dall’India sono al tempo stesso aumentate del 65 %, con un incremento della loro quota di mercato pari al 52 %.

(156)

Nel 2010 e durante il PI il consumo dell’Unione è aumentato in linea con la generale ripresa economica. Il volume delle vendite dell’Unione è tuttavia aumentato di poco sia nel 2010 (+ 3 %) sia durante il PI (+ 4,7). D’altro canto dall'inchiesta è emerso un incremento annuale delle importazioni indiane del 16 % nel 2010 e del 10 % durante il PI.

(157)

Le importazioni sovvenzionate dall’India hanno esercitato una pressione sull’industria dell’Unione soprattutto nel 2009, quando sono cresciute del 30 % rispetto al 2008 guadagnando 6,6 punti percentuali di quota di mercato. Nello stesso anno le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite del 20 %.

(158)

Per quanto concerne la pressione sui prezzi nel 2009, i prezzi medi delle importazioni dall’India sono diminuiti del 21 % costringendo l’industria dell’Unione ad abbassare i propri prezzi di vendita del 36 %. Questa diminuzione si è rivelata qualcosa di più di un abbassamento dei costi. La situazione ha causato un notevole deterioramento della redditività, che nel 2009 è calata drasticamente.

(159)

I prezzi delle importazioni dall’India sono diminuiti complessivamente del 9 % durante il periodo in esame, restando sempre inferiori a quelli delle importazioni dal resto del mondo e dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

(160)

In considerazione di quanto precede si conclude che il forte incremento delle importazioni sovvenzionate dall'India, i cui prezzi sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, incidendo sulla sua difficile situazione finanziaria, sulla drastica diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato e sul deterioramento di quasi tutti gli indicatori di pregiudizio.

6.3.   Effetto di altri fattori

6.3.1.   Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 11

 

2008

2009

2010

IP

Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)

50 010

37 633

54 454

59 255

Indice (2008 = 100)

100

75

109

118

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

41,5  %

37,2  %

44,5  %

45,1  %

Indice (2008 = 100)

100

90

107

109

Prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi (EUR/tonnellata)

5 380

5 236

5 094

5 234

Indice (2008 = 100)

100

97

95

97

Volume delle importazioni dalla Malaysia (tonnellate)

13 712

9 810

9 611

9 966

Quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia

11,4  %

9,7  %

7,9  %

7,6  %

Prezzo medio delle importazioni dalla Malaysia (EUR/tonnellata)

4 203

2 963

3 324

3 633

Volume delle importazioni dalle Filippine (tonnellate)

7 046

5 406

15 576

18 149

Quota di mercato delle importazioni dalle Filippine

5,8  %

5,3  %

12,7  %

13,8  %

Prezzo medio delle importazioni dalle Filippine (EUR/tonnellata)

4 645

3 474

3 714

3 912

Volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (tonnellate)

2 332

2 452

3 217

3 288

Quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese

1,9  %

2,4  %

2,6  %

2,5  %

Prezzo medio delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (EUR/tonnellate)

4 004

4 561

5 272

5 648

Volume delle importazioni da Taiwan (tonnellate)

4 304

3 703

6 451

6 640

Quota di mercato delle importazioni da Taiwan

3,6  %

3,7  %

5,3  %

5,1  %

Prezzo medio delle importazioni da Taiwan (EUR/tonnellata)

5 092

4 719

4 755

4 943

Fonte:

Eurostat.

(161)

Secondo i dati Eurostat il volume delle importazioni nell’Unione di SSF originari di altri paesi terzi è aumentato del 18 % durante il periodo in esame. Allo stesso tempo i prezzi medi delle importazioni sono diminuiti di circa il 3 % durante il periodo in esame, e la relativa quota di mercato è aumentata di circa il 9 %.

(162)

Fin dal 19 novembre 2005 sono in vigore misure anti-dumping sulle importazioni di SSF dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan. Nonostante dette misure, durante il periodo in esame tali importazioni sono considerevolmente aumentate sebbene le quote di mercato siano rimaste relativamente modeste, rispettivamente 2.5 % e 5.1 % nel PI. Altri importatori principali sono Filippine e Malaysia. Le importazioni, soprattutto quelle dalle Filippine, sono aumentate notevolmente durante il periodo in esame, e la quota di mercato relativa è aumentata dal 5,8 % del 2008 al 13,8 % nel PI.

(163)

Per quanto riguarda la Malaysia, nel periodo in esame si è avuta una tendenza al ribasso; durante il PI alle importazioni tuttavia faceva capo una quota di mercato del 7,6 %. Il volume delle importazioni dalle Filippine è notevolmente aumentato durante il periodo in esame. Come detto di seguito, tuttavia, il prezzo medio delle importazioni era assai più alto, cioè circa il 20 % in più del prezzo medio dei SSF indiani.

(164)

Per quanto concerne i prezzi delle importazioni, nel periodo in esame i prezzi medi di quelle da altri paesi terzi sono rimasti piuttosto stabili e sempre superiori ai prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione e dei prezzi medi delle importazioni dall’India.

(165)

Sulla base dei precedenti elementi si è provvisoriamente concluso che le importazioni provenienti da altri paesi terzi non hanno infirmato il nesso causale tra l’effetto delle importazioni sovvenzionate dall’India e il grave pregiudizio causato all'industria dell’Unione.

6.3.2.   Crisi economica

(166)

La contrazione del consumo dell’Unione nel 2009 è in parte spiegata dalla crisi economica. Va tuttavia notato che nonostante la diminuzione del 16 % del consumo nel 2009 il volume delle importazioni indiane è aumentato del 30 %.

(167)

Nel 2010 e durante il PI il consumo dell’Unione è aumentato in linea con la generale ripresa economica. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è tuttavia aumentato di poco, del 3 % nel 2010 e del 4,7 % durante il PI. Negli stessi periodi le importazioni indiane sono cresciute rispettivamente del 16 % e del 10 % all’anno.

(168)

In condizioni economiche normali e senza la forte pressione sui prezzi e l’aumento delle importazioni causati dalle importazioni sovvenzionate l’industria dell’Unione avrebbe probabilmente incontrato difficoltà nell’affrontare il calo dei consumi e l’aumento dei costi fissi unitari dovuto al diminuito utilizzo delle capacità; le importazioni sovvenzionate hanno tuttavia rafforzato l’effetto della recessione economica, e perfino nel corso della ripresa economica generale l’industria dell’Unione non è stata in grado di riconquistare la quota di mercato perduta in favore delle importazioni indiane.

(169)

Anche se la crisi economica del 2008-2009 potrebbe aver contribuito allo scarso rendimento dell'industria dell'Unione, essa non si può quindi ritenere un elemento tale da infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.3.3.   Andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione

Tabella 12

 

2008

2009

2010

IP

Vendite all'esportazione (in tonnellate)

967

689

933

884

Indice (2008 = 100)

100

71

97

91

Prezzo di vendita unitario (EUR)

4 770

3 060

4 020

4 313

Indice (2008 = 100)

100

64

84

90

(170)

Durante il periodo considerato il volume delle esportazioni delle industrie dell'Unione incluse nel campione è diminuito del 9 % e il prezzo medio delle esportazioni del 10 %. Pur non potendo escludere che la tendenza negativa nell’andamento delle esportazioni possa aver avuto un effetto ulteriormente negativo sull'industria dell'Unione, si ritiene che, dato il basso volume delle esportazioni in rapporto alle vendite sul mercato dell'Unione, tale effetto non infirma il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio constatato.

6.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(171)

L'analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo in esame si è verificato un sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo originarie dell’India. Si è inoltre constatato che tali importazioni avevano prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

(172)

Questo aumento di volume e quota di mercato delle importazioni indiane sovvenzionate è stato costante perfino nel corso del 2009, quando il consumo dell’Unione è diminuito del 16 % e ha coinciso con l'evoluzione negativa della quota di mercato dell’industria dell’Unione durante lo stesso periodo.

