22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/90


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2012

che autorizza la Spagna a estendere la sospensione temporanea dell’applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione per quanto riguarda i lavoratori rumeni

(2012/831/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (1), in particolare l’articolo 23, nonché l’allegato VII, parte 1 — «Libera circolazione delle persone», paragrafo 7, secondo comma,

vista la richiesta presentata dalla Spagna in data 13 dicembre 2012,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha applicato integralmente ai cittadini rumeni gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (2) dal1o gennaio 2009 fino al 22 luglio 2011, quando notificava alla Commissione, ai sensi dell’allegato VII, parte 1, paragrafo 7, terzo comma, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (di seguito «atto di adesione del 2005»), la sua decisione di reintrodurre restrizioni all’accesso al mercato del lavoro dei lavoratori rumeni, in previsione di una grave turbativa del mercato spagnolo del lavoro. Il regolamento (CEE) n. 1612/68 è stato codificato e sostituito dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (3), entrato in vigore il 16 giugno 2011.

(2)

In risposta a una richiesta del 28 luglio 2011 rivolta dalla Spagna alla Commissione, ai sensi dell’allegato VII, parte 1, paragrafo 7, secondo comma, dell’atto di adesione del 2005, di decidere la sospensione totale degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 nei confronti dei lavoratori rumeni in tutta la Spagna e in tutti i settori, la Commissione, con decisione 2011/503/UE (4) autorizzava la Spagna a limitare, a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2012, il libero accesso dei lavoratori rumeni al mercato del lavoro spagnolo. Tale decisione entrava in vigore in data 12 agosto 2011.

(3)

Con lettera del 13 dicembre 2012, la Spagna ha chiesto alla Commissione di prorogare la sospensione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 nei confronti dei lavoratori rumeni fino al 31 dicembre 2013.

(4)

La Spagna giustifica la sua richiesta con il fatto che i due motivi su cui si fonda la decisione 2011/503/UE permangono e sono: la grave turbativa del mercato del lavoro spagnolo, che ha colpito tutte le regioni e tutti i settori; e la situazione del mercato del lavoro dei cittadini rumeni residenti in Spagna nonché il rischio che un afflusso illimitato di lavoratori rumeni possa aumentare la pressione sul mercato del lavoro spagnolo.

(5)

Le statistiche fornite dalla Spagna dimostrano che la situazione economica e del mercato del lavoro si è ulteriormente deteriorata dalla metà del 2011, con livelli record di disoccupazione generale e soprattutto giovanile, e che le previsioni economiche per il 2012 e il 2013 presagiscono una contrazione del PIL e un ulteriore aggravamento della disoccupazione. La Spagna sostiene inoltre che le turbative presenti sul suo mercato del lavoro, e che minacciano gravemente i livelli occupazionali, hanno carattere generale e non si limitano a una particolare regione o a un determinato settore.

(6)

La Spagna ha poi fornito dati statistici da cui emerge che il numero dei residenti rumeni in Spagna ha continuato ad aumentare (nonostante le restrizioni in materia di libero accesso al mercato del lavoro dei lavoratori rumeni) e che nel settembre 2012 esso ammontava a 913 405 unità; che la quota di cittadini rumeni che hanno versato contributi al sistema di sicurezza sociale è in diminuzione; che il numero di cittadini rumeni iscritto alle liste dell’ufficio di collocamento e che riceve prestazioni di disoccupazione è relativamente elevato, anche se in diminuzione, e che il tasso di disoccupazione di questo gruppo di persone è superiore alla media. La Spagna ritiene che l’attuale situazione del mercato del lavoro abbia effetti negativi sulla sua capacità di assorbire nuovi flussi di lavoratori rumeni.

(7)

Ai sensi dell’allegato VII, parte 1, paragrafo 7, secondo comma, dell’atto di adesione del 2005, uno Stato membro può chiedere alla Commissione che essa dichiari, entro due settimane, parzialmente o totalmente sospesa l’applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 in una determinata regione o professione.

