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19.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/66 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2012
relativa a un contributo finanziario dell’Unione per il 2006 e il 2007, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, a copertura delle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)
[notificata con il numero C(2012) 9356]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(2012/796/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 2006/923/CE della Commissione (2) è stato approvato un contributo finanziario dell’Unione per un programma di misure presentato dal Portogallo, destinato a lottare, nel 2006 e 2007, contro la propagazione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in altri Stati membri. Tali misure comprendevano la creazione di una zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino (di seguito «fascia di contenimento fitosanitario»). |
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(2) |
Il contributo finanziario concesso con la decisione 2006/923/CE era basato sul programma di azioni supplementari per il nematode del pino e sulla relativa previsione di bilancio presentata dal Portogallo alla Commissione il 28 luglio 2006. |
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(3) |
I pagamenti finali al Portogallo riguardanti le azioni oggetto della decisione 2006/923/CE sono stati effettuati nel giugno 2008. |
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(4) |
Con la decisione di esecuzione 2011/851/UE della Commissione (3) è stato concesso al Portogallo un cofinanziamento supplementare dell’Unione di 3 986 138,36 EUR a copertura delle spese ammissibili che superano la stima iniziale del luglio 2006. |
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(5) |
Al momento del cofinanziamento supplementare dell’Unione, la richiesta presentata dal Portogallo non comprendeva tutte le fatture legate alla creazione della fascia di contenimento fitosanitario. |
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(6) |
Con lettera inviata il 5 dicembre 2011, le autorità portoghesi hanno presentato una richiesta riveduta per 15 000 932,08 EUR. Tale richiesta comprendeva 4 915 405,87 EUR che non erano stati pagati al momento dell’audit precedente del luglio 2010 (audit SANCO/10/2010) e non potevano essere dichiarati ammissibili per un cofinanziamento in quel momento. Il resto della nuova richiesta è costituito dalle spese per l’abbattimento di un numero crescente di grandi conifere e da spese separate per l’eliminazione di piccole conifere. |
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(7) |
Nel marzo 2012 la Commissione ha effettuato un audit sulle informazioni comunicate dal Portogallo il 5 dicembre 2011. Dopo aver esaminato tutti i documenti giustificativi presentati a sostegno della richiesta supplementare e sulla base della relazione di audit, la Commissione ha concluso che poteva essere preso in considerazione un importo ammissibile di soli 5 044 839,72 EUR di fatture pagate (compresi i costi di coordinamento). Il resto delle spese oggetto della richiesta non è stato ritenuto ammissibile per un cofinanziamento trattandosi di spese già cofinanziate con la decisione di esecuzione 2011/851/UE (2 024 128,16 EUR) e di spese di 7 931 964,20 EUR per piccoli alberi, la cui necessità non è stata giustificata in modo sufficiente dal Portogallo. |
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(8) |
Dato che le misure comprese nella domanda supplementare sono della stessa natura e hanno lo stesso scopo delle misure oggetto della decisione 2006/923/CE, è opportuno concedere lo stesso tasso di contributo finanziario dell’Unione previsto in tale decisione, cioè il 75 %. |
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(9) |
In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le azioni fitosanitarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del suddetto regolamento. |
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(10) |
In conformità all’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, che viene adottata dall’istituzione o dalle autorità cui sono stati delegati i poteri e che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa. |
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(11) |
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alla domanda di cofinanziamento presentata dal Portogallo. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Principio
È approvata l’assegnazione di un terzo contributo finanziario dell’Unione a copertura delle spese sostenute dal Portogallo nel 2006 e nel 2007, relative alla creazione di una fascia di contenimento fitosanitario, ai fini della lotta contro il nematode del pino.
Articolo 2
Importo del contributo finanziario dell’Unione
L’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1 è di 3 783 629,79 EUR.
Articolo3
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 354 del 14.12.2006, pag. 42.
(3) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 107.
(4) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.