16.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/20


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

sul controllo della presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/154/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1) impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all’alimentazione animale che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi di cui all’allegato I della medesima.

(2)

Per mangimi contenenti cereali non macinati è stato stabilito un livello massimo di 1 000 mg/kg di sclerozi di Claviceps purpurea.

(3)

Il 19 aprile 2005 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo alle specie Claviceps quali sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (2).

(4)

Oggetto della presente raccomandazione sono le strutture fungine delle specie Claviceps che parassitano i semi sulle spighe di grano o sugli steli d’erba e che si presentano come grossi sclerozi dal colore scuro (in francese «ergot»). Tali sclerozi contengono classi diverse di alcaloidi, i principali dei quali sono ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina ed ergocornina nonché le «-inine» ad esse associate. La quantità e la miscela di tossine variano da ceppo a ceppo in funzione della pianta ospite e della regione geografica.

(5)

Il grado di variabilità nella miscela di alcaloidi della Claviceps spp. in relazione a ceppo fungino, distribuzione geografica e pianta ospite (ad esempio la composizione di alcaloidi presente nella Claviceps purpurea che dà origine alla segale cornuta è diversa da quella riscontrata in altre erbe) è tuttora sconosciuto. Per identificare tutti i fattori responsabili della variabilità nella miscela di alcaloidi per le singole specie vegetali occorrerebbe un volume di dati maggiore.

(6)

La determinazione del tasso di contaminazione da Claviceps spp. nei cereali per mezzo di metodi fisici è spesso poco accurata poiché dimensioni e peso degli sclerozi possono variare in modo rilevante. Tale analisi non è inoltre eseguibile su mangimi e alimenti lavorati. Per questo motivo, e data l’esistenza di numerosi metodi cromatografici in grado di rilevare la presenza di alcaloidi in alimenti e mangimi, è stata suggerita la possibilità di affiancare ai controlli fisici anche analisi chimiche. Tali metodi sono tuttavia limitati a un numero ristretto di alcaloidi della Claviceps spp.

(7)

È necessario generare un volume di dati maggiore circa la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. non solo nei cereali non macinati ma anche in prodotti da essi derivati e in alimenti e mangimi composti, nonché ottenere dati affidabili sulla miscela di alcaloidi della Claviceps spp. presente in alimenti e mangimi e mettere in relazione la presenza di tali alcaloidi e la quantità di sclerozi presenti. È opportuno concentrare i controlli sui sei alcaloidi maggiormente ricorrenti, ovvero ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina ed ergocornina, nonché le «-inine» ad essi associate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri dovrebbero operare coinvolgendo attivamente gli operatori commerciali dei settori di alimenti e mangimi per monitorare la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in cereali e prodotti derivati destinati al consumo umano o animale, piante da pascolo/foraggio per il consumo animale e alimenti e mangimi composti.

2.

Gli Stati membri sono tenuti ad analizzare i campioni almeno per quanto riguarda i seguenti alcaloidi:

ergocristina/ergocristinina,

ergotamina/ergotaminina,

ergocriptina/ergocriptinina,

ergometrina/ergometrinina,

ergosina/ergosinina,

ergocornina/ergocorninina.

3.

Al tempo stesso gli Stati membri devono determinare, ove possibile, il tenore di sclerozi presenti nel campione al fine di comprendere meglio il rapporto tra il tenore di sclerozi e il livello dei singoli alcaloidi della Claviceps spp.

4.

I risultati delle analisi andranno trasmessi regolarmente all’Autorità europea per la sicurezza alimentare che li raccoglierà in una base di dati.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sulla segale cornuta quale sostanza indesiderabile nei mangimi, The EFSA Journal (2005)225, 1-27. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej225_ergot_en1.pdf