7.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 95/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 1125/2010 per quanto riguarda i centri d’intervento per i cereali in Germania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 41, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d’intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (2) designa i centri d’intervento per i cereali.

(2)

In conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3), la Germania ha comunicato alla Commissione l’elenco modificato dei suoi centri d’intervento per i cereali e l’elenco dei locali di ammasso collegati a tali centri, che sono stati riconosciuti in quanto rispondenti alle condizioni minime stabilite dalla normativa unionale (4).

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 1125/2010 e pubblicare su Internet l’elenco delle strutture di ammasso, corredandolo di tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall’intervento pubblico.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(4)  Gli indirizzi dei locali di ammasso dei centri d’intervento sono disponibili sul sito web CIRCA della Commissione europea (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_facilities&vm=detailed&sb=Title).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010, la sezione intitolata «GERMANIA» è sostituita dalla seguente:

«GERMANIA

Andernach

Aschersleben

Augsburg

Bad Gandersheim

Bad Oldesloe

Beverungen

Brake

Bremen

Büdelsdorf

Bülstringen

Büsum

Buttstädt

Dessau-Roßlau

Drebkau

Ebeleben

Eberswalde

Eilenburg

Emden

Gransee

Halle

Hamburg

Hanau

Heiligenhafen

Hildesheim

Holzminden

Hoya

Itzehoe

Kappeln

Karstädt

Ketzin

Kiel

Krefeld

Kyritz

Lübeck

Lüneburg

Magdeburg

Malchin

Mannheim

Neubrandenburg

Nienburg

Nordhackstedt

Northeim

Ochsenfurt

Pasewalk

Querfurt

Regensburg

Rethem/Aller

Riesa

Rinteln

Rosdorf

Rostock

Salzhemmendorf

Salzwedel

Schwerin

Stralsund

Stuttgart

Torgau

Trebsen

Würzburg

Ziegra-Knobelsdorf»