12.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2012

che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2012/769/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 12 aprile 2012, la Polonia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 287, punto 14, della direttiva 2006/112/CE, al fine di continuare a esonerare i soggetti passivi dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno dell’adesione della Polonia all’Unione. Tale misura consentirebbe di continuare a esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(2)

Ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato della domanda presentata dalla Polonia gli altri Stati membri con lettere del 17 e del 18 luglio 2012. Con lettera del 19 luglio 2012 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

Ai sensi dell’articolo 287, punto 14, della direttiva 2006/112/CE, la Polonia può applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione.

(4)

Con decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), la Polonia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2012 e nell’ambito di una misura di deroga, a esonerare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione. Dato che la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, mentre queste ultime sono ancora libere di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato.

(5)

Nella proposta del 29 ottobre 2004 di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, attualmente la direttiva 2006/112/CE, al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha incluso disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare il massimale del volume d’affari annuo per la franchigia dall’IVA fino a un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in valuta nazionale, con la possibilità di aggiornare annualmente questo importo. La domanda di proroga presentata dalla Polonia è conforme alla predetta proposta.

(6)

Dalle informazioni comunicate dalla Polonia, la misura ha comportato una riduzione stimata dell’importo complessivo del gettito fiscale complessivo da IVA pari a circa lo 0,14 %.

(7)

La misura di deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/790/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione 2009/790/CE la data del «31 dicembre 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2015».

Articolo 2

La presente decisione produce effetti il giorno della notifica.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53.