13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2012
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(2012/773/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 48 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra (1) («accordo») prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione debba adottare, mediante una decisione, le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati in detto articolo. |
(2) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione. |
(3) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. |
(4) |
L’Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. |
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche di detto progetto di decisione senza la necessità di adottare un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
S. CHARALAMBOUS
(1) GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2012 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA
del …
con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,
visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra (1), in particolare l’articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 48 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra («accordo») dispone il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Albania e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento. |
(2) |
L’articolo 48 dell’accordo prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione debba adottare una decisione ai fini dell’applicazione dei principi enunciati in tale articolo. |
(3) |
Per quanto riguarda l’applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti o eventi avvenuti nel territorio dell’altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni. |
(4) |
Nell’applicazione della presente decisione il diritto dei lavoratori albanesi a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con loro nello Stato membro in cui questi esercitano la loro attività lavorativa. Qualora i propri familiari siano legalmente residenti in un altro Stato membro, si applica il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (2). La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari di un lavoratore che risiedono in un paese diverso da uno Stato membro, ad esempio in Albania. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 1231/2010 estende l’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4), ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori albanesi nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito dall’articolo 48, paragrafo 1, primo trattino, dell’accordo. |
(6) |
Per facilitare l’applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione dell’Albania. |
(7) |
Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell’Albania, è necessario stabilire disposizioni specifiche sulla cooperazione tra gli Stati membri e l’Albania nonché tra la persona interessata e l’istituzione dello Stato competente. |
(8) |
È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e a evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione, s’intende per
a) «accordo»: l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra;
b) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 quale si applica negli Stati membri dell’Unione europea;
c) «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009;
d) «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;
e) «lavoratore»:
i) |
ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento; |
ii) |
ai fini della legislazione dell’Albania, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione; |
f) «familiare»:
i) |
ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), del regolamento; |
ii) |
ai fini della legislazione dell’Albania, un familiare ai sensi tale legislazione; |
g) «legislazione»:
i) |
per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell’articolo 1, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione; |
ii) |
per quanto riguarda l’Albania, la legislazione applicabile in Albania relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione; |
h) «prestazioni»:
— |
pensioni di vecchiaia, |
— |
pensioni ai superstiti, |
— |
pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, |
— |
pensioni d’invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali, |
— |
assegni familiari; |
i) «prestazioni esportabili»:
i) |
per quanto riguarda gli Stati membri:
ai sensi del regolamento, a eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato X del regolamento; |
ii) |
per quanto riguarda l’Albania, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione dell’Albania, a eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato I della presente decisione; |
2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato a essi attribuito:
a) |
per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione; |
b) |
per quanto riguarda l’Albania, nella legislazione pertinente applicabile in Albania. |
Articolo 2
Persone interessate
La presente decisione si applica ai:
a) |
lavoratori cittadini albanesi che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti; |
b) |
familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro; |
c) |
lavoratori cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio dell’Albania e che sono o sono stati soggetti alla legislazione dell’Albania, nonché ai loro superstiti; e |
d) |
familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in Albania. |
Articolo 3
Parità di trattamento
1. I lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui tali lavoratori sono occupati.
2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Albania e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini albanesi.
PARTE II
RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E L’ALBANIA
Articolo 4
Revoca delle clausole di residenza
1. Le prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), alle quali hanno diritto le persone di cui all’articolo 2, lettere a) e c), non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda:
i) |
ai fini di una prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro, nel territorio dell’Albania; o |
ii) |
ai fini di una prestazione secondo la legislazione dell’Albania, nel territorio di uno Stato membro. |
2. I familiari di un lavoratore di cui all’articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto i), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è cittadino dello Stato membro in questione, quando tali familiari risiedono nel territorio dell’Albania.
3. I familiari di un lavoratore di cui all’articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto ii), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è cittadino dell’Albania, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.
PARTE III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 5
Cooperazione
1. Gli Stati membri e l’Albania si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano influire sull’applicazione della presente decisione.
2. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell’Albania si prestano assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. L’assistenza amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e dell’Albania possono concordare il rimborso di alcune spese.
3. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell’Albania possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti.
4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all’informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.
5. Le persone cui si applica la presente decisione informano quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o dell’Albania, ove quest’ultima sia lo Stato competente, e dello Stato membro di residenza o dell’Albania, ove quest’ultima sia lo Stato di residenza, in merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni a norma della presente decisione.
6. La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l’applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto interno. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.
7. Gli Stati membri e l’Albania possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l’istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 6
Controlli amministrativi e visite mediche
1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all’articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), nonché alle istituzioni incaricate dell’attuazione della presente decisione.
2. Se un beneficiario o un richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova in Albania, o dimora o risiede nel territorio dell’Albania e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, la visita medica è effettuata, su richiesta di tale istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le procedure stabilite dalla legislazione applicata da tale istituzione.
L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti che devono essere esaminati nella visita medica.
L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto la visita medica.
L’istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta, nel territorio in cui dimora o risiede il beneficiario o richiedente delle prestazioni o nel paese in cui si trova l’istituzione debitrice. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.
3. Se un beneficiario o richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova in Albania, o dimora o risiede in Albania e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta dell’istituzione debitrice, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.
L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.
L’istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare la situazione del beneficiario da un professionista di sua scelta. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano sostenute dall’istituzione debitrice.
4. Uno o più Stati membri e l’Albania possono concordare altre disposizioni amministrative, a condizione che ne informino il Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
5. In deroga al principio della reciproca assistenza amministrativa gratuita di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l’importo effettivo delle spese dei controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è rimborsato all’istituzione cui è stato chiesto di eseguirli dall’istituzione debitrice che li ha chiesti.
Articolo 7
Applicazione dell’articolo 126 dell’accordo
L’articolo 126 dell’accordo si applica nel caso in cui una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
Articolo 8
Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione dell’Albania
Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può, se necessario, fissare disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione dell’Albania nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 9
Procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti
Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti tra uno Stato membro e l’Albania possono continuare a essere applicate, a condizione che non ledano i diritti o gli obblighi delle persone interessate, come stabilito nella presente decisione.
Articolo 10
Accordi che completano le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione
Uno o più Stati membri e l’Albania possono concludere accordi destinati a integrare le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro frodi ed errori.
PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 11
Disposizioni transitorie
1. La presente decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua data di entrata in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di entrata in vigore.
3. Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o del luogo di residenza dell’interessato sono liquidate o ripristinate su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualunque Stato membro o dell’Albania concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 4, i diritti non decaduti o prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro o dell’Albania.
Articolo 12
Allegati della presente decisione
1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.
2. Su richiesta dell’Albania o dell’Unione europea, gli allegati possono essere modificati mediante una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a …, il
Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente
(1) GU L 107, del 28.4.2009, pag. 166.
(2) GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.
(3) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO NON CONTRIBUTIVE DELL’ALBANIA
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL’ALBANIA