31.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 64/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2 e l’articolo 12,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l’articolo 39, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 595/2009 fissa requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i veicoli e i motori devono essere omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009, e relative disposizioni di attuazione, solo dopo che siano state adottate procedure di misurazione del numero di particelle di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009, eventuali disposizioni specifiche resesi necessarie riguardo ai motori a regolazione multipla e disposizioni di attuazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 582/2011 al fine di includervi le disposizioni di cui sopra. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009, gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (4), si applicano mutatis mutandis. È perciò opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione. È tuttavia necessario adeguare le suddette disposizioni per tener conto delle specificità dei veicoli pesanti. |
(4) |
In particolare, è opportuno adottare specifiche procedure per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2009 nel caso di omologazione in più fasi. È anche opportuno adottare specifiche disposizioni e procedure per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo per i casi di adattamenti personalizzati e di produzione in piccole serie. Infine, è opportuno far riferimento alle norme specifiche di riprogrammazione sviluppate per i veicoli pesanti. |
(5) |
A breve termine, e riguardo ad alcuni sistemi trasposti da vecchi a nuovi tipi di veicoli, applicare le disposizioni sull’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione può essere troppo oneroso per i fabbricanti di veicoli. È perciò opportuno introdurre alcune deroghe alle disposizioni generali sull’accesso a informazioni relative all’OBD dei veicoli nonché alla loro riparazione e manutenzione. |
(6) |
Appena sarà possibile omologare i suddetti accessori, andranno fissate norme che disciplinino l’accesso a informazioni sull’OBD e sulla riparazione e manutenzione dei veicoli in modo da aiutare la progettazione e la costruzione di accessori automobilistici per veicoli a carburanti alternativi. |
(7) |
Ai sensi della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (5), i dispositivi di limitazione della velocità devono essere montati da officine o enti riconosciuti dagli Stati membri. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (6), solo officine autorizzate possono tarare l’apparecchio di controllo montato su veicoli a motore. È perciò opportuno escludere dalle disposizioni sull’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione, le informazioni relative alla riprogrammazione di unità di controllo destinate a dispositivi di limitazione della velocità e all’apparecchio di controllo. |
(8) |
Occorre perciò modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, vengono aggiunti i paragrafi 42, 43 e 44 che seguono:
|
2) |
Sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 nonies: «Articolo 2 bis Accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo 1. I fabbricanti mettono in atto le disposizioni e le procedure necessarie, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009 e dell’allegato XVII del presente regolamento, al fine di garantire che informazioni relative all’OBD e alla riparazione e manutenzione del veicolo siano accessibili su Internet con un formato standard, in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati. I fabbricanti distribuiscono inoltre agli operatori indipendenti e a concessionari/meccanici autorizzati materiale di formazione tecnica. 2. Le autorità di omologazione rilasciano l’omologazione solo dopo aver ricevuto dal fabbricante un Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo. 3. Il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo prova la conformità all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009. 4. Il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo va redatto in base al modello di cui all’appendice 1 dell’allegato XVII. 5. Le informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo devono contenere i seguenti elementi:
6. Concessionari e/o officine autorizzate facenti parte del sistema di distribuzione di un determinato fabbricante di veicoli sono considerati operatori indipendenti ai fini del presente regolamento se forniscono servizi di riparazione e manutenzione a veicoli di un fabbricante del cui sistema di distribuzione essi non fanno parte. 7. Le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli devono essere sempre accessibili, salvo durante gli interventi di manutenzione sul sistema d’informazione. 8. Per fabbricare o riparare componenti OBD di ricambio, strumenti diagnostici e attrezzature di prova, i costruttori forniscono le pertinenti informazioni sull’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo a tutti i fabbricanti/meccanici interessati di componenti, strumenti diagnostici o attrezzatura di prova, senza discriminazioni. 9. Il fabbricante rende note modifiche successive e supplementi d’informazione sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli sui propri siti web nel momento stesso in cui li rende accessibili alle officine autorizzate. 10. Se le attività di riparazione e di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una banca dati centrale del fabbricante del veicolo o a suo nome, le officine indipendenti che sono state abilitate e autorizzate ai sensi dell’allegato XVII, sezione 2.2, devono poter accedere ai dati gratuitamente e alle stesse condizioni dei meccanici autorizzati e introdurre informazioni sull’attività di riparazione e di manutenzione da essi eseguite. 11. Il fabbricante mette a disposizione delle parti interessate le seguenti informazioni:
Ai fini del primo comma, lettera a), lo sviluppo di componenti di ricambio non deve essere limitata dai seguenti aspetti:
Ai fini della lettera b), quando un costruttore usa strumenti di diagnosi e di prova conformi alle norme ISO 22900 Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) e ISO 22901 Open Diagnostic Data Exchange (ODX) nella sua rete affiliata, i file ODX devono essere accessibili agli operatori indipendenti attraverso il sito Internet del fabbricante. Articolo 2 ter Omologazione in più fasi 1. Nel caso di dell’omologazione in più fasi, di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2007/46/CE, il fabbricante finale deve fornire l’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo relative alle proprie fasi di fabbricazione e al legame con la/le fase/i precedente/i. Il fabbricante finale deve inoltre fornire agli operatori indipendenti, attraverso il proprio sito web, le seguenti informazioni:
2. Ogni fabbricante responsabile di una determinata fase o di più fasi dell’omologazione deve garantire, attraverso il suo sito web, l’accesso all’informazione sull’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo riguardante la/le fase/i dell’omologazione di cui è responsabile e il legame con la fase precedente. 3. Il fabbricante responsabile di una determinata fase o di più fasi dell’omologazione deve fornire le seguenti informazioni al fabbricante responsabile di una fase successiva:
Ogni fabbricante deve autorizzare il fabbricante responsabile di una fase successiva a trasferire i documenti ottenuti ai fabbricanti responsabili delle fasi successive e di quella finale. Inoltre, su base contrattuale, il fabbricante responsabile di una determinata o di più fasi di omologazione deve:
4. Un fabbricante, compreso un fabbricante finale, può riscuotere un canone solo ai sensi dell’articolo 2 septies riguardo alla/e fase/i specifica/che di cui è responsabile. Un fabbricante, compreso un fabbricante finale, non può riscuotere un canone per fornire informazioni relative all’indirizzo web o alle informazioni di contatto di altri fabbricanti. Articolo 2 quater Adattamenti personalizzati 1. In deroga all’articolo 2 bis, se il numero di sistemi, componenti o entità tecniche soggette a uno specifico adattamento personalizzato è inferiore a 250 unità prodotte in tutto il mondo, le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dell’adattamento personalizzato devono essere fornite in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati. Per la manutenzione e la riprogrammazione di unità elettroniche di controllo riguardanti un adattamento personalizzato, il fabbricante mette a disposizione degli operatori indipendenti le proprie attrezzature specializzate e di prova nonché gli strumenti di diagnosi alle stesse condizioni riconosciute alle officine autorizzate. Gli adattamenti personalizzati devono essere elencati nel sito web del fabbricante dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e indicati all’atto dell’omologazione nel Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo. 2. Fino al 31 dicembre 2015, se il numero di sistemi, componenti o entità tecniche oggetto di uno specifico adattamento personalizzato supera le 250 unità a livello mondiale, il fabbricante può derogare all’obbligo di cui all’articolo 2 bis di consentire l’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo usando un formato standard. Se il fabbricante si avvale di tale deroga, fornirà l’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati. 3. I fabbricanti, tramite vendita o affitto, mettono a disposizione degli operatori indipendenti le proprie attrezzature specializzate e di prova nonché gli strumenti di diagnosi per effettuare la manutenzione dei sistemi oggetto di adattamenti personalizzati, alle stesse condizioni riconosciute alle officine autorizzate. 4. All’atto dell’omologazione, il fabbricante deve indicare nel Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo gli adattamenti personalizzati e tutte le unità elettroniche di controllo ad essi correlate per i quali egli deroga all’obbligo di cui all’articolo 2 bis di consentire l’accesso alle informazioni sull’OBD e sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in un formato standard. Tali adattamenti personalizzati e tutte le unità elettroniche di controllo a essi correlate vanno elencati anche nel sito web del fabbricante dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Articolo 2 quinquies Fabbricanti in piccole serie 1. In deroga all’articolo 2 bis, i fabbricanti la cui produzione annua a livello mondiale di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica che rientri nel presente regolamento sia inferiore a 250 unità, forniscono l’accesso a informazioni sulle riparazioni e la manutenzione in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati. 2. Il veicolo, il sistema, la componente e l’entità tecnica soggetti al paragrafo 1 devono essere elencati nel sito web del fabbricante dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. 3. L’autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione di ogni omologazione rilasciata ai fabbricanti in piccole serie. Articolo 2 sexies Sistemi riportati 1. Fino al 30 giugno 2016, riguardo ai sistemi riportati di cui all’appendice 3 dell’allegato XVII, il costruttore può derogare all’obbligo di riprogrammare le unità elettroniche di controllo in conformità alle norme di cui all’allegato XVII. La deroga in tal senso va indicata sul Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo all’atto dell’omologazione. I sistemi per i quali un fabbricante deroga all’obbligo di riprogrammare le unità elettroniche di controllo in conformità alle norme di cui all’allegato XVII, vanno indicate sul suo sito web dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. 2. Per la manutenzione e la riprogrammazione delle unità elettroniche di controllo nei sistemi riportati per i quali il fabbricante deroga all’obbligo di effettuare tali operazioni in conformità alle norme di cui all’allegato XVII, i fabbricanti devono garantire che gli operatori indipendenti possono acquistare o affittare le rispettive attrezzature o strumentazioni specializzate. Articolo 2 septies Canoni per accedere alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli 1. I fabbricanti possono chiedere la corresponsione di un importo, ragionevole e proporzionato, per accedere alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli di cui al presente regolamento. Ai fini del primo comma, un canone è considerato eccessivo o sproporzionato se scoraggia l’accesso per non voler tener conto dell’uso che ne fa l’operatore indipendente. 2. I fabbricanti mettono a disposizione informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, come i servizi transnazionali di riprogrammazione o di assistenza tecnica, su base oraria, giornaliera, mensile e annua, con canoni d’accesso diversi a seconda dei vari periodi per i quali viene consentito l’accesso. Oltre a un accesso basato sulla durata, i fabbricanti possono offrire un accesso del tipo a transazione; il canone è allora fissato per transazione e non in funzione del tempo per la cui durata l’accesso viene consentito. Se i fabbricanti offrono entrambi i sistemi, le officine indipendenti scelgono il sistema di accesso che preferiscono: o il tipo “durata” o il tipo “transazione”. Articolo 2 octies Rispetto degli obblighi relativi all’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo 1. Un’autorità di omologazione può in qualsiasi momento, di propria iniziativa oppure sulla base di un reclamo o di una valutazione effettuata da un servizio tecnico, verificare l’ottemperanza di un fabbricante alle disposizioni del regolamento (CE) n. 595/2009, del presente regolamento e del contenuto del Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo. 2. Se un’autorità di omologazione rileva che un fabbricante non ha ottemperato agli obblighi in materia di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione prende gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alla situazione. Tali provvedimenti possono contemplare il ritiro o la sospensione dell’omologazione, ammende o altre misure adottate in conformità all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 595/2009. 3. L’autorità di omologazione procede a una verifica per accertare l’ottemperanza, da parte del fabbricante, agli obblighi riguardanti l’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo, se un operatore indipendente o un’associazione di categoria che rappresenti operatori indipendenti le presenta un reclamo. 4. Nell’effettuare la verifica, l’autorità di omologazione può chiedere al servizio tecnico o a un altro esperto indipendente una perizia che accerti il rispetto di tali obblighi. Articolo 2 nonies Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli Il campo di applicazione delle attività svolte dal Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli, istituito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (7) viene esteso ai veicoli contemplati dal regolamento (CE) n. 595/2009. Se emergono prove di abuso, intenzionale o no, delle informazioni sull’OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, il Forum darà indicazioni alla Commissione sulle misure volte a impedire un abuso delle informazioni. |
3) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
4) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
5) |
all’articolo 6, il titolo è sostituito da quanto segue: «Articolo 6 Disposizioni amministrative per la domanda di omologazione di un sistema motore o di una famiglia di motori come entità tecnica per quanto riguarda le emissioni e l’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione»; |
6) |
all’articolo 7, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita da quanto segue:
|
7) |
all’articolo 14, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita da quanto segue:
|
8) |
all’articolo 15, paragrafo 1, il primo comma è sostituito da quanto segue: «Il fabbricante garantisce che dispositivi di ricambio per controllare l’inquinamento e destinati a essere montati su sistemi motore o su veicoli omologati, contemplati dal regolamento (CE) n. 595/2009, siano omologati come entità tecniche ai sensi del presente articolo e degli articolo 16 e 17.»; |
9) |
all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue: «3. Il costruttore è tenuto a presentare il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo.».; |
10) |
gli allegati I, II, III, VI, X, XI e XIII sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento. |
11) |
è aggiunto un nuovo allegato XVII, il cui testo è costituito dall’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3o giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(2) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(3) GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1.
(4) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(5) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.
(6) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(7) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.»;
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, VI, X, XI e XIII del regolamento (UE) n. 582/2011 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è modificato nel modo che segue:
|
2) |
l’allegato II è modificato nel modo che segue:
|
3) |
all’allegato III, dopo il punto 2.1 viene inserito il seguente punto 2.1.1:
|
4) |
l’allegato VI è modificato nel modo che segue:
|
5) |
l’allegato X è modificato nel modo che segue:
|
6) |
l’allegato XI è modificato nel modo che segue: all’appendice 1, nei modelli di scheda informativa, viene aggiunta la sezione che segue: «ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL VEICOLO
|
7) |
l’allegato XIII è modificato nel modo che segue:
|
(1) Il veicolo o i veicoli, se viene utilizzato un secondo motore.»;
ALLEGATO II
ALLEGATO XVII
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OBD E SULLA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL VEICOLO
1. INTRODUZIONE
1.1. |
Il presente allegato contiene i requisiti tecnici relativi all’accessibilità delle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo. |
2. PRESCRIZIONI
2.1. |
Le informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo rese disponibili attraverso siti web, devono seguire le norme comuni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 595/2009. Fino all’adozione di tali norme, i fabbricanti devono fornire le informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo in modo standardizzato non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati. Coloro che chiedono il diritto di duplicare o ripubblicare le informazioni devono avviare trattative dirette con il costruttore interessato. Devono essere disponibili anche materiali di formazione; essi possono però essere presentati attraverso canali diversi dai siti web. Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo — identificato dal numero di identificazione del veicolo (VIN) e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni — è dotato dal costruttore e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, sono rese disponibili in una banca dati facilmente accessibile agli operatori indipendenti. Tale banca dati comprende il VIN, i numeri dei ricambi originali, la denominazione dei ricambi originali, l’indicazione di inizio e di fine della validità, le indicazioni sul montaggio ed eventualmente le caratteristiche strutturali. L’informazione presente nella banca-dati deve essere aggiornata regolarmente. Gli aggiornamenti comprendono in particolare tutte le modifiche apportate a veicoli individuali dopo la loro produzione se queste informazioni sono disponibili ai concessionari autorizzati. |
2.2. |
L’accesso alle funzioni di sicurezza usate dai concessionari e meccanici autorizzati è reso disponibile agli operatori indipendenti con la protezione di una tecnologia di sicurezza nel rispetto dei seguenti requisiti:
Il Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli di cui all’articolo 2 nonies precisa i parametri per soddisfare tali requisiti in base allo stato di avanzamento delle conoscenze. A tal fine, l’operatore indipendente deve essere abilitato e autorizzato in base a documenti comprovanti che egli esercita un’attività commerciale legittima e che non è stato oggetto di alcuna sanzione penale. |
2.3. |
La riprogrammazione delle unità di controllo va effettuata in conformità alle norme ISO 22900-2 o SAE J2534 o TMC RP1210B utilizzando hardware non proprietario. Si possono usare anche Ethernet, cavi seriali o interfaccia con il Local Area Network (LAN) e media alternativi come Compact Disk (CD), Digital Versatile Disk (DVD) o dispositivi con memora a stato solido per sistemi di infotainment (per esempio sistemi di navigazione, telefono), ma a condizione che non sia necessario un software di comunicazione o un hardware proprietario (come driver o plug-in). Per convalidare la compatibilità dell’applicazione specifica del fabbricante e delle interfacce di comunicazione del veicoli (vehicle communication interfaces — VCI) conformi alle norme ISO 22900-2, SAE J2534 o TMC RP1210B, il fabbricante deve offrire una convalida di VCI sviluppata in modo indipendente oppure le informazioni e il prestito di qualsiasi hardware speciale necessari a un fabbricante VCI per effettuare la convalida. Alle spese per tale convalida o informazioni e hardware si applicano le condizioni di cui all’articolo 2 septies, paragrafo 1. |
2.4. |
Alla riprogrammazione dei dispositivi di limitazione della velocità e all’apparecchio di controllo non si applicano i requisiti di cui al punto 2.3. |
2.5. |
Tutti i DTC riguardanti le emissioni devono essere coerenti con l’allegato X. |
2.6. |
Per accedere a informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo diverse da quelle riguardanti aree securizzate del veicolo, la registrazione per l’uso del sito web del costruttore da parte dell’operatore indipendente impone di fornire solo i dati necessari per confermare le modalità di pagamento delle informazioni. Per informazioni riguardanti aree securizzate del veicolo, l’operatore indipendente presenta un certificato ai sensi della norma ISO 20828 per identificare se stesso e l’organizzazione cui appartiene e il costruttore risponde con il proprio certificato ai sensi della norma ISO 20828 per confermare all’operatore indipendente che sta accedendo a un sito autorizzato del costruttore. Entrambe le parti conservano un registro di tali operazioni con l’indicazione dei veicoli e delle modifiche apportate agli stessi conformemente a questa disposizione. |
2.7. |
Nei siti Internet contenenti le informazioni per la riparazione, i costruttori indicano il numero di omologazione per ogni modello. |
2.8. |
Se richiesto dal fabbricante, per veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, N1 ed N2, con massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t. e alla categoria M3, classi I e II nonché A e B, definiti dall’allegato I della direttiva 2001/85/CE, con massa ammissibile non superiore a 7,5 t., la conformità ai requisiti dell’allegato 1, appendice 5, e dell’allegato XIV del regolamento (CE) 692/2008, va considerata equivalente alla conformità al presente allegato. |
2.9. |
Le autorità di omologazione devono notificare alla Commissione le circostanze di ciascuna omologazione rilasciata in base al punto 2.8. |
Appendice 1
Certificato del costruttore di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo
(Fabbricante): …
(Indirizzo del fabbricante): …
certifica
di aver reso accessibili le informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo in conformità alle seguenti disposizioni:
— |
articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009 e articolo 2 del regolamento (UE) n. 582/2011, |
— |
articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 582/2011, |
— |
allegato I, appendice 4, punto 16 del regolamento (UE) n. 582/2011, |
— |
Allegato X, punto 2.1, del regolamento (UE) n. 582/2011, |
— |
Allegato XVII del regolamento (UE) n. 582/2011. |
per quanto riguarda tipi di veicolo, motore, dispositivo di controllo dell’inquinamento elencati nell’allegato del presente certificato.
Vengono applicate le seguenti deroghe: Adattamenti personalizzati (1) — Fabbricazione in piccole serie (1) — Sistemi riportati (1).
L’indirizzo dei siti Internet principali attraverso cui è possibile accedere alle informazioni pertinenti e di cui con il presente documento si certifica la conformità alle disposizioni di cui sopra è indicato nell’allegato accluso al presente certificato, in cui sono indicati anche gli estremi del mandatario del costruttore, la cui firma è riportata in calce.
Eventualmente: il fabbricante certifica anche di aver assolto all’obbligo, sancito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 582/2011, di fornire le informazioni sulle precedenti omologazioni di questi tipi di veicolo entro 6 mesi dalla data di omologazione.
Fatto a … [luogo]
il … [data]
[firma] [posizione]
Allegati:
— |
indirizzo dei siti Internet |
— |
Recapiti |
ALLEGATO I
al certificato del costruttore di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo
Indirizzo dei siti Internet a cui fa riferimento il certificato:
ALLEGATO II
al certificato del costruttore di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo
Recapito del mandatario del fabbricante a cui fa riferimento il certificato:
Appendice 2
Informazioni relative al sistema OBD del veicolo
1. Il costruttore del veicolo è tenuto a comunicare le informazioni prescritte nella presente appendice per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova.
2. Le informazioni seguenti sono messe a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di parti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova che ne faccia richiesta.
— |
Indicazione del tipo e del numero di cicli di precondizionamento utilizzati per l’omologazione iniziale del veicolo. |
— |
Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l’omologazione iniziale del veicolo riguardo al componente monitorato dal sistema OBD. |
— |
Elenco completo dei componenti controllati nel quadro della strategia di individuazione dei guasti e di attivazione dell’MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), comprendente l’elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente monitorato dal sistema OBD ed elenco di tutti i codici d’uscita e dei formati OBD (con una spiegazione per ciascun codice e formato) associati alle singole componenti del motopropulsore riguardanti le emissioni e alle singole componenti non riguardanti le emissioni, se il monitoraggio della componente è usato per determinare l’attivazione dell’MI. In particolare, nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 «Road — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems» [«Veicoli stradali — Diagnosi su Controller Area Network (CAN) - parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni»], deve essere fornita un’esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $ 05 Test ID $ da 21 a FF, per i dati relativi al servizio $ 06 nonché un’esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $ 06 Test ID $ da 00 a FF per ciascun ID di monitor OBD supportato. |
Se vengono utilizzati altri protocolli di comunicazione standard, ne deve essere fornita una spiegazione esauriente.
Tali informazioni possono essere fornite in forma di tabella, come quella che segue.
|
Componente | Codice di guasto | Strategia di monitoraggio | Criteri dell’individuazione dei guasti | Criteri di attivazione della spia MI | Parametri secondari | Precondizionamento | Prova di dimostrazione | |
|
Catalizzatore | P0420 | Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2 | Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2 | 3o ciclo | Regime di rotazione del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore | 2 cicli di tipo 1 | Tipo 1 | |
3. Informazioni necessarie per la fabbricazione di strumenti di diagnosi
Per favorire la produzione di strumenti di diagnosi generici per le officine di riparazione multimarca, i fabbricanti di veicoli devono mettere a disposizione le informazioni di cui ai punti da 3.1, 3.2 e 3.3 attraverso il proprio sito web contenente le informazioni sulla riparazione. Tali informazioni devono comprendere tutte le funzioni degli strumenti di diagnosi e tutti i link alle informazioni sulla riparazione e alle istruzioni per individuare e risolvere problemi (troubleshooting). L’accesso alle informazioni può essere subordinato al pagamento di un importo ragionevole.
3.1. Informazioni relative al protocollo di comunicazione
Sono richieste le seguenti informazioni, indicizzate in base a marca, modello e variante del veicolo ovvero ad altre definizioni adatte come il VIN o altre modalità di identificazione di veicoli e sistemi:
a) |
qualsiasi sistema aggiuntivo di protocollo dell’informazione, necessario a diagnosi complete oltre agli standard prescritti al punto 4.7.3 dell’allegato 9B del regolamento UN/ECE n. 49, comprendente informazioni su ogni protocollo hardware o software aggiuntivo, identificazione di parametri, funzioni di trasferimento, prescrizioni «di mantenimento» o condizioni di errore; |
b) |
informazioni su come ottenere e interpretare tutti i codici di guasto non conformi alle norme prescritte al punto 4.7.3 dell’allegato 9B del regolamento UN/ECE n. 49; |
c) |
elenco di tutti i parametri presenti disponibili, comprese le informazioni relative al calcolo proporzionale e all’accesso; |
d) |
elenco di tutte le prove funzionali disponibili, compresa l’attivazione o il comando del dispositivo e i metodi per attuarli; |
e) |
informazioni su come ottenere tutte le informazioni sulle componenti e sugli stati, le indicazioni temporali, i DTC in sospeso e i dati «freeze frame»; |
f) |
reimpostazione dei parametri di apprendimento adattativo, codifica delle varianti e impostazione del componente di ricambio, e preferenze del cliente; |
g) |
identificazione della centralina elettronica di controllo (ECU) e codifica delle varianti; |
h) |
informazioni dettagliate su come reimpostare le luci di servizio; |
i) |
ubicazione del connettore diagnostico e informazioni dettagliate sul connettore; |
j) |
identificazione del codice del motore. |
3.2. Prove e diagnosi relative ai componenti monitorati dall’OBD
Sono richieste le informazioni seguenti:
a) |
descrizione delle prove per confermarne la funzionalità, nel componente o nel cablaggio; |
b) |
procedimento di prova, compresi i parametri di prova e informazioni sulle componenti; |
c) |
informazioni dettagliate sul collegamento, compresi gli input e output massimi e i valori relativi alla guida e al carico; |
d) |
valori attesi in determinate condizioni di guida, tra cui al regime di minimo; |
e) |
valori elettrici per il componente in condizioni statiche e dinamiche; |
f) |
valori delle modalità di guasto per ciascuno degli scenari sopra indicati; |
g) |
sequenze diagnostiche delle modalità di guasto compresi alberi dei guasti ed eliminazione diagnostica guidata. |
3.3. Dati necessari per eseguire le riparazioni
Sono richieste le informazioni seguenti:
a) |
inizializzazione dell’ECU e della componente (se si montano ricambi); |
b) |
inizializzazione di ECU nuove o eventualmente di ricambio usando tecniche di (ri)programmazione pass-through. |
Appendice 3
Elenco dei sistemi riportati di cui all’articolo 2 sexies
|
|
||||||||
|
|
(1) Cancellare la dicitura inutile.