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17.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 353/2 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2012
che istituisce il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica
2012/C 353/02
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 194, paragrafo 1, del trattato stabilisce gli obiettivi di garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, di promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e l’interconnessione delle reti energetiche in uno spirito di solidarietà. |
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(2) |
La direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (1) impone agli Stati membri di garantire un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e di tener conto delle possibilità di cooperazione transfrontaliera a tal fine. Spetta alla Commissione controllarne e verificare l’applicazione di tale direttiva. |
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(3) |
La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (2) contiene norme dettagliate sul mercato interno dell’energia elettrica. Tali disposizioni sono volte tra l’altro all’ulteriore sviluppo delle interconnessioni transfrontaliere e a garantire un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. |
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(4) |
La direttiva 2009/72/CE incarica le autorità di regolamentazione di controllare la conformità alle norme in materia di sicurezza e di affidabilità delle reti e gli investimenti nella capacità di produzione in relazione alla sicurezza dell’approvvigionamento. Conformemente al regolamento (CE) n. 713/2009 (3), l’Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell’energia assiste le autorità di regolamentazione, se necessario ne coordina gli interventi e controlla l’esecuzione dei compiti della Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («REGST dell’energia elettrica»). |
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(5) |
La direttiva 2009/72/CE affida inoltre ai gestori dei sistemi di trasmissione il compito di garantire un sistema di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficace, mentre il regolamento (CE) n. 714/2009 (4) incarica la REGST dell’energia elettrica di adottare gli strumenti atti a garantire il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza e di fornire a scadenze regolari prospettive sull’adeguatezza delle capacità di produzione europea. |
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(6) |
A norma della direttiva 2009/72/CE, gli Stati membri così come le autorità di regolamentazione sono tenuti a cooperare tra di loro e con la Commissione per l’integrazione dei mercati nazionali quale primo passo verso la creazione di un mercato interno pienamente liberalizzato. La Commissione controlla l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2009/72/CE (5). |
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(7) |
L’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili comporta nuove sfide per il mercato interno dell’energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la stabilità della rete e la sicurezza dell’approvvigionamento. Un maggiore coordinamento tra Stati membri, altre parti interessate e Commissione in merito alle misure d’intervento sul mercato interno dell’energia elettrica è essenziale se si vuole riuscire a integrare i mercati europei del settore e mantenere un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento. |
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(8) |
La Commissione ha pertanto indetto varie riunioni di rappresentanti ad alto livello delle autorità competenti degli Stati membri, dei regolatori nazionali dell’energia, della REGST dell’energia elettrica e dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (in seguito «l’Agenzia») per scambiare opinioni e contribuire alla riflessione sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, compresa la stabilità della rete e l’adeguatezza delle capacità di generazione. Queste prime attività e l’idea di un gruppo di coordinamento per l’energia elettrica sono state discusse nella riunione informale del Consiglio sull’energia che si è tenuta a Breslavia nel novembre 2011 e nelle sessioni del Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni e energia» che si sono tenute nel novembre 2011 e nel febbraio 2012. |
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(9) |
Tali riunioni dei rappresentanti ad alto livello si sono rivelate assai proficue per la Commissione e tutte le parti interessate. Esse hanno fornito elementi utili sulle questioni relative al mercato interno dell’energia elettrica e alla sicurezza dell’approvvigionamento e hanno permesso di discutere varie soluzioni possibili per far fronte ai problemi sul tappeto. Hanno in particolare messo in evidenza la necessità di raccogliere nuove sfide in merito all’integrazione dei mercati dell’energia elettrica a livello europeo. |
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(10) |
È perciò opportuno ufficializzare questo gruppo di esperti nel settore dell’energia elettrica e definirne compiti e struttura. |
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(11) |
Il gruppo dovrà contribuire a rafforzare e intensificare la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri e Commissione nei settori del commercio transfrontaliero di energia elettrica e della sicurezza dell’approvvigionamento, comprese l’adeguatezza delle capacità di generazione e la stabilità della rete, nonché a elaborare eventuali nuove iniziative per reagire a potenziali crisi di approvvigionamento. |
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(12) |
Il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica dovrà offrire alla Commissione e ai suoi membri le competenze specialistiche necessarie alle iniziative volte a tutelare e potenziare l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento. |
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(13) |
Il gruppo deve essere composto dalle autorità competenti degli Stati membri (ministro competente e autorità di regolamentazione nazionale), dalla REGST dell’energia elettrica e dall’Agenzia. Occorre stabilire disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo. |
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(14) |
I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica
È istituito il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, di seguito denominato «il gruppo».
