18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

concernente un contributo finanziario dell’Unione per il 2012, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2012) 9280]

(I testi in lingua francese, greca, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2012/789/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 22 della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dell’Unione per la «lotta fitosanitaria», al fine di coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone dell’Unione, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2)

La Germania ha presentato quattro domande di contributo finanziario. La prima è stata presentata il 19 dicembre 2011 e riguarda le misure adottate nel 2011 per eradicare o contenere la diffusione della Diabrotica virgifera nella Renania settentrionale-Vestfalia, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2010.

(3)

La seconda domanda è stata presentata il 25 aprile 2012 e riguarda le misure adottate dall’agosto 2010 all’agosto 2011 per la lotta contro l’Anoplophora glabripennis nella Renania settentrionale-Vestfalia, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2009.

(4)

La terza domanda della Germania è stata presentata il 27 aprile 2012 e riguarda le misure adottate nel 2011 per eradicare o contenere la Diabrotica virgifera nel Baden-Württemberg, dove sono stati scoperti focolai di questo organismo nocivo in diversi distretti rurali o cittadini (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, città di Friburgo, Costanza, Lörrach, Ortenaukreis, Rastatt e distretto cittadino di Baden Baden) per diversi anni (2008, 2009, 2010 e 2011). Le misure adottate nel 2008, 2009, 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2009, 2010 e 2011.

(5)

La quarta domanda della Germania è stata presentata il 27 aprile 2012 e riguarda le misure adottate nel 2011 per eradicare o contenere la diffusione della Diabrotica virgifera nell’Assia, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2011.

(6)

La Spagna ha presentato quattro domande di contributo finanziario. La prima è stata presentata il 20 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus in Estremadura, dove nel 2008 è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nella Sierra de Dios Padres. Le misure adottate nel novembre e dicembre 2008 e nel 2009, 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2009, 2010 e 2011. Una richiesta successiva di misure per il periodo dal gennaio 2012 all’ottobre 2012 è stata accettata per una durata massima di quattro anni.

(7)

La seconda domanda della Spagna è stata presentata il 23 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus in Galizia, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2010 nella zona di As Neves.

(8)

La terza domanda della Spagna è stata presentata il 25 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro la Pomacea insularum in Catalogna, dove è stato scoperto un focolaio di tale organismo nocivo nel 2010.

(9)

La quarta domanda della Spagna è stata presentata il 27 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per lottare contro il Bursaphelenchus xylophilus in Estremadura, dove nel 2012 è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nella zona di Valverde del Fresno.

(10)

La Francia ha presentato due domande di contributo finanziario. La prima è stata presentata il 30 dicembre 2011 e riguarda le misure adottate o previste dal settembre 2011 al settembre 2012 per la lotta contro il Rhynchophorus ferrugineus. I primi focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2009. Le misure adottate dal settembre 2009 al settembre 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2010.

(11)

La seconda domanda è stata presentata il 30 aprile 2012 e riguarda le misure adottate o previste dal novembre 2011 al dicembre 2012 per lottare contro l’Anoplophora glabripennis in Alsazia. In Francia sono state adottate misure in seguito alla scoperta di questo organismo nocivo nella zona confinante con la Germania nel 2011.

(12)

L’Italia ha presentato due domande di contributo finanziario il 30 aprile 2012. La prima riguarda le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro l’Anoplophora glabripennis in Veneto, provincia di Treviso, zona di Cornuda, dove è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nel 2009. Le misure adottate nel 2009, 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2010 e 2011.

(13)

La seconda domanda dell’Italia riguarda le misure adottate nel 2011 per la lotta contro lo Pseudomonas syringae pv. actinidiae in Emilia Romagna, nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, dove il focolaio di questo organismo nocivo è stato confermato nel 2010. Le misure adottate nel 2010 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2011.

(14)

Cipro ha presentato una domanda di contributo finanziario il 30 aprile 2012 per le misure adottate o previste per il 2012 per la lotta contro il Rhynchophorus ferrugineus. I primi focolai di questo organismo nocivo sono apparsi nel 2009. Le misure adottate nel 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2010 e 2011.

