18.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/30 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 novembre 2012
che modifica l’indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema
(BCE/2012/25)
(2012/791/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione degli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema nell’attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro. |
(2) |
Sono necessarie alcune modifiche per provvedere, tra l’altro, in merito alla graduale introduzione di obblighi di comunicazione dei dati a livello di prestito per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, in merito alle specifiche riguardanti la definizione delle cedole, nonché in merito ai dati sulla verifica dei risultati e in merito al calcolo delle penalità pecuniarie per l’inosservanza degli obblighi di controparte. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all’allegato I
L’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 è modificato in modo conforme all’allegato del presente indirizzo.
Articolo 2
Verifica
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») trasmettono alla Banca centrale europea (BCE), entro e non oltre il 19 dicembre 2012, informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare alle disposizioni di cui al presente indirizzo.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.
Si applica a decorrere dal 3 gennaio 2013.
Articolo 4
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2012
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 è modificato come segue:
1) |
alla sezione 5.1.3 è aggiunta la seguente frase: «La BCE si riserva il diritto di prendere ogni iniziativa ritenga adeguata per correggere errori nell’annuncio delle operazioni d’asta, compresa la cancellazione o l’interruzione di un’asta in corso di esecuzione.»; |
2) |
alla sezione 5.1.6 è aggiunta la seguente frase: «Qualora i risultati dell’asta contengano informazioni erronee rispetto a quanto sopra riportato, la BCE si riserva il diritto di prendere ogni iniziativa ritenga adeguata per correggere tali informazioni erronee.»; |
3) |
la sezione 6.2.1.1 è sostituita dalla seguente: «6.2.1.1. 1. Requisiti di idoneità comuni Devono essere strumenti di debito aventi:
Sono escluse in particolare le seguenti strutture cedolari: tutte le cedole variabili legate a tassi di interesse in moneta estera, a indici del valore di titoli o merci e ai tassi di cambio, le cedole variabili legate alla differenza tra due indici (dual floater) e le cedole variabili legate al differenziale dello swap o ad altre combinazioni di indici e ogni altro tipo di cedole a tasso variabile con un cap parametrato alla cedola precedente (ratchet) e range accrual, così come le cedole e gli strumenti a cedola dipendenti dal differenziale tra un tetto fisso e un indice (inverse floaters) dipendenti da un rating del credito. Sono inoltre escluse strutture caratterizzate da una curva dei rendimenti complessa, quali le target redemption notes e le opzioni a cambiare il tipo di cedola ricorrendo a diritti di acquisto aggiuntivi. Le cedole idonee non dovrebbero presentare opzioni a favore dell’emittente, cioè non dovrebbero consentire modifiche nella definizione della cedola nel ciclo di vita dello strumento, dipendenti da una decisione dell’emittente. Inoltre, qualora esistano limiti massimi e minimi, questi devono essere fissi e predefiniti. La classificazione di uno strumento riguardo alla propria cedola, in caso di cedole multiple, sarà basata su una prospettiva rivolta al futuro. La non conformità ai criteri di idoneità di cui sopra preclude l’idoneità delle attività anche nel caso in cui tali criteri si applichino soltanto a parti della struttura remunerativa (come il premio) e anche qualora sia garantito esplicitamente il pagamento di una cedola non negativa e almeno il rimborso del capitale. I requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano sino a quando l’obbligazione sia stata rimborsata. Gli strumenti di debito non producono diritti al capitale e/o agli interessi che siano subordinati ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente. 2. Criteri di idoneità aggiuntivi applicabili ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione [asset backed securities (ABS), nel seguito anche: “titoli garantiti da attività”] Ai fini del quadro normativo dell’Eurosistema relativo alla politica monetaria, le obbligazioni garantite non sono considerate titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. L’Eurosistema valuta l’idoneità dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in base ai criteri aggiuntivi stabiliti nella presente sezione. Le attività che generano flussi di cassa e che garantiscono i titoli devono soddisfare i seguenti requisiti:
Come stabilito nella sezione 6.2.1.7 l’emittente di un titolo emesso a fronte di cartolarizzazioni deve avere sede legale nel SEE. Nel caso in cui l’originator o, se del caso, gli intermediari, abbiano sede legale nell’area dell’euro, o nel Regno Unito, l’Eurosistema ha verificato che non si applichino disposizioni restrittive in tema di revocatoria (claw-back) in tali giurisdizioni. Se l’originator o, se del caso, l’intermediario, ha sede legale in un altro paese del SEE, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione possono essere considerati idonei solo previo accertamento, da parte dell’Eurosistema dell’esistenza di un adeguato sistema di tutela dei suoi diritti dalle disposizioni in tema di revocatoria che l’Eurosistema consideri applicabili ai sensi della legge del paese del SEE in questione. A tal fine, deve essere presentato un parere legale indipendente, in una forma considerata accoglibile dall’Eurosistema, che illustri le norme applicabili in materia di revocatoria nel paese, prima che il titolo garantito da attività possa essere considerato idoneo. Al fine di decidere se i propri diritti siano adeguatamente tutelati dalle norme in materia di revocatoria, l’Eurosistema può richiedere al cessionario ulteriori documenti, inclusa una certificazione di solvibilità, per il periodo sospetto. Tra le norme in materia di revocatoria che l’Eurosistema considera restrittive e pertanto non accettabili sono incluse le norme ai sensi delle quali la vendita delle attività sottostanti possa essere invalidata dal liquidatore esclusivamente sulla base del fatto che sia stata conclusa entro un certo periodo (periodo sospetto) precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore (originator/intermediario), o laddove tale invalidazione possa essere evitata dal cessionario solo se questi prova che non era consapevole dell’insolvenza del venditore (originator/intermediario) al momento della vendita. Nell’ambito di un programma di emissione strutturata, per essere idonea, una tranche (o sub-tranche) non può essere subordinata rispetto alle altre tranche della stessa emissione. Una tranche (o sub-tranche) è considerata non subordinata se, conformemente alla priorità di pagamento definita nel prospetto informativo e applicabile dopo l’avvio di azione esecutiva (enforcement notice) nessun’altra tranche (o sub-tranche) riceve i pagamenti (interessi e capitale) in via prioritaria rispetto ad essa, e pertanto tale tranche (o sub-tranche) è l’ultima tra le diverse tranche (o sub-tranche) del programma di emissione a sopportare perdite. Nei programmi di emissione in cui il prospetto prevede la notifica di messa in mora (acceleration notice) e di avvio di un’azione esecutiva (enforcement notice), la non subordinazione di una tranche (o di una sub-tranche) deve essere garantita ai sensi delle priorità nei pagamenti sia con riferimento alla messa in mora che alla notifica di avvio di un’azione esecutiva. Perché i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione possano ottenere o mantenere l’idoneità per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati devono essere inviati dalle parti interessate all’Eurosistema, in relazione all’insieme (pool) di attività che generano flussi di cassa sottostanti ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, conformemente all’appendice 8. Al fine di determinare l’idoneità dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, l’Eurosistema prende in considerazione i dati inseriti nei campi obbligatori del pertinente modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito, come definito all’appendice 8. Nella propria valutazione di idoneità, l’Eurosistema tiene conto a) di ogni mancata fornitura dei dati e b) della frequenza dei casi in cui si trovano campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contenenti dati significativi. Ai fini dell’idoneità, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono essere coperti da attività che generano flussi di cassa considerate omogenee dall’Eurosistema, vale a dire: le attività che generano flussi di cassa a copertura di un titolo garantito da attività consistono in un unico tipo di attività appartenenti a mutui ipotecari su immobili residenziali, mutui ipotecari su immobili commerciali, prestiti a piccole e medie imprese, prestiti per l’acquisto di auto, prestiti finanziari al consumo o prestiti da leasing. I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non costituiscono garanzia idonea per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema