12.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/29


REGOLAMENTO (UE) N. 16/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato II.

(2)

L'esperienza acquisita dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 ha messo in luce talune difficoltà relative alla conservazione degli alimenti di origine animale. Se tali alimenti riportassero la data iniziale di congelamento, gli operatori del settore alimentare sarebbero in grado di valutarne meglio l'idoneità al consumo umano.

(3)

La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2), riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale e taluni aspetti della relativa presentazione e pubblicità. Tale direttiva non si applica tuttavia alle fasi precedenti della produzione alimentare.

(4)

Il controllo della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 da parte delle autorità competenti ha inoltre rivelato che è necessario stabilire requisiti più specifici in merito alla produzione e al congelamento degli alimenti di origine animale nelle fasi della produzione precedenti alla loro consegna come tali al consumatore finale.

(5)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 va modificato di conseguenza al fine di includere i requisiti applicabili agli alimenti congelati di origine animale.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO

La seguente sezione IV è aggiunta all'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004:

«SEZIONE IV:   REQUISITI APPLICABILI AGLI ALIMENTI CONGELATI DI ORIGINE ANIMALE

1.

Ai fini della presente sezione, per “data di produzione” si intende:

a)

la data di macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse;

b)

la data di uccisione per la selvaggina;

c)

la data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici;

d)

la data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro alimento di origine animale.

2.

Prima della fase di etichettatura degli alimenti in conformità alla direttiva 2000/13/CE o della loro ulteriore trasformazione, gli operatori del settore alimentare devono garantire che gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano riportino le seguenti informazioni ad uso dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, dell'autorità competente:

a)

la data di produzione; e

b)

la data di congelamento, qualora diversa dalla data di produzione.

Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e di congelamento, devono essere rese note le date di produzione e/o congelamento meno recenti, a seconda dei casi.

3.

La scelta della forma più idonea in cui vanno riportate tali informazioni resta a discrezione del fornitore degli alimenti congelati, purché le informazioni richieste al paragrafo 2 siano chiaramente e inequivocabilmente rese disponibili all'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e da questo rintracciabili.»