18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/4


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 12 dicembre 2012

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

2012/C 390/07

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

visti gli articoli 8 e 23 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle sue risoluzioni del 26 ottobre 2011 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 quale modificato dal Consiglio, tutte le sezioni, e le lettere rettificative nn. 1/2012 e 2/2012 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 (2) e del 29 marzo 2012 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2013 (3), il Parlamento ha chiesto che sia garantita la massima efficienza in materia di viaggi dei deputati al fine di realizzare economie di bilancio nel 2012 e negli anni a venire fino al termine della legislatura.

(2)

Nella riunione del 10 settembre 2012 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso di ridurre del 5 % le spese di viaggio dei deputati. Al fine di applicare tale decisione è necessario adottare alcune modifiche delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (4) («misure di attuazione»).

(3)

Per fissare un limite al rimborso delle spese di viaggio in caso di viaggio in auto privata, occorre introdurre un massimale di 1 000 km per il viaggio di andata o per il viaggio di ritorno.

(4)

È opportuno concedere il massimo grado di flessibilità per aggiornare le tariffe utilizzate ai fini delle misure di attuazione.

(5)

Al fine di limitare le spese di viaggio, d'ora in poi dovrebbero essere rimborsate solamente le spese sostenute dai deputati per effettuare un viaggio di andata e ritorno durante una settimana di lavoro del Parlamento tra il luogo di lavoro o di riunione e il luogo di residenza o altro punto di partenza nello Stato membro di elezione. Inoltre, tali spese non dovrebbero essere rimborsate se i viaggi in questione sono effettuati durante le settimane che nel calendario ufficiale del Parlamento sono riservate alle attività parlamentari esterne,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono modificate come segue:

1)

all'articolo 15, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

del limite di 0,50 EUR/km in caso di viaggio in auto privata, con un massimale per il rimborso di 1 000 km per il viaggio di andata o per il viaggio di ritorno, se del caso maggiorato del prezzo della traversata in traghetto o mezzo di trasporto analogo.»;

2)

all'articolo 17, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Le tariffe utilizzate ai fini delle presenti misure di attuazione sono aggiornate periodicamente e come minimo due volte l'anno.»;

3)

all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatta eccezione per le settimane che nel calendario ufficiale del Parlamento sono riservate alle attività parlamentari esterne, i deputati hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per effettuare un viaggio di andata e ritorno durante una settimana di lavoro del Parlamento tra il luogo di lavoro o di riunione e il luogo di residenza o altro punto di partenza nello Stato membro di elezione (in appresso denominati “viaggi intermedi”).».

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0461.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0109.

(4)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).