se l’insieme di attività sottostanti è composto da attività eterogenee in quanto non possono essere oggetto di segnalazione in un unico modello per una specifica classe di attività (5). L’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a ciascun soggetto terzo interessato (quali l’emittente, il cedente o l’organizzatore) le dichiarazioni di natura giuridica e/o i chiarimenti che ritenga necessari per valutare l’idoneità dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione nonché riguardo alla comunicazione di dati a livello di prestito. L’inottemperanza a tali richieste può condurre alla sospensione o al diniego di ammettere l’idoneità dell’operazione in titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in questione. 3. Criteri di idoneità aggiuntivi per le obbligazioni garantite Le obbligazioni garantite, a decorrere dal 31 marzo 2013, sono soggette ai seguenti requisiti aggiuntivi: Il patrimonio separato di un’obbligazione garantita non contiene titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, eccezion fatta per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che:
Le obbligazioni garantite che erano incluse nell’elenco dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione a decorrere dal 28 novembre 2012 e che non sono conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a c) continuano ad essere idonee fino al 28 novembre 2014. |
4) |
nella sezione 6.2.1.7 la nota 58 è eliminata; |
5) |
nella sezione 6.2.2 la nota 60 è eliminata. |
6) |
la sezione 6.2.2.1 è modificsta come segue:
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7) |
nella sezione 6.2.3 è inserito il seguente paragrafo: «Le banche centrali nazionali hanno facoltà di non accettare le seguenti attività negoziabili e non negoziabili come garanzia da una controparte, ancorché esse siano idonee:
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8) |
la sezione 6.2.3.2 è sostituita dalla seguente: «6.2.3.2. Le attività negoziabili possono essere utilizzate per tutte le operazioni di politica monetaria basate su attività sottostanti, ossia per le operazioni di mercato aperto temporanee o definitive e per le operazioni di rifinanziamento marginale. Le attività non negoziabili possono essere utilizzate come attività sottostanti per le operazioni di mercato aperto temporanee e le operazioni di rifinanziamento marginale. Tutte le attività negoziabili e non negoziabili possono essere utilizzate anche come attività sottostanti alle operazioni di credito infragiornaliero. Indipendentemente dal fatto che un’attività negoziabile o non negoziabile soddisfi i criteri di idoneità, una controparte non può costituire in garanzia un’attività emessa o garantita dalla controparte stessa o da qualsiasi altro ente con cui questa abbia stretti legami (close links) (6). Per “stretti legami” si intende una situazione in cui la controparte è legata a un emittente/debitore/garante di attività idonee in ragione del fatto che:
Ai fini dell’attuazione della politica monetaria, in particolare per monitorare l’osservanza delle regole per l’utilizzo delle attività idonee in materia di stretti legami, l’Eurosistema condivide internamente informazioni sulle partecipazioni azionarie fornite dalle autorità di vigilanza a tali fini. Le informazioni sono soggette agli stessi standard di segretezza applicati dalle autorità di vigilanza. Tali disposizioni in materia di stretti legami non si applicano a: a) gli stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico del SEE che gode del diritto di imposizione fiscale, o nel caso in cui uno strumento di debito sia garantito da un ente del settore pubblico del SEE che gode del diritto di imposizione fiscale; b) le obbligazioni bancarie garantite emesse conformemente ai criteri di cui alla parte 1, punti da 68 a 70 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE; c) i casi in cui gli strumenti di debito sono protetti da salvaguardie specifiche di natura legale paragonabili agli strumenti di cui alla lettera b) quali: i) DGMR non negoziabili diversi dai titoli; oppure ii) obbligazioni bancarie garantite per le quali sono soddisfatti tutti i criteri stabiliti nella parte 1, punti da 68 a 70 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE, eccezion fatta per i limiti sui prestiti garantiti nel patrimonio separato. Inoltre, una controparte non può stanziare in garanzia un titolo garantito da attività quando essa (o una parte terza con cui ha stretti legami) fornisce al titolo copertura valutaria (currency hedge) mediante un’apposita operazione di copertura valutaria con l’emittente quale controparte di copertura (hedge counterparty), oppure assicura sostegno di liquidità pari al 20 % o a una percentuale superiore dell’importo in essere del titolo. Tutte le attività idonee, negoziabili e non negoziabili, devono poter essere utilizzate su base transfrontaliera nell’area dell’euro. Ciò comporta che tutte le controparti dell’Eurosistema devono avere la possibilità di utilizzare attività stanziabili o tramite collegamenti con il proprio sistema nazionale di regolamento dei titoli (SSS), nel caso delle attività negoziabili, o tramite altri accordi idonei per ricevere credito dalla BCN dello Stato membro dove risiedono (cfr. sezione 6.6). Una controparte che intenda stanziare in garanzia un titolo garantito da attività che abbia stretti legami con l’originator delle attività sottostanti è obbligata a informare l’Eurosistema circa ogni modifica prevista al titolo garantito da attività suscettibile di avere un impatto potenziale sulla sua qualità creditizia, quale ad esempio l’alterazione del tasso di interesse dovuto sui titoli, un cambiamento negli accordi di swap, modifiche nella composizione dei prestiti sottostanti non regolamentati nel prospetto, modifiche nella priorità dei pagamenti. La notifica all’Eurosistema deve essere effettuata almeno un mese prima di qualunque modifica su un titolo garantito da attività prestato in garanzia. Inoltre, al momento della prestazione del titolo garantito da attività, la controparte dovrebbe fornire informazioni sulle modifiche effettuate nei sei mesi precedenti. In linea con la sezione 6.2, l’Eurosistema non formula pareri prima della modifica. Tavola 4 Attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema
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9) |
nella sezione 6.3.2 la nota 72 è eliminata; |
10) |
nella sezione 6.3.4.1 è aggiunto il seguente paragrafo: «Un’ECAI che partecipa all’ECAF è soggetta al processo di verifica dei risultati dell’Eurosistema (cfr. sezione 6.3.5). Unitamente ai dati sulla verifica dei risultati, deve essere presentata anche una certificazione firmata dall’amministratore delegato dell’ECAI o da una persona autorizzata a firmare responsabile della funzione di audit o di conformità nell’ambito dell’ECAI, che confermi l’accuratezza e la validità dei dati di verifica dei risultati.»; |
11) |
nella sezione 6.3.4.4 il terzo sottoparagrafo è sostituito dal seguente: «Il fornitore di RT partecipante all’ECAF deve acconsentire a sottoporsi al processo di verifica dei risultati svolto dall’Eurosistema (10) (cfr. sezione 6.3.5). Egli ha l’obbligo di predisporre e mantenere l’infrastruttura necessaria a un controllo costante del cosiddetto “insieme statico” (static pool). La costruzione e l’analisi di tale insieme devono essere in linea con i requisiti generali dell’ECAF per la verifica dei risultati. Il fornitore di RT si impegna a comunicare all’Eurosistema i risultati della valutazione di performance da esso svolta, non appena questa è conclusa. Unitamente ai dati sulla verifica dei risultati, deve essere presentata anche una certificazione firmata dall’amministratore delegato o da una persona autorizzata a firmare responsabile della funzione di audit o di conformità nell’ambito dell’RT, che confermi l’accuratezza e la validità dei dati di verifica dei risultati. Il fornitore di RT si impegna altresì a conservare in archivio per un periodo di cinque anni le registrazioni relative agli insiemi statici e ai dettagli sui casi di inadempienza. |
12) |
la sezione 6.3.5 è sostituita dalla seguente: «6.3.5. Verifica dei risultati dei sistemi di valutazione della qualità creditizia Tutti i sistemi di valutazione della qualità creditizia sono soggetti a verifica dei risultati nell’ambito dell’ECAF. Per ogni sistema di valutazione della qualità creditizia il processo di verifica dei risultati dell’ECAF, svolto a cadenza annuale, consiste in un raffronto ex post fra: a) il tasso di inadempienza osservato per tutte le entità e gli strumenti idonei valutati dal sistema di valutazione della qualità creditizia, laddove le entità e gli strumenti sono raggruppati in insiemi statici in base a determinate caratteristiche, quali la valutazione del credito, la classe di attività, il settore industriale, il modello di valutazione del credito; e b) l’adeguata soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema data dalla probabilità di inadempienza (PD) di riferimento (sono considerate due PD di riferimento: una PD pari a 0,10 % su un orizzonte temporale di un anno che è considerata equivalente a una valutazione della qualità del credito di livello 2 e una PD pari a 0,40 % su un orizzonte temporale di un anno che è considerata equivalente a una valutazione