21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/56


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/184/Euratom, CEE che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9538]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2012/814/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare a esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nel caso della Danimarca, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/184/Euratom, CEE (3), che autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(3)

A decorrere dal 1o gennaio 1995, la Danimarca assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

(4)

La Commissione ha invitato la Danimarca a verificare se le autorizzazioni concesse alla Danimarca senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Danimarca ha confermato che un’autorizzazione a non tener conto delle operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE è obsoleta.

(5)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme unionali, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione 90/184/Euratom, CEE è soppresso.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 37.