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11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/53 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica
[notificata con il numero C(2012) 8900]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/766/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia. |
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(2) |
Tra le suddette misure preventive rientra l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica a fini di ricerca e diagnostica avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
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(3) |
Il Regno Unito ha ufficialmente informato la Commissione che il nome del laboratorio nazionale elencato nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE, situato in tale Stato membro, è cambiato. |
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(4) |
A fini di certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. Di conseguenza è necessario sostituire la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A di tale allegato. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
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«UK |
Regno Unito |
The Pirbright Institute |
Regno Unito Estonia Finlandia Irlanda Lettonia Malta Slovenia Svezia» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione