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2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 2 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, facendo riferimento al paragrafo 23, lettera b), della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, il 6 dicembre 2011 il Comitato per le sanzioni ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco. |
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(3) |
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l’elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso. L'elenco deve essere aggiornato in base alle informazioni ricevute da Grecia e Ungheria. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 131/2011 del Consiglio (GU L 41 del 15.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Le persone fisiche, gli organismi e le entità seguenti sono depennati dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003:
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(1) |
Nabil Victor Karam. Data di nascita: 1954. Indirizzi: a) c/o Trading and Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Giordania, b) c/o Alfa Company Limited for International Trading and Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Giordania. Nazionalità: Libanese. |
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(2) |
Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 035667 (Iracheno). |
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(3) |
Tarik Nasser S. Al Obaidi (alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi]. Data di nascita: 1945. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 212331 (Iracheno). |
ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
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(1) |
Alla voce "GRECIA", l'indirizzo del sito web contenente informazioni sull'autorità competente è sostituito da: "http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html" |
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(2) |
Alla voce "UNGHERIA", l'indirizzo del sito web contenente informazioni sull'autorità competente è sostituito da: "http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf" |