11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/3


REGOLAMENTO (UE) N. 114/2012 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (1), che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio (2) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3) dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

(2)

Con decisione 2012/36/PESC il Consiglio ha deciso che le restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovevano essere estese sia alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, incluse in particolare le persone che detengono una posizione dominante, sia alle persone e alle entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.

(3)

Questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un’azione a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dall’articolo seguente:

«Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati negli allegati I, IA e IB.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati I, IA e IB o utilizzato a loro beneficio.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (4), come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica o associati ai responsabili.

5.   Nell’allegato IA sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/639/PESC, come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica o associati ai responsabili.

6.   Nell’allegato IB sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), della decisione 2010/639/PESC, come: i) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia; o ii) persone o entità che ricevono benefici dal regime di Lukashenko o lo sostengono.

2)

all’articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4 bis e all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 4, i riferimenti agli «allegati I e IA» sono sostituiti dai riferimenti agli «allegati I, IA e IB».

Articolo 2

L’allegato del presente regolamento è inserito come allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ANTORINI


(1)  GU L 19 del 24.1.2012, pag. 31.

(2)  Decisione del 25 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18).

(3)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(4)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO IB

Il presente allegato non contiene nessuna voce.»