8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/94 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2012
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2012) 8889]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/762/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco si trova nell’allegato I di tale decisione. |
(2) |
La nota (15) delle note particolari di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE riguarda la validità dell’autorizzazione provvisoria per quanto riguarda il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia fino al termine dei lavori finalizzati a potenziare le strutture in questione per renderle pienamente conformi alle prescrizioni della normativa dell’Unione. L’autorizzazione provvisoria era valida fino al 1o luglio 2012. La Francia ha informato la Commissione che i lavori sono stati ultimati e che il centro d’ispezione Hangar 23 è operativo dal 1o luglio 2012. La nota (15) delle note particolari di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE deve pertanto essere soppressa e la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia deve essere modificata di conseguenza. Ai fini della certezza giuridica, tali modifiche devono essere applicate in maniera retroattiva. |
(3) |
In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Slovacchia e Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(4) |
La Germania ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Stoccarda deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l’Ufficio alimentare e veterinario, ha effettuato un audit in Spagna, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Spagna ha comunicato che il centro d’ispezione «Laxe» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di A Coruña-Laxe, i posti d’ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Ciudad Real e Siviglia, il centro d’ispezione «Puerto Exterior» presso il posto d’ispezione frontaliero di Huelva e il centro d’ispezione «Protea Productos del Mar» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Marín devono essere temporaneamente sospesi. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(6) |
L’Italia ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Ancona deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(7) |
In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, la sospensione temporanea del posto d’ispezione frontaliero presso Patarnieki deve essere revocata e occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(8) |
L’allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES. |
(9) |
In seguito alle comunicazioni di Germania e Italia, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità regionali e locali del sistema TRACES, di cui all’allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(10) |
La decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Le modifiche di cui al punto 1, lettera a) e al punto 1, lettera e), punto ii), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2012.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
L’allegato II è così modificato:
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