10.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/3


RACCOMANDAZIONE N. S1

del 15 marzo 2012

concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2012/C 240/04

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 (2),

visto l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE,

visto l'articolo 48 TFUE,

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

(1)

l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.

(2)

l'azione dell'Unione non pregiudica le disposizioni nazionali relative alla donazione o all'uso medico di organi e sangue.

(3)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 non stabilisce una soluzione per il rimborso delle prestazioni di malattia in natura a un donatore vivente qualora la legislazione che gli si applica escluda o non preveda il rimborso di costi e qualora la legislazione che si applica al ricevente non copra i costi del donatore.

(4)

È risaputo che il trapianto d'organi è un trattamento economicamente efficiente che reca immensi benefici ai pazienti e che le donazioni da vivi vanno eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio sociale per il donatore.

(5)

L'istituzione competente per il ricevente dovrebbe trovare una soluzione umanitaria ad hoc e rimborsare le prestazioni in natura determinate dalle donazioni transfrontaliere da vivi se la legislazione applicabile al donatore dell'organo non prevede il rimborso per i donatori di organi da vivi o per le donazioni di organi da vivi in generale.

(6)

Il donatore vivente deve poter prendere una decisione autonoma sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed essere informato previamente sulla copertura sanitaria, il rimborso dei costi legati alla donazione transfrontaliera di organi e sulla possibilità che l'eventuale perdita di reddito sia compensata da prestazioni di malattia in denaro,

RACCOMANDA:

1.

Le autorità competenti per il ricevente un organo, allorché preparano o autorizzano la donazione di un organo da vivi mediante un organo proveniente da un donatore vivente assicurato in un altro Stato membro, contemplano l'accesso del donatore vivente al sistema di assistenza sanitaria in relazione ai problemi legati alla procedura di donazione;

2.

Le autorità competenti per il ricevente un organo trovano una soluzione umanitaria e rimborsano le prestazioni in natura legate alla donazione transfrontaliera da vivi per il donatore se la legislazione ad esso applicabile non prevede il diritto a prestazioni in natura di malattia per il donatore stesso;

3.

L'autorità competente per il donatore prevede prestazioni di malattia in denaro conformemente alla legislazione che essa applica, indipendentemente dallo Stato membro in cui è avvenuta la donazione e da chi ha ricevuto la donazione dell'organo. La legislazione competente che si applica al donatore tratta l'eventuale perdita di reddito incorsa dal donatore a motivo della donazione alla stregua di qualsiasi altra incapacità lavorativa poiché non vi è nessun motivo per trattare l'incapacità lavorativa derivante dalla donazione di un organo in modo diverso dalle altre incapacità legate a motivi medici.

Il presidente della commissione amministrativa

Karin MØHL LARSEN


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (Corrigendum GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).