12.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2012

che conferma le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2011 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/770/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche per ogni costruttore di autovetture nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato ai requisiti dell’articolo 4 del suddetto regolamento. Nei casi in cui risulta chiaramente che un costruttore o un raggruppamento non hanno ottemperato al loro obiettivo specifico per le emissioni, la Commissione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del suddetto regolamento, a partire dal 2013 è tenuta ad imporre delle indennità per le emissioni in eccesso mediante decisioni individuali indirizzate ai costruttori o ai responsabili del raggruppamento in questione.

(2)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, gli obiettivi sono vincolanti per costruttori e raggruppamenti con effetto a partire dal 2012. Per gli anni civili 2010 e 2011, tuttavia, è necessario che la Commissione calcoli degli obiettivi indicativi e, a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del suddetto regolamento, li notifichi a quei costruttori e raggruppamenti le cui emissioni specifiche medie di CO2 superano i loro obiettivi indicativi. Dato che gli obiettivi per il 2010 e il 2011 serviranno da indicatori per i costruttori per quanto riguarda lo sforzo richiesto per conseguire l’obiettivo vincolante nel 2012, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2010 e il 2011, a norma del secondo paragrafo dell’articolo 4 del suddetto regolamento, e tener conto solo del 65 % di autovetture che emettono le emissioni più basse per ogni costruttore.

(3)

I dati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle immatricolazioni degli Stati membri di autovetture nuove durante l’anno civile precedente. I dati sono ricavati dai certificati di conformità rilasciati dai costruttori o da documenti che forniscono informazioni equivalenti, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

I dati per il 2011 sono stati trasmessi alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2012 specificato all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, dalla maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, visto il ritardo nella trasmissione dei dati di tre Stati membri, la Commissione ha potuto disporre dell’insieme di dati solo a fine maggio.

(5)

Quando, a seguito della verifica dei dati da parte della Commissione, è risultato evidente che alcuni dati erano mancanti o manifestamente errati, la Commissione ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(6)

Nel settembre 2012 la Germania ha informato la Commissione del fatto che nell’insieme di dati mancavano circa 200 000 immatricolazioni del 2011 trasmesse alla Commissione nel febbraio 2012. Viste le scadenze serrate per la conferma dei dati, la Commissione non ha potuto accordare ai costruttori il tempo per verificare le immatricolazioni mancanti. Di conseguenza le registrazioni relative a tali immatricolazioni non possono essere incluse nell’insieme di dati definitivo e non possono essere tenute in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie dei costruttori interessati o dei loro obiettivi specifici di emissioni.

(7)

Il 20 giugno 2012 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 84 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2011 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento.

(8)

Trentotto costruttori hanno trasmesso notifiche di errori entro il termine di tre mesi. Due costruttori hanno informato la Commissione della presenza di errori nell’insieme di dati, ma non hanno notificato le correzioni attenendosi alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010

(9)

Nel caso dei 46 costruttori che non hanno notificato errori nell’insieme di dati o l’hanno fatto in maniera non conforme alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(10)

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni espresse tramite i codici di errore specificati all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, e l’insieme di dati è stato corretto di conseguenza.

(11)

Per quanto riguarda le registrazioni notificate dai costruttori con il codice di errore B, di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, è necessario tenere in considerazione che i costruttori non possono verificare o correggere debitamente tali dati a causa di parametri di identificazione assenti o errati. Pertanto è opportuno che a tali registrazioni si applichi un margine di errore relativo all’emissione di CO2 e ai valori sulla massa.

(12)

Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra gli scostamenti dall’obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come emissioni medie sottratte dagli obiettivi per le emissioni specifiche) calcolati includendo o escludendo le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dalla differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre ottimizzare i valori relativi allo scostamento dall’obiettivo del costruttore.

