7.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 95/2012 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2012
recante modifica del regolamento (UE) n. 1125/2010 per quanto riguarda i centri d’intervento per i cereali in Germania
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 41, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d’intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (2) designa i centri d’intervento per i cereali. |
(2) |
In conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3), la Germania ha comunicato alla Commissione l’elenco modificato dei suoi centri d’intervento per i cereali e l’elenco dei locali di ammasso collegati a tali centri, che sono stati riconosciuti in quanto rispondenti alle condizioni minime stabilite dalla normativa unionale (4). |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 1125/2010 e pubblicare su Internet l’elenco delle strutture di ammasso, corredandolo di tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall’intervento pubblico. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10.
(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
(4) Gli indirizzi dei locali di ammasso dei centri d’intervento sono disponibili sul sito web CIRCA della Commissione europea (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_facilities&vm=detailed&sb=Title).
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010, la sezione intitolata «GERMANIA» è sostituita dalla seguente:
«GERMANIA
Andernach
Aschersleben
Augsburg
Bad Gandersheim
Bad Oldesloe
Beverungen
Brake
Bremen
Büdelsdorf
Bülstringen
Büsum
Buttstädt
Dessau-Roßlau
Drebkau
Ebeleben
Eberswalde
Eilenburg
Emden
Gransee
Halle
Hamburg
Hanau
Heiligenhafen
Hildesheim
Holzminden
Hoya
Itzehoe
Kappeln
Karstädt
Ketzin
Kiel
Krefeld
Kyritz
Lübeck
Lüneburg
Magdeburg
Malchin
Mannheim
Neubrandenburg
Nienburg
Nordhackstedt
Northeim
Ochsenfurt
Pasewalk
Querfurt
Regensburg
Rethem/Aller
Riesa
Rinteln
Rosdorf
Rostock
Salzhemmendorf
Salzwedel
Schwerin
Stralsund
Stuttgart
Torgau
Trebsen
Würzburg
Ziegra-Knobelsdorf»