(173)

A cominciare dal 2008, nel contesto della crisi economica e del brusco calo del consumo dell’Unione, i produttori esportatori indiani sono riusciti ad aumentare notevolmente la loro quota di mercato. Questo ha coinciso con un’evoluzione negativa della quota di mercato dell’industria dell’Unione e con un drastico calo della redditività e di altri indicatori finanziari. Nel corso del periodo in esame il forte aumento delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo dall’India, con prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, ha influito negativamente sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Nonostante un leggero miglioramento della situazione all’approssimarsi del PI, l’industria dell’Unione non è stata in grado di riconquistare la quota di mercato perduta e la redditività è rimasta negativa.

(174)

L'esame degli altri fattori noti, compresa la crisi economica, che potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che essi non sono tali da infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall’India e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(175)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate dall’India hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell’Unione a termini dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

7.1.   Osservazione preliminare

(176)

In conformità dell’articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di sovvenzionamento, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell’interesse dell’Unione prendere provvedimenti in questo caso particolare. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

7.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(177)

L'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate dall'India. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In assenza di provvedimenti un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sembra inevitabile.

(178)

Si prevede che l’istituzione di dazi compensativi provvisori ristabilirà condizioni commerciali efficaci sul mercato dell’Unione e permetterà all’industria dell’Unione di allineare i prezzi del prodotto in esame in modo da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. Plausibilmente inoltre l’imposizione di provvedimenti provvisori consentirà all’industria dell’Unione di riacquistare almeno in parte le quote di mercato perdute nel periodo considerato, con ulteriori ripercussioni positive sulla sua redditività e situazione finanziaria complessiva.

(179)

Se non verranno imposti provvedimenti, sono prevedibili ulteriori perdite di quota di mercato, e l’industria dell’Unione continuerebbe a rimanere in perdita, il che creerebbe una situazione insostenibile a medio e lungo termine. In considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati nella produzione all’inizio del periodo in esame si prevede che in assenza di provvedimenti la maggior parte dei produttori dell’Unione non sarà in grado di ammortizzare i propri investimenti. Si può inoltre prevedere che l’imposizione di misure compensative possa contribuire a mantenere il tasso di occupazione, costantemente calato durante il periodo in esame.

(180)

Si conclude quindi in via provvisoria che l’imposizione di dazi compensativi sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori

(181)

Non vi è stata collaborazione a questa inchiesta da parte degli utilizzatori; dei venti che sono stati contattati nessuno ha risposto al questionario ricevuto. Quanto agli importatori, i questionari sono stati mandati a due importatori indipendenti che avevano espresso la volontà di collaborare, ma non è stata ricevuta risposta.

(182)

Si ricorda che anche in inchieste precedenti sullo stesso prodotto la collaborazione degli utilizzatori è stata molto limitata. Nel recente riesame in previsione della scadenza delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di SSF originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan erano stati contattati gli stessi utilizzatori, ma anche in quel caso nessuno di loro aveva collaborato (5).

(183)

Secondo la denuncia, laddove si istituissero misure sulle importazioni di SSF dall’India l’impatto sugli utilizzatori sarebbe trascurabile, dal momento che gli SSF rappresentano solo una frazione dei costi totali. Nella denuncia è inclusa una stima della proporzione del costo dei SSF nella fabbricazione di un'automobile e di una lavatrice/lavastoviglie. In entrambi i casi si è concluso che i SSF rappresentano una parte trascurabile del costo totale di fabbricazione di tali prodotti.

(184)

Dati i bassi livelli di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione (46 % nel PI), se si dovessero istituire misure contro le importazioni indiane non sussisterebbe alcun rischio di carenza di fornitura sul mercato,. Esistono inoltre altre fonti di approvvigionamento, come le importazioni di SSF da altri paesi non soggetti a misure.

