21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/63 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
recante modifica della decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto
[notificata con il numero C(2012) 9567]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(2012/820/UE, Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
(2) |
A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
(3) |
Nel caso dei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/180/Euratom, CEE (3), che autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 1989, i Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto. |
(4) |
A decorrere dal 1o gennaio 1993, i Paesi Bassi assoggettano all’imposta le operazioni di cui al punto 5 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo. |
(5) |
La Commissione ha invitato i Paesi Bassi a verificare se le autorizzazioni concesse ai Paesi Bassi senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; i Paesi Bassi hanno confermato che l’autorizzazione a ricorrere alle valutazioni approssimative di cui al punto 5 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non era più necessaria. |
(6) |
Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 2) dell’articolo 1 della decisione 90/180/Euratom, CEE è soppresso.
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012
Per la Commissione
Janusz LEWANDOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
(2) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 99 del 19.4.1990, pag. 30.