(8)

L’analisi del 2011 dei dati economici sottesi alla decisione 2011/503/UE indicava che la Spagna stava effettivamente fronteggiando gravi turbative sul suo mercato del lavoro, caratterizzato dal tasso di disoccupazione di gran lunga più elevato della UE (i dati Eurostat di giugno 2011 sulla disoccupazione danno un tasso del 21,0 % rispetto al 9,4 % della media UE e al 9,9 % della zona euro), da una disoccupazione giovanile particolarmente elevata (45,7 % nel giugno 2011) e da una ripresa economica lenta (secondo Eurostat. la crescita del PIL nel primo trimestre del 2011 era di appena 0,3 % rispetto al trimestre precedente, rispetto a 0,8 % della UE e della zona euro) frenata tra l’altro dalle attuali turbolenze dei mercati finanziari internazionali che impongono alla Spagna ulteriori tagli di bilancio a fini di consolidamento fiscale, che avranno effetti negativi a breve termine sulle sue possibilità di crescita economica. L’incidenza del calo dell’occupazione è stata generale e ha interessato tutte le regioni e tutti i settori produttivi. Anche i dati desunti dall’indagine sulle forze di lavoro per il periodo tra il 2008 e il 2010 mostrano una diminuzione generale dell’occupazione del 9 % (addirittura del 33 % nel settore edile) che interessa tutte le regioni: dal 6 % nei Paesi Baschi, al 13 % nella Comunità Autonoma Valenciana.

(9)

La Commissione ritiene pertanto che la Spagna abbia dimostrato di attraversare una crisi generalizzata del mercato del lavoro che colpisce gravemente il livello dell’occupazione in tutte le regioni e in tutti i settori e che è probabile che permanga nel prossimo futuro.

(10)

Inoltre, l’analisi effettuata dalla Commissione nel 2011 ha stabilito che: la disoccupazione ha duramente colpito i cittadini rumeni residenti in Spagna con un tasso superiore al 30 % (fonte: dati Eurostat dell’Indagine sulle forze di lavoro, primo trimestre 2011); l’afflusso di cittadini rumeni verso la Spagna, pur diminuito a causa della recessione economica, si mantiene su livelli elevati nonostante la debole domanda di lavoro in Spagna; il numero di cittadini rumeni normalmente residenti in Spagna è salito da 388 000 (1o gennaio 2006) a 823 000 (1o gennaio 2010) (fonte: Eurostat, Statistiche sulle migrazioni.

(11)

Dall’analisi dei dati economici attualmente disponibili emerge che il mercato del lavoro in Spagna resta gravemente perturbato. La crisi economica continua ad avere sull’occupazione effetti più negativi in Spagna che in altri Stati membri e dai dati emerge che la tendenza è divenuta più pronunciata nel corso del 2011 e nel primo trimestre del 2012. Nell’ottobre 2012, il tasso di disoccupazione era del 26,2 % circa rispetto al 21,3 % del giugno 2011, contro il 10,7 % medio della UE nell'ottobre 2012 (9,5 % nel giugno 2011). Anche, il tasso di disoccupazione giovanile è drammaticamente alto: 55,9 % (ottobre 2012) rispetto al 23,4 % medio della UE (fonte: Eurostat, Dati mensili sulla disoccupazione).

(12)