(13)

Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 delle nuove autovetture immatricolate nel 2011, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore autovetture e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2011:

a)

l’obiettivo per le emissioni specifiche;

b)

le emissioni specifiche di CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante;

c)

la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b);

d)

le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le nuove autovetture nell’Unione;

e)

la massa media per tutte le nuove autovetture nell’Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)   GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denominazione costruttore

Raggrup-pamenti e deroghe

Numero di immatri-colazioni

MEDIA di CO2 (65 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall’obiettivo

Scostamento dall’obiettivo corretto

Massa media

MEDIA di CO2 (100 %)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

572

177,439

147,733

29,706

29,706

1 760,03

203,024

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 306

293,478

320,000

–26,522

–26,522

1 778,25

320,737

Audi AG

P8

617 058

126,995

139,414

–12,419

–13,108

1 578,00

144,669

Audi Hungaria Motor KFT

P8

14 853

136,758

133,273

3,485

3,344

1 443,62

148,573

Automobiles Citroën

 

741 890

112,738

127,624

–14,886

–14,886

1 320,01

125,666

Automobiles Dangel

 

45

145,103

137,974

7,129

7,129

1 546,49

148,267

Automobiles Peugeot

 

871 307

115,971

129,369

–13,398

–13,398

1 358,19

128,318

Avtovaz JSC

 

2 877

206,591

125,487

81,104

81,104

1 273,25

214,379

Bayerische Motoren Werke AG

 

723 001

129,243

139,011

–9,768

–9,768

1 569,17

144,289

Bentley Motors Ltd

P8

1 281

385,470

181,852

203,618

203,618

2 506,62

389,560

BMW M GmbH

 

32 688

128,168

141,763

–13,595

–13,595

1 629,39

153,267

Caterham Cars Limited

D

146

164,936

210,000

–45,064

–45,064

707,19

182,973

Chongqing Lifan Passenger Vehicle CO Ltd

 

41

174

123,282

50,718

50,718

1 225,00

174,000

Chevrolet Italia

 

11 747

110,522

117,194

–6,672

–6,672

1 091,78

113,295

Chrysler Group LLC

 

40 418

172,738

158,926

13,812

13,812

2 004,95

192,096

CNG Technik

P1

126

114,000

118,073

–4,073

–4,073

1 111,01

114,000

Automobile Dacia SA

 

235 036

132,368

126,693

5,675

5,674

1 299,64

142,774

Daihatsu Motor Co. Ltd

P7

9 603

128,506

118,136

10,370

10,370

1 112,40

145,796

Daimler AG Stuttgart

P2

626 079

132,125

139,031

–6,906

–6,985

1 569,61

152,765

Dr Motor Company SRL

 

2 783

121,075

118,756

2,319

2,319

1 125,95

134,736

Ferrari

D

2 318

299,849

303,000

–3,151

–3,151

1 721,13

321,016

Ford Motor Company

P1

651

117,104

120,917

–3,813

–3,858

1 173,24

123,097

Fiat Group Automobiles SpA

 

836 642

109,885

119,406

–9,521

–9,593

1 140,19

118,279

Ford-Werke GmbH

P1

1 004 863

119,012

127,825

–8,813

–8,895

1 324,41

131,951

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

26 702

158,145

164,616

–6,471

–6,471

1 582,48

170,332

General Motors Company

 

958

224,111

153,828

70,283

70,283

1 893,39

293,342

GM Korea Company

 

156 775

125,945

127,643

–1,698

–1,698

1 320,43

142,195

GM Italia SRL

 

1 497

113,238

121,524

–8,286

–8,286

1 186,53

117,716

Great Wall Motor Company Limited

D

1 734

219,029

195,000

24,029

24,029

1 894,19

220,578

Honda Automobile China CO

P3

20 699

123,950

119,659

4,291

4,279

1 145,71

125,329

Honda Automobile Thailand CO

P3

203

146,221

120,814

25,407

25,407

1 171,00

150,567

Honda Motor CO

P3

80 194

123,371

130,019

–6,648

–6,970

1 372,42

142,092

Honda of the UK Manufacturing

P3

37 627

146,211

133,571

12,640

12,409

1 450,15

161,127

Honda Turkiye AS

P3

1 051

151,798

125,595

26,203

26,203

1 275,60

155,955

Hyundai Motor Company

 