Articolo 2
Compiti del gruppo
1. Il gruppo:
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a) |
serve da piattaforma per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure d’intervento nel settore dell’energia elettrica che hanno un impatto transfrontaliero e per lo scambio di esperienze, migliori prassi e competenze specialistiche e assiste la Commissione nel definire le proprie iniziative; |
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b) |
agevola lo scambio d’informazioni e la cooperazione sulla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, compresa l’adeguatezza delle capacità di generazione e la stabilità della rete transfrontaliera. |
2. In particolare, il gruppo:
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a) |
scambia informazioni sulle decisioni inerenti alla generazione e alla trasmissione di energia elettrica e alle relative conseguenze potenziali sugli scambi transfrontalieri e sulla stabilità della rete oltrefrontiera; |
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b) |
discute gli aspetti specifici problematici per la stabilità della rete e/o l’adeguatezza delle capacità di generazione al fine di pervenire a soluzioni coordinate in linea con il mercato interno dell’energia; |
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c) |
esamina le prospettive sull’adeguatezza delle capacità redatte a scadenze regolari dalla REGST dell’energia elettrica, in particolare laddove tali relazioni indichino un potenziale rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento; |
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d) |
promuove lo scambio d’informazioni, la prevenzione e il coordinamento degli interventi in caso di emergenza sia all’interno dell’Unione sia con i paesi terzi. |
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa all’energia elettrica, con particolare riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento.
Articolo 4
Composizione del gruppo
1. Il gruppo è composto dai membri seguenti:
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a) |
le autorità degli Stati membri, in particolare i ministeri competenti dell’energia; |
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b) |
le autorità nazionali di regolamentazione dell’energia; |
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c) |
l’Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell’energia («l’Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 (7); |
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d) |
la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (la «REGST dell’energia elettrica») istituita dal regolamento (CE) n. 714/2009 (8). |
2. Ciascun membro nomina al massimo due rappresentanti permanenti e due supplenti per partecipare ai lavori del gruppo. Uno dei rappresentanti permanenti dello Stato membro è il capo del dipartimento ministeriale competente dell’energia. Uno dei rappresentanti permanenti delle autorità nazionali di regolamentazione è il rispettivo direttore generale o il presidente. Uno dei rappresentanti permanenti nominati dall’Agenzia è il suo direttore. Uno dei rappresentanti permanenti nominati dalla REGST dell’energia elettrica è il suo segretario generale. I membri supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri titolari e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento.
3. In situazione di emergenza a livello unionale, nazionale o regionale o in altre circostanze eccezionali, i membri del gruppo possono chiedere alla Commissione di nominare più di due rappresentanti per partecipare ai lavori del gruppo.
4. I nomi dei membri, dei rappresentanti permanenti e dei supplenti del gruppo, nonché quelli degli osservatori sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro») (9).
5. Ciascun membro del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica si registra via internet (sito web «CIRCABC» (10)).
6. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione («il presidente»).
2. Il presidente convoca il gruppo a scadenze regolari e diffonde al gruppo le informazioni ricevute dai membri tutelando la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
3. Sulla base di un mandato definito dal gruppo e di concerto con i servizi della Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. Tali sottogruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.
4. In funzione di esigenze precise, il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo esperti esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno, ad esempio rappresentanti di organizzazioni dei produttori o dei consumatori o di paesi terzi. Il rappresentante della Commissione può inoltre concedere lo status di osservatore a persone, a organizzazioni definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) e a paesi candidati all’adesione.
5. I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al segreto professionale stabilito dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché al rispetto delle disposizioni di sicurezza della Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (11). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
6. Le riunioni del gruppo e dei sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono essere invitati altri servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna qualora le questioni discusse interessino direttamente tali servizi.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione mette la documentazione di lavoro pertinente a disposizione dei membri del gruppo tramite uno spazio di lavoro di tipo collaborativo con i partner dell’Unione europea (sito web «CIRCA»). La Commissione pubblica inoltre tutti i documenti pertinenti inserendoli nel registro o indicando nel registro un link verso il sito web corrispondente. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è opportuno prevedere deroghe alla pubblicazione sistematica.
Articolo 6
Spese di riunione
1. I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio sostenute da un rappresentante di ogni Stato membro e di ogni autorità di regolamentazione nazionale in base alle proprie disposizioni interne.
3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2012
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(1) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22.
(2) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(3) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
(4) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(5) In particolare, in ordine agli aspetti relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento, cfr. l’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/72/CE (controllo). La Commissione è inoltre tenuta a valutare le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento nell’ambito delle decisioni relative alle certificazioni (cfr. articolo 11, paragrafo 7 della direttiva 2009/72/CE) ed è invitata a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico (cfr. considerando 25 della direttiva 2009/72/CE).
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(7) Cfr. nota 3.
(8) Cfr. nota 4.
(9) I membri che non desiderano che il proprio nome sia pubblicato possono richiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non pubblicare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.
(10) CIRCABC: Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens (Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini).
(11) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.