11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/53


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2012

che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica

[notificata con il numero C(2012) 8900]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/766/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia.

(2)

Tra le suddette misure preventive rientra l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica a fini di ricerca e diagnostica avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(3)

Il Regno Unito ha ufficialmente informato la Commissione che il nome del laboratorio nazionale elencato nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE, situato in tale Stato membro, è cambiato.

(4)

A fini di certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. Di conseguenza è necessario sostituire la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A di tale allegato.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«UK

Regno Unito

The Pirbright Institute

Regno Unito

Estonia

Finlandia

Irlanda

Lettonia

Malta

Slovenia

Svezia»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.