363 165

118,966

126,578

–7,612

–7,612

1 297,12

132,139

Iveco SpA

 

51

213,636

179,988

33,648

33,648

2 465,84

220,510

Jaguar Cars Ltd

ND

P6

21 980

169,666

178,025

–8,359

–8,359

1 899,75

189,103

KIA Motors Corporation

 

279 401

122,048

129,147

–7,099

–7,099

1 353,33

136,944

KTM-Sportmotorcycle AG

D

31

181,7

200,000

–18,300

–18,300

875,00

184,161

Automobili Lamborghini SpA

P8

270

322,109

141,622

180,487

179,992

1 626,30

341,804

Land Rover

ND

P6

68 080

188,659

178,025

10,634

10,634

2 291,53

210,911

Lotus Cars Limited

D

522

179,209

280,000

– 100,791

– 100,791

1 280,82

198,571

Magyar Suzuki Corporation Ltd

P5

96 175

118,469

120,435

–1,966

–1,966

1 162,71

127,816

Mahindra & Mahindra Ltd

D

12

236

205,000

31,000

31,000

2 012,50

238,000

Maruti Suzuki India Ltd

P5

22 813

102,997

109,967

–6,970

–6,970

933,65

104,430

Maserati SpA

 

1 330

351,103

158,453

192,650

192,650

1 994,61

360,656

Mazda Motor Corporation

 

125 367

131,622

130,645

0,977

0,724

1 386,11

146,625

McLaren Automotive Ltd

D

76

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 514,20

282,342

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 507

307,578

145,071

162,507

162,494

1 701,79

307,768

MG Motor UK Limited

D

426

183,156

184,000

–0,844

–0,844

1 513,43

183,667

MIA Electric SAS

 

249

0

108,388

– 108,388

– 108,388

899,09

0,000

Micro-Vett SpA

 

4

0

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

78 039

128,395

139,904

–11,509

–12,224

1 588,71

153,864

Mitsubishi Motor Europe BV (MME)

P4

19 270

117,472

115,081

2,391

2,387

1 045,55

120,139

Morgan Motor Co. Ltd

D

452

155,382

180,000

–24,618

–24,618

1 113,11

176,626

Nissan International SA

 

443 400

127,348

130,153

–2,805

–2,805

1 375,34

142,469

O.M.C.I. SRL

 

51

156,061

119,537

36,524

36,524

1 143,04

169,431

Adam Opel AG

 

952 117

122,860

132,649

–9,789

–9,790

1 429,97

134,205

OSV — Opel Special Vehicles GmbH

 

2

133

136,581

–3,581

–3,581

1 516,00

135,500

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

526

136,941

114,004

22,937

22,937

1 021,98

141,848

PGO Automobiles

 

66

184,738

113,598

71,140

71,140

1 013,09

188,015

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

P8

37 201

202,993

152,904

50,089

50,089

1 873,19

221,560

Potenza Sports Cars

 

22

178

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd

D

442

144,78

185,000

–40,220

–40,220

1 394,86

154,495

Quattro GmbH

P8

3 307

232,028

149,311

82,717

81,792

1 794,57

258,705

Renault

 

1 004 850

114,816

126,391

–11,575

–11,580

1 293,02

128,566

Rolls-Royce Motors Cars Ltd

 

409

316,238

182,073

134,165

134,165

2 511,46

334,760

Saab Automobile AB

 

12 570

134,632

144,930

–10,298

–10,298

1 698,70

155,341

Santana Motor SA

 

22

217,929

149,065

68,864

68,864

1 789,18

245,591

Seat

P8

293 241

114,132

126,196

–12,064

–12,110

1 288,76

124,878

Secma

 