(185)

Il livello delle misure proposte è moderato e si può pertanto prevedere che continueranno a esservi importazioni dall'India sul mercato dell'UE, ma a prezzi equi.

7.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(186)

Visto quanto precede si è concluso provvisoriamente che, sulla base delle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, non esistono ragioni valide che si oppongano all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario dell’India.

8.   MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(187)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in tema di sovvenzione, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione, si ritiene opportuna l’adozione di misure compensative provvisorie per evitare che le importazioni sovvenzionate arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(188)

Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, senza superare il margine di sovvenzione rilevato.

(189)

Nel calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un’azienda dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione. Si ritiene che il profitto realizzabile in assenza di importazioni sovvenzionate dovrebbe basarsi sul margine di profitto medio al lordo delle imposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione dell'anno 2007, cioè precedentemente al periodo in cui l’industria aveva ancora buona redditività. Un margine di profitto del 7 % del fatturato è stato perciò considerato un margine minimo appropriato che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli.

(190)

Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione in misura pari ai profitti o alle perdite effettivi realizzati durante il PI e aggiungendo il summenzionato margine di profitto.

(191)

L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all'importazione medio ponderato dei produttori esportatori dell'India che hanno collaborato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione nel PI. L’eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale cif all’importazione.

8.2.   Misure provvisorie

(192)

In considerazione di quanto precede si ritiene che, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento di base, sia opportuno adottare misure compensative provvisorie per le importazioni originarie dell’India al livello corrispondente al più basso tra il margine di sovvenzione e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.

(193)

Sulla base di tali considerazioni le aliquote del dazio compensativo sono state determinate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di sovvenzione. I dazi compensativi proposti sono pertanto i seguenti:

Società

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio compensativo

Agarwal Fastners Pvt. Ltd.

11,7  %

20,9  %

11,7  %

Raajratna Ventures Ltd.

13,0  %

13,7  %

13,0  %

Viraj Profiles Limited

3,2  %

27,7  %

3,2  %

.Società che hanno collaborato non incluse nel campione

13,6  %

17,3  %

13,6  %

Tutte le altre società

16,5  %

20,9  %

16,5  %

(194)

Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole imprese nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le imprese interessate. Tali aliquote di dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre imprese») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell’India e fabbricati da queste imprese, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(195)

Le richieste di applicazione delle aliquote del dazio compensativo specificate per le singole società (p.es. in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate senza indugio alla Commissione (6) corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare su eventuali cambiamenti delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o dei soggetti giuridici responsabili per la produzione o la vendita. Il regolamento potrà all’occorrenza essere modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

9.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(196)

Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a richiedere un'audizione. Laddove risulti giustificato farlo, le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione prima di adottare decisioni definitive. Si precisa inoltre che le conclusioni relative all’istituzione di dazi compensativi tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate allo scopo di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari dell’India.

2.   L’aliquota del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, al netto del dazio, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

(quantità)

Codice addizionale TARIC

Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East), Thane, Maharashtra

11,7

B266

Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat

13,0

B267

Viraj Profiles Limited, Boisar, Thane, Maharashtra

3,2

B268

Società elencate nell' allegato

13,6

B269

Tutte le altre società

16,5

B999

3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)   GU L 142 del 13.5.2011, pag. 36, e titolo oggetto di una rettifica (2011/C 199/08) in GU L 199 del 7.7.2011, pag. 13

(3)   GU L 142 del 13.5.2011, pag. 30, e titolo oggetto di una rettifica (2011/C 199/09) in GU L 199 del 7.7.2011, pag. 13.

(4)   GU L 5, del 7.1.2012, pag. 1

(5)   GU L 5 del 07.01.2012, pag. 1.

(6)   Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ANNEX

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato e che non sono inclusi nel campione

Codice addizionale TARIC B269

Denominazione dell’impresa

Città

Kundan Industries Ltd.

Mumbai

Lakshmi Precision Screws Ltd.

Rohtak