(15)

I Paesi Bassi hanno presentato una domanda di contributo finanziario il 23 dicembre 2011 per le misure adottate dal novembre 2010 al dicembre 2011 nella zona di Almere per la lotta contro l’Anoplophora glabripennis, la cui presenza stata individuata nel novembre 2010.

(16)

Il Portogallo ha presentato il 30 aprile 2012 due domande di contributo finanziario relative alle misure adottate per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. La prima domanda riguarda le misure adottate o previste nella prima metà del 2012 nel Portogallo continentale, eccetto la zona di Setúbal originariamente infestata nel 1999, al fine di lottare contro i focolai scoperti nel 2008. Le misure adottate nella seconda metà del 2008, nel 2009, 2010 e 2011 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2009, 2010 e 2011. Una richiesta successiva di misure per il periodo dal gennaio 2012 al giugno 2012 è stata accettata per una durata massima di quattro anni

(17)

La seconda domanda del Portogallo riguarda esclusivamente le misure di trattamento termico del legno o del materiale d’imballaggio in legno, adottate nel 2012 nella zona di Setúbal. Le misure adottate nel 2010 e nel 2011 sono già state oggetto di un cofinanziamento nel 2011.

(18)

Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo hanno istituito programmi di azione per eradicare o contenere gli organismi nocivi sopramenzionati introdotti nei loro territori. Questi programmi specificano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, la loro durata e i relativi costi.

(19)

Tali misure consistono tutte in vari provvedimenti fitosanitari, comprendenti la distruzione di alberi o colture contaminati, l’applicazione di prodotti fitosanitari, tecniche sanitarie, ispezioni ed esami eseguiti ufficialmente o su richiesta ufficiale per monitorare la presenza degli organismi nocivi o il rispettivo grado di contaminazione, nonché la sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE.

(20)

Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo hanno chiesto l’assegnazione di un contributo finanziario dell’Unione a questi programmi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, in particolare dei paragrafi 1 e 4, e del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2).

(21)

Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo. La Commissione ha concluso che le condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione, stabilite in particolare nell’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono state soddisfatte. Di conseguenza, è opportuno che l’Unione assegni un contributo finanziario a copertura di parte delle spese sostenute per questi programmi.

(22)

In conformità all’articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, il contributo finanziario dell’Unione può coprire fino al 50 % delle spese ammissibili relative alle misure prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta del focolaio o previste per quel periodo. Tuttavia, il terzo comma di detto articolo prevede che tale periodo può essere prorogato se è stato stabilito che l’obiettivo delle misure sarà realizzato entro un termine supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione è decrescente durante gli anni in questione. Tenuto conto delle conclusioni del gruppo di lavoro sulla valutazione delle rispettive domande, è opportuno estendere il periodo di due anni per i programmi considerati, riducendo il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione per queste misure al 45 % delle spese ammissibili per il terzo anno e al 40 % per il quarto anno dei programmi.

(23)

Occorre quindi assegnare un contributo finanziario dell’Unione fino al 50 % delle spese ammissibili a: Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Breisgau-Hochschwarzwald e città di Friburgo, distretto rurale di Rastatt e distretto cittadino di Baden-Baden, Diabrotica virgifera (2011), Germania, Assia, Diabrotica virgifera (2011), Germania, Renania settentrionale-Vestfalia, Diabrotica virgifera (2011), Francia, Anoplophora glabripennis, (da novembre 2011 a dicembre 2012), Italia, Emilia-Romagna, province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (2011) e Paesi Bassi, zona di Almere Anoplophora glabripennis (da novembre 2010 a dicembre 2011).