della qualità del credito di livello 3 della scala di rating armonizzata dell’Eurosistema). Lo scopo di tale processo è assicurare che la classificazione (mapping) delle valutazioni fornite dai sistemi di valutazione del credito alla scala di rating armonizzata dell’Eurosistema resti adeguata e che i risultati delle valutazioni del credito siano confrontabili tra diversi sistemi e fonti. Il primo elemento del processo è la compilazione annuale a cura del fornitore del sistema di valutazione, dell’elenco di entità e strumenti la cui valutazione della qualità del credito soddisfi la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema all’inizio del periodo di verifica. Tale lista è poi presentata all’Eurosistema dal fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia utilizzando il modello fornito dall’Eurosistema che include i campi relativi all’identificazione, la classificazione e la valutazione del credito. Il secondo elemento del processo ha luogo alla fine del periodo di verifica di 12 mesi quando il fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia aggiorna i dati relativi ai risultati delle entità e degli strumenti inclusi nella lista. L’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni necessarie per la conduzione della verifica dei risultati. Il tasso di inadempienza rilevato sull’insieme statico di un sistema di valutazione creditizia, registrato su un orizzonte temporale di un anno, è utilizzato come dato analitico per il processo di verifica dei risultati dell’ECAF, che include una regolare verifica annua e una valutazione su più periodi. In caso di un significativo scostamento, su un periodo di un anno e/o di più anni, fra il tasso di inadempienza osservato per l’insieme statico e la soglia di qualità creditizia, l’Eurosistema consulta il fornitore del sistema di valutazione del credito per analizzare le ragioni di tale scostamento. Questa procedura può dare luogo alla correzione della soglia di qualità creditizia applicabile al sistema in questione. L’Eurosistema può decidere di sospendere o escludere il sistema di valutazione del credito se, per diversi anni, non si registra un miglioramento dei risultati. Inoltre, in caso di infrazione alle regole che disciplinano l’ECAF, il sistema sarà escluso da quest’ultimo. Se un rappresentante del sistema di valutazione della qualità creditizia fornisce informazioni imprecise o incomplete ai fini della verifica dei risultati, l’Eurosistema può astenersi dall’esclusione in caso di irregolarità minori.»; |
13) |
la sezione 6.4.2. è modificata come segue:
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14) |
nella sezione 6.5.1 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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15) |
nell’appendice 6, la sezione 1 è sostituita dalla seguente: «1. Sanzioni pecuniarie Nel caso di inadempienza della controparte alle norme relative alle operazioni d’asta (11), alle norme relative alle transazioni bilaterali (12), alle norme relative all’utilizzo delle attività sottostanti (13), alle norme sulle procedure di fine giornata o alle condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale (14), l’Eurosistema applica le seguenti sanzioni pecuniarie:
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16) |
l’appendice 7 è sostituita dalla seguente: «Appendice 7 COSTITUZIONE DI VALIDE TUTELE PER I CREDITI Al fine di costituire valide tutele per i crediti e assicurare che questi possano essere realizzati rapidamente in caso di inadempienza della controparte, devono essere soddisfatti i requisiti legali aggiuntivi descritti di seguito:
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17) |
è aggiunta la seguente appendice 8: «Appendice 8 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO PER I TITOLI EMESSI A FRONTE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE I dati a livello di prestito sono presentati e pubblicati elettronicamente nel registro dei dati a livello di prestito in conformità ai requisiti dell’Eurosistema (quali, tra gli altri, accesso aperto, copertura, non discriminazione, adeguata struttura di governance, trasparenza) e designati come tali dalla BCE, in conformità ai requisiti stabiliti nella presente appendice. A tale scopo, è utilizzato il relativo modello di segnalazione di dati a livello di prestito per ogni singola transazione, secondo la classe di attività comprendente l’insieme di attività che generano flussi di cassa (16). I dati a livello di prestito devono essere comunicati come minimo su base trimestrale, non oltre il mese successivo alla data prevista per il pagamento degli interessi sul titolo garantito