È probabile che la difficile situazione economica e la conseguente turbativa del mercato del lavoro permangano. Secondo le previsioni economiche della Commissione europea, il PIL spagnolo subirà una contrazione dell’1,4 % sia nel 2012 che nel 2013 per poi risalire leggermente nel 2014 (+ 0,8 %) mentre il tasso di disoccupazione continuerà ad aumentare fino al 26,6 % nel 2013 (e ridursi al 26,1 % nel 2014). Il calo dell’occupazione continuerà a interessare tutti i settori economici. Tra il secondo trimestre del 2011 e il terzo trimestre del 2012, l’occupazione si è ridotta in Spagna di circa 980 000 unità (– 5,4 %) (fonte: Eurostat — Indagine sulle forze di lavoro). L’occupazione è diminuita nell’agricoltura, nell’industria e nei servizi ma il calo maggiore si registra nel campo delle costruzioni (– 293 000, pari a – 20,5 %). Tutte le regioni sono caratterizzate da elevati livelli di disoccupazione (dal 12,0 % delle Province Basche al 30,4 % dell’Andalusia nel 2011, fonte: Eurostat — Indagine sulle forze di lavoro) e la turbativa del mercato del lavoro non si limita quindi a una particolare regione.

(13)

La Commissione ritiene pertanto dimostrato che la Spagna stia attraversando una crisi generalizzata del mercato del lavoro che attacca pesantemente i livelli occupazionali in tutte le regioni e in tutti i settori e che probabilmente non cesserà nel prossimo futuro.

(14)

L’analisi della Commissione mostra inoltre che, da quando la Spagna ha reintrodotto le restrizioni nell’accesso al mercato del lavoro per i lavoratori rumeni, il numero dei cittadini rumeni in Spagna continua a crescere, anche se più lentamente che in passato: secondo le statistiche spagnole sulla migrazione, esso è aumentato di 11 970 unità (+ 1,3 %) tra il 30 settembre 2011 (901 435) e il 30 settembre 2012 (913 405); esso era già aumentato di 83 975 (+ 10,3 %) tra il 30 settembre 2010 (817 460) e il 30 settembre 2011 (901 435). I cittadini rumeni subiscono livelli molto elevati di disoccupazione: 36,4 % nel terzo trimestre 2012 (fonte: dati Eurostat — Indagine sulle forze di lavoro)

(15)

Se perciò le norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori continuassero a essere applicate integralmente, è probabile che eserciterebbero una pressione crescente sul mercato del lavoro spagnolo perché consentono un libero afflusso di lavoratori rumeni.

(16)

Al fine pertanto di ristabilire la normalità sul mercato del lavoro spagnolo, è opportuno autorizzare la Spagna a limitare temporaneamente il libero accesso dei lavoratori rumeni al mercato del lavoro di quest’ultima. Poiché le disposizioni transitorie dell’Atto di adesione del 2005, che consentono di limitare l’accesso al mercato del lavoro per i cittadini rumeni e di cui fa parte la clausola di salvaguardia, sono limitate nel tempo al 31 dicembre 2013, l’autorizzazione non può essere prorogata oltre tale data.

(17)

La limitazione dell’accesso al mercato del lavoro costituisce una deroga a un principio fondamentale del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, segnatamente la libera circolazione dei lavoratori. In conformità a una ben consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, occorre che tali misure siano interpretate e applicate restrittivamente.

(18)

In questo momento, è opportuno che si continui ad applicare restrizioni ai lavoratori dipendenti in tutto il territorio della Spagna e in tutti i settori, data la specifica situazione attuale nel mercato del lavoro spagnolo e gli altri potenziali effetti di spostamento e di ricaduta tra regioni e settori causato da una restrizione selettiva. Il campo di applicazione della deroga potrà tuttavia essere ridotto se la Commissione accertasse che i dati su cui si fonda la deroga sono mutati e che i suoi effetti sono più restrittivi del necessario, soprattutto per lavoratori dipendenti cui si chieda il possesso di un titolo universitario o equivalente.

(19)

Parimenti, sebbene si ritenga ora opportuno - affinché le restrizioni autorizzate dalla presente decisione possano produrre gli effetti desiderati sul mercato del lavoro spagnolo - che tali restrizioni restino in vigore fino al 31 dicembre 2013, tale scadenza può essere anticipata se la Commissione rilevi che i dati che hanno portato all’adozione della presente decisione sono mutati o che quest’ultima abbia effetti eccessivamente restrittivi rispetto alle finalità perseguite.