(24)

Un contributo finanziario dell’Unione fino al 45 % delle spese ammissibili deve essere concesso per il terzo anno dei seguenti programmi: Germania, Renania settentrionale-Vestfalia, Anoplophora glabripennis (2011), Germania, Baden-Württemberg, distretti rurali di Emmendingen, Costanza e Lörrach, Diabrotica virgifera (2011), Spagna, Catalogna, Pomacea insularum (2012), Spagna, Galizia, Bursaphelenchus xylophilus (2012), Francia, regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA), Rhynchophorus ferrugineus (da settembre 2011 a settembre 2012), Cipro, Rhynchophorus ferrugineus (2012) e Portogallo, zona di Setúbal, Bursaphelenchus xylophilus (2012), dato che le misure in questione hanno già beneficiato di un contributo finanziario dell’Unione a titolo della decisione 2010/772/UE della Commissione (3) (Germania, Diabrotica virgifera, Francia, Italia, Cipro) e/o della decisione di esecuzione 2011/868/UE della Commissione (4) (Germania, Italia, Spagna, Portogallo) per i primi due anni di attuazione.

(25)

Un contributo dell’Unione fino al 40 % deve inoltre essere concesso per il quarto anno dei seguenti programmi: Spagna, Estremadura, Bursaphelenchus xylophilus, focolaio 2008 (2012), Italia, Veneto, Anoplophora glabripennis (2012), Portogallo, area del Portogallo continentale, eccetto la zona di Setúbal originariamente infestata nel 1999, Bursaphelenchus xylophilus (2012), dato che le misure hanno beneficiato di un contributo finanziario dell’Unione a titolo della decisione 2009/996/UE della Commissione (5), della decisione 2010/772/UE e della decisione di esecuzione 2011/868/UE per i primi tre anni di attuazione.

(26)

Secondo le conclusioni della missione di audit effettuata in Portogallo dal 19 al 28 marzo 2012 dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, solo l’85 % delle conifere ospiti infestate dal nematode del pino o che presentavano sintomi della malattia era stato abbattuto e distrutto alla data del 1o aprile 2012, il che rappresenta una sottoesecuzione del 15 %. Inoltre, il campionamento e l’esame delle conifere sospette è stato eseguito con un’intensità dell’1 % circa, molto inferiore alle disposizioni della decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo (6).

(27)

In considerazione di quanto sopra, occorre ridurre il livello delle spese ammissibili nella domanda relativa alle misure adottate nel Portogallo continentale, eccetto la zona di Setúbal originariamente infestata, per quanto riguarda le spese di abbattimento delle conifere e i costi degli esami di laboratorio eseguiti dall’autorità forestale nazionale. Tenuto conto del fatto che già nel 2011 l’abbattimento degli alberi e gli esami non sono stati eseguiti correttamente, nel 2012 deve essere applicata una riduzione superiore al livello di sottoesecuzione. Pertanto, alle spese di abbattimento degli alberi deve essere applicata una riduzione del 25 % e le spese per attività di esame non sono considerate ammissibili.

(28)

Inoltre, in conformità alle conclusioni dell’audit finanziario effettuato dalla Commissione in Portogallo sui costi dei trattamenti termici per il legno e il materiale d’imballaggio in legno, il costo unitario per equivalente pallet deve essere fissato a 0,30 EUR e non a 0,43 EUR. L’importo delle spese ammissibili per queste misure di trattamento termico deve quindi essere adeguato nei due fascicoli presentati dal Portogallo, al fine di riflettere tali conclusioni.

(29)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), le azioni fitosanitarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del suddetto regolamento.

(30)

In conformità all’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), e all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, adottata dall’istituzione cui sono stati delegati i poteri, che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.

(31)

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.

(32)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sulla base delle informazioni e dei documenti presentati dagli Stati membri e analizzati dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di un contributo finanziario dell’Unione per il 2012 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo in relazione alle misure necessarie di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE, adottate per lottare contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione o di contenimento della diffusione elencati nell’allegato.

