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10.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 111/2012 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2012
recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a), d) e j), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007 la Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni dell'Unione europea. |
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(2) |
In Spagna e in Grecia, paesi che insieme producono oltre due terzi dell’olio di oliva dell’Unione europea, il prezzo medio dell’olio di oliva registrato sul mercato nel periodo precisato all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), è inferiore al livello indicato all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Ciò provoca una grave turbativa dei mercati di questi paesi. Il mercato unionale dell'olio di oliva è caratterizzato da un elevato livello di interdipendenza, pertanto la grave turbativa del mercato spagnolo e greco minaccia di estendersi a tutti gli Stati membri produttori di olio di oliva. |
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(3) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 può essere concesso un aiuto all'ammasso privato di olio di oliva e la Commissione è tenuta a fissare l'aiuto in anticipo o mediante gara. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 826/2008 ha fissato norme comuni per l'attuazione del regime di aiuti all'ammasso privato. A norma dell'articolo 6 di tale regolamento occorre aprire una gara secondo le modalità e le condizioni previste all'articolo 9 dello stesso. |
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(5) |
Occorre stabilire il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso un aiuto all’ammasso privato a un livello che permetta, alla luce delle analisi di mercato, di contribuire a stabilizzare tale mercato. |
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(6) |
Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, occorre fissare il quantitativo minimo di prodotto che deve essere oggetto di ciascuna offerta. |
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(7) |
È necessario stabilire una cauzione intesa a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l'effetto ricercato sul mercato. |
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(8) |
Alla luce dell'andamento della situazione del mercato nella campagna di commercializzazione in corso e delle previsioni per la campagna successiva, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di decidere di abbreviare la durata dei contratti in corso e di adattare di conseguenza il livello dell'aiuto. È necessario che tale possibilità sia indicata nel contratto, come previsto all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 826/2008. |
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(9) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, occorre fissare il periodo entro il quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare le offerte valide alla Commissione. |
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(10) |
Per evitare un calo incontrollato dei prezzi, reagire rapidamente alla situazione eccezionale del mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(11) |
Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. È aperta una procedura di gara per la fissazione del livello dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per le categorie di olio di oliva elencate nell’allegato del presente regolamento e definite al punto 1 dell’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso un aiuto all'ammasso privato è fissato a 100 000 t.
Articolo 2
Norme applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.
Articolo 3
Presentazione delle offerte
1. Il sottoperiodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 17 febbraio 2012 e termina il 21 febbraio 2012 alle 11:00, ora di Bruxelles.
Il sottoperiodo di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale ha inizio il primo giorno lavorativo successivo al termine del sottoperiodo precedente e termina il 1o marzo 2012 alle 11:00, ora di Bruxelles.
2. Le offerte si riferiscono a un periodo di ammasso di 150 giorni.
3. Ogni offerta riguarda un quantitativo minimo di almeno 50 tonnellate.
4. L’operatore che partecipa a una gara per più categorie di olio o per recipienti depositati presso diversi indirizzi presenta un’offerta separata per ciascun caso.
5. Le offerte possono essere presentate esclusivamente in Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia.
Articolo 4
Cauzioni
L’offerente costituisce una cauzione di 50 EUR per tonnellata di olio di oliva oggetto dell’offerta.
Articolo 5
Accorciamento della durata di validità dei contratti
In base all’andamento del mercato dell’olio di oliva e al prevedibile andamento futuro, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di abbreviare la durata dei contratti in corso e di adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto. Nel contratto con l'aggiudicatario è fatto riferimento a tale possibilità.
Articolo 6
Comunicazione delle offerte alla Commissione
A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione tutte le offerte valide entro 24 ore dalla scadenza di ciascun sottoperiodo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Categorie di olio di oliva di cui all’articolo 1, paragrafo 1
Olio extra vergine di oliva
Olio di oliva vergine