2.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 2 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, facendo riferimento al paragrafo 23, lettera b), della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, il 6 dicembre 2011 il Comitato per le sanzioni ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco.

(3)

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l’elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso. L'elenco deve essere aggiornato in base alle informazioni ricevute da Grecia e Ungheria.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 131/2011 del Consiglio (GU L 41 del 15.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Le persone fisiche, gli organismi e le entità seguenti sono depennati dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003:

(1)

Nabil Victor Karam. Data di nascita: 1954. Indirizzi: a) c/o Trading and Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Giordania, b) c/o Alfa Company Limited for International Trading and Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Giordania. Nazionalità: Libanese.

(2)

Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 035667 (Iracheno).

(3)

Tarik Nasser S. Al Obaidi (alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi]. Data di nascita: 1945. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 212331 (Iracheno).


ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:

(1)

Alla voce "GRECIA", l'indirizzo del sito web contenente informazioni sull'autorità competente è sostituito da:

"http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html"

(2)

Alla voce "UNGHERIA", l'indirizzo del sito web contenente informazioni sull'autorità competente è sostituito da:

"http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf"