12.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 17/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda la proroga dei contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’offerta che ha depositato nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità ha concesso ai prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di taluni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie che consistono in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, in una sospensione totale di tali dazi. |
(2) |
Dall’entrata in vigore del regime SPG nel 1995, la Comunità ha proceduto in margine al GATT all’apertura autonoma di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per determinati quantitativi di prodotti manufatti di iuta e di cocco. I contingenti tariffari aperti per tali prodotti dal regolamento (CE) n. 32/2000 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2011 dal regolamento (CE) n. 204/2009 della Commissione (2). |
(3) |
Poiché il regime SPG è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 dal regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (3), è necessario prorogare fino al 31 dicembre 2013 anche il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000, quinta colonna («periodo contingentale»), per i numeri d’ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111, i termini «dall'1.1.2009 al 31.12.2009», «dall'1.1.2010 al 31.12.2010» e «dall'1.1.2011 al 31.12.2011» sono sostituiti da «dall'1.1.2012 al 31.12.2012» e «dall'1.1.2013 al 31.12.2013».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1.
(2) GU L 71 del 17.3.2009, pag. 13.
(3) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 28.