9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 104/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un cosiddetto "set bicicletta" composto dai seguenti elementi:

a)

un telaio,

b)

una forcella anteriore e

c)

due cerchioni.

I componenti sono presentati contemporaneamente allo sdoganamento, ma sono imballati separatamente.

a)

8714 91 10

b)

8714 91 30

c)

8714 92 10

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 8714 , 8714 91 , 8714 91 10 , 8714 91 30 , 8714 92 e 8714 92 10 .

Poiché i componenti montati insieme non presentano il carattere essenziale di una bicicletta completa, la classificazione nella sottovoce 8712 00 come bicicletta incompleta in applicazione della regola generale di interpretazione 2 a) è esclusa (si vedano inoltre le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8712 00 ).

Poiché i componenti sono imballati separatamente, la loro classificazione come merci condizionate in assortimenti per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale di interpretazione 3 b) è esclusa. Pertanto, i componenti devono essere classificati separatamente.

Il telaio deve quindi essere classificato nel codice NC 8714 91 10 , la forcella anteriore nel codice NC 8714 91 30 e i cerchioni nel codice NC 8714 92 10 .