da attività in questione. Se i dati a livello di prestito non sono comunicati o aggiornati entro un mese dalla relativa data di pagamento del tasso di interesse, il titolo garantito da attività cessa di essere idoneo. Al fine di assicurare l’osservanza di tali requisiti, il registro dei dati a livello di prestito effettuerà controlli sulla coerenza e accuratezza delle segnalazioni di nuovi dati o di aggiornamenti di dati a livello di prestito per ogni transazione. A partire dalla data di applicazione degli obblighi informativi in materia di dati a livello di prestito per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, cioè con riferimento alla pertinente classe di attività in base al modello, devono essere fornite informazioni dettagliate a livello di ciascun prestito incluso nell’insieme di attività che generano flussi di cassa affinché un titolo emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione sia o rimanga idoneo. Entro tre mesi il titolo emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione deve obbligatoriamente raggiungere un livello minimo di conformità, valutato in base alla disponibilità delle informazioni negli specifici campi dati contenuti nel modello di segnalazione dei dati a livello di prestito. Per ricomprendere i campi non disponibili, in ciascun modello sono state incluse sei opzioni “non disponibile” (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può essere riportato secondo il modello. Vi è inoltre una settima opzione ND applicabile unicamente al modello per i CMBS. Le opzioni ND e il loro significato sono stabiliti nella seguente tabella:
Il seguente periodo transitorio di nove mesi si applica a tutti i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (secondo la data, i requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito si applicano alla relativa classe di attività):
Nell’applicare tali soglie, il registro dei dati a livello di prestito genererà e assegnerà un punteggio a ogni operazione relativa a un titolo garantito da attività, all’atto della comunicazione ed elaborazione dei dati a livello di prestito. Tale punteggio rifletterà il numero di campi obbligatori contenenti il valore ND1 e il numero dei campi obbligatori contenenti i valori ND2, ND3 o ND4, rapportati in ciascun caso al totale dei campi obbligatori. A tale riguardo, le opzioni ND5, ND6 e ND7 possono essere utilizzate soltanto se i relativi campi del modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito pertinente lo consentono. Dalla combinazione delle due soglie di riferimento deriva la seguente gamma di punteggi per i dati a livello prestito:
In base al periodo transitorio di cui sopra, il punteggio deve migliorare gradualmente ad ogni trimestre in conformità al seguente schema:
Per i titoli garantiti da mutui residenziali (residential-mortgage backed securities, RMBS), gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2013 e il periodo transitorio di nove mesi termina il 30 settembre 2013. Per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in cui le attività che generano flussi di cassa comprendono prestiti a piccole e medie imprese (PMI), gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2013 e il periodo transitorio termina il 30 settembre 2013. Per i titoli garantiti da mutui su immobili a carattere commerciale (commercial-mortgage backed securities, CMBS), gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicheranno a decorrere dal 1o marzo 2013 e il periodo transitorio termina il 30 novembre 2013. Per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in cui le attività che generano flussi di cassa comprendono prestiti per l’acquisto di auto, prestiti al consumo, o prestiti da leasing, gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2014 e il periodo transitorio termina il 30 settembre 2014. I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione emessi dopo nove mesi dalla data di applicazione dei nuovi obblighi informativi per ciascun prestito (17) devono essere pienamente conformi agli stessi obblighi sin dalla prima presentazione dei dati a livello di prestito e cioè sin dall’emissione. Le operazioni relative a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione già esistenti che non sono conformi a nessuno dei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito resteranno idonee fino al 31 marzo 2014. L’Eurosistema valuterà, caso per caso, se una determinata operazione relativa a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione possa beneficiare di questa clausola di salvaguardia. |
(1) Le obbligazioni con warrant o con altri diritti analoghi connessi non sono considerate idonee.
(2) Un titolo garantito da attività non è considerato idoneo se una delle attività che generano flussi di cassa a garanzia del titolo garantito da attività erano originate direttamente dalla società veicolo [Special Purpose Vehicle (SPV)] che ha emesso i titoli ABS.
(3) Tale requisito non esclude i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione la cui struttura d’emissione includa due società veicolo e laddove il requisito della “vendita effettiva” sia soddisfatto in maniera tale che gli strumenti di debito emessi dalla seconda società veicolo siano direttamente o indirettamente garantiti dall’insieme originario di attività, e che tutti i flussi di cassa provenienti da attività che generano flussi di cassa siano trasferiti dalla prima alla seconda società veicolo.
(4) Tale restrizione non comprende gli swaps utilizzati in transazioni con titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione esclusivamente per fini di copertura dei rischi.
(5) I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non conformi ai requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito in quanto consistono in insiemi misti di attività sottostanti eterogenee e/o non sono conformi a nessun modello a livello di prestito restano idonei fino al 31 marzo 2014.»;
(6) Nel caso in cui una controparte utilizzi attività che, a causa dell’identità dell’emittente/del debitore/del garante o dell’esistenza di stretti legami, non sono o non sono più stanziabili a garanzia di un finanziamento in essere, essa è obbligata a informare immediatamente la banca centrale nazionale competente. Il valore di queste attività è pari a zero nella giornata successiva di valutazione e può essere richiesto un adeguamento dei margini (cfr. anche l’allegato 6). Inoltre, la controparte deve ritirare l’attività il più presto possibile.»;
(7) Per informazioni più dettagliate, cfr. la sezione 6.2.1.
(8) Per informazioni più dettagliate, cfr. la sezione 6.2.2.
(9) La qualità creditizia degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non finanziarie e privi di rating è determinata sulla scorta della fonte di valutazione scelta dalla pertinente controparte, conformemente alle regole dell’ECAF per i crediti definite nella sezione 6.3.3. Per tali strumenti di debito negoziabili, sono stati modificati il criterio relativo alla sede dell’emittente/del garante (area dell’euro) e quello relativo al luogo di emissione (area dell’euro).
(10) La controparte è tenuta a informare tempestivamente il fornitore di RT circa un evento creditizio che potrebbe segnalare un potenziale deterioramento della qualità creditizia.»;
(11) Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti o di contante (quando sia il caso, con riferimento ai margini di garanzia) per regolare nel giorno del regolamento, o per garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia sino alla scadenza dell’operazione, il contante che le è stato assegnato in un’operazione di immissione di liquidità, o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l’ammontare assegnato in un’operazione di assorbimento di liquidità.
(12) Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti idonee o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l’importo concordato nelle transazioni bilaterali, o se non riesce a garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia, una transazione bilaterale in essere in ogni momento sino alla scadenza.
(13) La violazione ricorre se una controparte utilizza attività che sono o sono divenute non idonee (o che essa non può utilizzare) per garantire un credito in essere: per esempio a causa di stretti legami, o dell’identità, tra l’emittente/il garante e la controparte.
(14) La violazione ricorre se una controparte registra un saldo negativo sul conto di regolamento a fine giornata e non soddisfa le condizioni di accesso per l’operazione di rifinanziamento marginale.
(15) Le seguenti disposizioni si applicano altresì laddove: a) la controparte abbia utilizzato attività non idonee o abbia fornito informazioni aventi un impatto negativo sul valore della garanzia, per esempio informazioni sull’importo in essere di un credito utilizzato, che risulta falso o è risultato tale o non è aggiornato; ovvero b) la controparte stia utilizzando attività non idonee a causa della sussistenza di stretti legami tra l’emittente/garante e la controparte.»;
(16) Le relative versioni dei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito per le classi di attività specifiche sono pubblicati sul sito Internet della BCE.
(17) Vale a dire il 30 settembre 2013 per i RMBS e le PMI, il 30 novembre 2013 per i CMBS e il 30 settembre 2014 per i prestiti per l’acquisto di auto, prestiti al consumo o prestiti da leasing».