43

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

137,140

Shanghai Maple Automobile Co Ltd

 

15

212

154,130

57,870

57,870

1 900,00

216,200

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

51

269,242

153,977

115,265

115,265

1 896,67

269,510

Skoda Auto AS

P8

448 804

122,323

127,444

–5,121

–5,453

1 316,07

134,649

Sovab

 

9

211,8

163,955

47,845

47,845

2 115,00

215,000

Ssangyong Motor Company

D

6 258

165,95

180,000

–14,050

–14,050

1 820,03

184,144

Suzuki Motor Corporation

P5

58 442

129,792

124,059

5,733

5,733

1 241,99

148,166

Tata Motors Limited

ND

P6

2 075

132,499

178,025

–45,526

–45,526

1 323,63

145,692

Tesla Motors Ltd

 

76

0

128,354

– 128,354

– 128,354

1 335,99

0,000

Think

 

224

0

119,830

– 119,830

– 119,830

1 149,47

0,000

Toyota Motor Europe NV SA

P7

522 865

109,293

128,141

–18,848

–18,905

1 331,32

126,194

Volkswagen AG

P8

1 574 053

121,739

131,971

–10,232

–10,399

1 415,14

134,918

Volvo Car Corporation

 

225 326

132,245

145,021

–12,776

–12,776

1 700,69

151,452

Wiesmann GmbH

D

5

270,333

274,000

–3,667

–3,667

1 434,60

277,000


Tabella 2

valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti di costruttori confermati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denominazione del raggruppamento

Raggrup-pamento

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (65 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall’obiettivo

Scostamento dall’obiettivo corretto

Massa media

MEDIA di CO2 (100 %)

Ford Werke GmbH

P1

1 005 640

119,007

127,82

–8,813

–8,893

1 324,29

131,943

Daimler AG

P2

627 586

132,189

139,045

–6,856

–6,933

1 569,93

153,137

Honda Motor Europe Ltd

P3

139 774

127,001

129,394

–2,393

–2,703

1 358,75

144,850

Mitsubishi Motors

P4

97 309

123,768

134,988

–11,220

–11,651

1 481,15

147,185

Suzuki

P5

177 430

116,184

120,283

–4,099

–4,099

1 159,37

131,512

Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover

P6

92 135

177,629

178,025

–0,396

–0,396

2 176,27

204,240

Toyota-Daihatsu Group

P7

532 468

109,496

127,96

–18,464

–18,506

1 327,37

126,547

VW Group PC

P8

2 990 068

121,99

132,57

–10,580

–10,707

1 428,23

137,316

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Colonna A:

Nella tabella I «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l’autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Nella tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009, con effetto a partire dal 2012;

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, con effetto a partire dal 2012;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di autovetture nuove immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e al CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore [cui è stato attribuito il codice di errore C nella notifica degli errori, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010]. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun altra ragione.

Colonna D:

«Emissioni medie di CO2 (65 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 65 % delle autovetture che emettono le emissioni più basse in conformità del primo trattino del secondo comma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del punto 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 definitivo. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni speciali» è l’obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutte le autovetture attribuite a un costruttore applicando la formula indicata all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F:

«Scostamento dall’obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie specificate nella colonna D e gli obiettivi per le emissioni specifiche riportati nella colonna E. Laddove il valore nella colonna è preceduto da un «–», significa che le emissioni medie sono inferiori all’obiettivo.

Colonna G:

«Scostamento dall’obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Un margine di errore si applica ai dati che sono compresi nei calcoli delle emissioni specifiche medie e nell’obiettivo per le emissioni specifiche, ma di cui i costruttori non sono in grado di verificare la correttezza per mancanza di identificatori adeguati. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell’articolo dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

 

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

 

AC1 = le emissioni specifiche di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

 

TG1 = l’obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

 

AC2 = le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

 

TG2 = l’obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«MEDIA di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % delle autovetture attribuite al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2.