Articolo 2

L’importo totale del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 7 271 741,06 EUR. Gli importi massimi del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma sono specificati nell’allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’allegato è erogato alle seguenti condizioni:

a)

la presentazione, da parte dello Stato membro interessato, delle prove delle misure adottate, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b)

la presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro interessato, di una richiesta di pagamento, in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento del contributo finanziario non esclude eventuali verifiche da parte della Commissione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, dell’articolo 23, paragrafo 10, e dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.

(3)  GU L 330 del 15.12.2010, pag. 9.

(4)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 57.

(5)  GU L 339 del 22.12.2009, pag. 49.

(6)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.

(7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE/CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE

Sezione I

Programmi per i quali il contributo finanziario dell’Unione corrisponde al 50 % delle spese ammissibili

(EUR)

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Anno

a

Spesa ammissibile

Contributo massimo dell’Unione per programma

Germania, Renania settentrionale-Vestfalia

Diabrotica virgifera

Zea mays

08.2010-09.2011

1 e 2

133 400,32

66 700,16

Germania, Hessen

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1

55 374,84

27 687,42

Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Rastatt e distretto cittadino di Baden Baden (anno 1 delle misure), Breisgau-Hochschwarzwald e città di Friburgo (anno 2 delle misure)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1 o 2

31 750,29

15 875,14

Spagna, Estremadura (focolaio 2012)

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012

1

1 081 399,69

540 699,84

Francia, Alsazia

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

11.2011-12.2012

1 e 2

213 993,15

106 996,57

Italia, Emilia Romagna (province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Actinidia sp.

2011

2

152 330,13

76 165,06

Paesi Bassi, zona di Almere

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

11.2010-12.2011

1 e 2

583 436

291 718

Sezione II

Programmi per i quali il tasso del contributo finanziario dell’Unione varia in misura decrescente

(EUR)

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali o prodotti vegetali interessati

Anno

a

Spesa ammissibile

Tasso (%)

Contributo massimo dell’Unione

Germania, Renania settentrionale-Vestfalia

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

08.2010-09.2011

3

207 314,64

45

93 291,58

Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Emmendingen, Lörrach, Costanza

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

3

33 675,54

45

15 153,99

Spagna, Catalogna

Pomacea insularum

Oryza sativa

2012

3

1 914 477,44

45

861 514,84

Spagna, Estremadura (focolaio 2008)

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012 (da gennaio a ottobre)

4

316 519,91

40

126 607,96

Spagna, Galizia

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012

3

1 652 201,49

45

743 490,67

Francia, regione PACA

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

dal settembre 2011 al settembre 2012

3

421 173,40

45

189 528,03

Italia, Veneto (zona di Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

2012

4

281 945

40

112 778

Cipro

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2012

3

299 814

45

134 916,30

Portogallo, Portogallo continentale, eccetto la zona di Setúbal

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2012 (da gennaio a giugno)

4

Misure 1,2,3,4,5,9

40

Misure 1,2,3,4,5,9

1 473 813,32

589 525,32

Misura 6 (esame-campionamento)

Misura 6 (esame-campionamento)

0

0

Misura 7 (misure di trattamento termico), 16 800 000 equivalenti pallet a 0,30 EUR)

Misura 7 (misure di trattamento termico)

5 040 000

2 016 000

Misura 8 (abbattimento di alberi), ridotta al 75 % di 1 894 606,34

Misura 8 (abbattimento di alberi)

1 420 954,75

568 381,90

Totale

Totale

7 934 768,07

3 173 907,23

Portogallo, la zona di Setúbal, misure di trattamento termico

Bursaphelenchus xylophilus

Legno e materiale di imballaggio in legno

2012

3

Misure 1 e 2

45

Misure 1 e 2

9 582,92

4 312,31

Misura 3 (misure di trattamento termico) 5 114 059 equivalenti pallet a 0,30 EUR

Misura 3 (misure di trattamento termico)

1 534 217,70

690 397,96

Totale

Totale

1 543 800,62

694 710,27

Contributo totale dell’Unione: 7 271 741,06 EUR

Legenda:

—   a= anni di attuazione del programma di eradicazione.