(20)

La Spagna dovrà perciò fornire trimestralmente alla Commissione i dati statistici necessari a seguire l’andamento del mercato del lavoro per settore di attività e per professione. La prima relazione trimestrale deve essere presentata entro il 31 marzo 2013.

(21)

La decisione di autorizzare la Spagna a prorogare le restrizioni al libero accesso dei cittadini rumeni al mercato del lavoro spagnolo è soggetta a determinate condizioni per garantire che esse si limitino a quanto strettamente necessario allo scopo.

(22)

Non è perciò opportuno autorizzare la reintroduzione di restrizioni nei confronti di cittadini rumeni e loro familiari già occupati nel mercato del lavoro spagnolo o che il 22 luglio 2011, data della notifica da parte della Spagna delle misure di cui al considerando 1, erano già iscritti alle liste del servizio pubblico di collocamento spagnolo.

(23)

Occorre inoltre rispettare i principi che disciplinano le limitazioni all’accesso al mercato del lavoro stabiliti nell’allegato VII, parte 1, dell’atto di adesione del 2005, come la clausola di sospensione e il principio di preferenza dell’Unione di cui alla parte 1, paragrafo 14, di tale allegato.

(24)

Il diritto dei familiari dei lavoratori rumeni di esercitare un’attività economica in Spagna deve essere disciplinato, mutatis mutandis, dalle disposizioni dell’allegato VII, parte 1, paragrafo 8, dell’atto di adesione del 2005.

(25)

Le restrizioni ai diritti dei cittadini rumeni e dei loro familiari di accedere al mercato del lavoro spagnolo autorizzate dalla presente decisione sono rigorosamente limitate al campo di applicazione della presente decisione e non possono in alcun modo intaccare altri diritti di cui godono i cittadini rumeni e i loro familiari ai sensi della normativa dell’UE.

(26)

A fini di sorveglianza, occorre prevedere l’obbligo di fornire alla Commissione informazioni sulle misure adottate dalla Spagna in base alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata a sospendere fino al 31 dicembre 2013, alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 4 della presente decisione, l’applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 per quanto riguarda i cittadini rumeni.

Articolo 2

Fatte salve le misure adottate dalla Spagna in data 22 luglio 2011 ai sensi dell’allegato VII, parte 1, paragrafo 7, terzo comma, dell’atto di adesione del 2005, la presente decisione non riguarda i cittadini rumeni e i loro familiari:

 

che alla data del 12 agosto 2011 erano occupati in Spagna; oppure

 

che alla data del 12 agosto 2011 erano registrati come persone in cerca di lavoro presso i servizi pubblici di collocamento in Spagna.

Articolo 3

L’applicazione della presente decisione è soggetta, mutatis mutandis, alle condizioni sulle disposizioni transitorie di cui all’allegato VII, parte 1, dell’atto di adesione del 2005.

Articolo 4

La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari a sorvegliare in modo attento e continuo l’andamento del mercato del lavoro. Essa deve fornire alla Commissione dati statistici trimestrali sull’andamento del mercato del lavoro per settore di attività e per professione. La prima relazione trimestrale deve essere presentata entro il 31 marzo 2013.

Se sul mercato del lavoro si verificano mutamenti significativi, la Spagna deve aggiornare immediatamente la Commissione e gli Stati membri sui pertinenti elementi a suo tempo forniti a corredo della richiesta di una decisione della Commissione e in base ai quali è stata adottata la presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione può essere modificata o abrogata soprattutto se i pertinenti elementi di cui all’articolo 4 che ne hanno determinato l’adozione subiscono mutamenti o se i suoi effetti risultano eccessivamente restrittivi rispetto alle finalità perseguite.

Articolo 6

La Spagna invia alla Commissione dati dettagliati sulle misure che essa adotta in base alla presente decisione entro due mesi dal loro ricevimento.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(2)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(4)  GU L 207 del 12.8.2011, pag. 22.