8.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/94


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2012

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2012) 8889]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/762/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco si trova nell’allegato I di tale decisione.

(2)

La nota (15) delle note particolari di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE riguarda la validità dell’autorizzazione provvisoria per quanto riguarda il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia fino al termine dei lavori finalizzati a potenziare le strutture in questione per renderle pienamente conformi alle prescrizioni della normativa dell’Unione. L’autorizzazione provvisoria era valida fino al 1o luglio 2012. La Francia ha informato la Commissione che i lavori sono stati ultimati e che il centro d’ispezione Hangar 23 è operativo dal 1o luglio 2012. La nota (15) delle note particolari di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE deve pertanto essere soppressa e la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia deve essere modificata di conseguenza. Ai fini della certezza giuridica, tali modifiche devono essere applicate in maniera retroattiva.

(3)

In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Slovacchia e Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

La Germania ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Stoccarda deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l’Ufficio alimentare e veterinario, ha effettuato un audit in Spagna, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Spagna ha comunicato che il centro d’ispezione «Laxe» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di A Coruña-Laxe, i posti d’ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Ciudad Real e Siviglia, il centro d’ispezione «Puerto Exterior» presso il posto d’ispezione frontaliero di Huelva e il centro d’ispezione «Protea Productos del Mar» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Marín devono essere temporaneamente sospesi. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

L’Italia ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Ancona deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, la sospensione temporanea del posto d’ispezione frontaliero presso Patarnieki deve essere revocata e occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)

L’allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES.

(9)

In seguito alle comunicazioni di Germania e Italia, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità regionali e locali del sistema TRACES, di cui all’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(10)

La decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche di cui al punto 1, lettera a) e al punto 1, lettera e), punto ii), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

la nota 15) delle note particolari è soppressa;

b)

nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa all’aeroporto di Copenhagen è sostituita dalla seguente:

«København

DK CPH 4

A

Centre 1

NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

Centre 4

HC(2)»

 

c)

nella parte relativa alla Germania, la voce relativa all’aeroporto di Stoccarda è soppressa;

d)

la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di A Coruña-Laxe è sostituita dalla seguente:

«A Coruña-Laxe

ES LCG 1

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe (*)

HC (*)»

 

ii)

la voce relativa all’aeroporto di Ciudad Real è sostituita dalla seguente:

«Ciudad Real (*)

ES CQM 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)»

 

iii)

la voce relativa al porto di Huelva è sostituita dalla seguente:

«Huelva

ES HUV 1

P

Puerto Interior

HC-T(FR)(2), HC-T(CH)(2)

 

Puerto Exterior (*)

NHC-NT (*)»

 

iv)

la voce relativa al porto di Marín è sostituita dalla seguente:

«Marín

ES MAR 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Protea Productos del Mar (*)

HC-T(FR)(3) (*)»

 

v)

le voci relative all’aeroporto e al porto di Siviglia sono sostituite dalle seguenti:

«Se villa (*)

ES SVQ 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

Sevilla

ES SVQ 1

P

 

HC(2), NHC(2)»

 

vi)

la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Puerto Vieira

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)»

 

vii)

la voce relativa al porto di Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal è sostituita dalla seguente:

«Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal

ES RIB 1

P

Vilagarcía

HC, NHC

 

Ribeira

HC-T(FR)(3)

 

Caramiñal

HC-T(FR)(3)»

 

e)

la parte relativa alla Francia è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Le Havre è sostituita dalla seguente:

«Le Havre

FR LEH 1

P

Route des Marais

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

 

EFBS

HC-T(1)(2)

 

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)»

 

ii)

la voce relativa al porto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

«Marseille Port

FR MRS 1

P

Hangar 14

 

E

Hangar 23

HC-T(1)(2), HC-NT(2)»

 

iii)

la voce relativa all’aeroporto di Nizza è sostituita dalla seguente:

«Nice

FR NCE 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)

O(14)»

f)

la parte relativa all’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Ancona è soppressa;

ii)

la voce relativa all’aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

«Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Nuova Alitalia

HC(2), NHC-NT(2)

O(14)

FLE

HC(2), NHC(2)

 

Isola Veterinaria ADR

 

U, E, O»

g)

nella parte relativa alla Lettonia, la voce riguardante la strada a Patarnieki è sostituita dalla seguente:

«Patarnieki

LV PAT 3

R

IC 1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 2

 

U, E, O»

h)

nella parte relativa alla Slovacchia, la voce riguardante la strada a Vyšné Nemecké è sostituita dalla seguente:

«Vyšné Nemecké

SK VYN 3

R

IC 1

HC, NHC

 

IC 2

 

U, E, O»

i)

nella parte relativa al Regno Unito, la voce relativa al porto di Falmouth è sostituita dalla seguente:

«Falmouth

GB FAL 1

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)»

 

2)

L’allegato II è così modificato:

a)

la parte relativa alla Germania è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità locale «DE17413 ROSTOCK» è sostituita dalla seguente:

«DE17413

ROSTOCK, LANDKREIS»

ii)

la voce relativa all’unità locale «DE16713 NORDWEST-MECKLENBURG» è sostituita dalla seguente:

«DE16713

NORDWESTMECKLENBURG»

b)

la parte relativa all’Italia è così modificata:

i)

le voci relative all’unità regionale «IT00013 ABRUZZO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00213

LANCIANO-VASTO-CHIETI

IT00413

AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA

IT00513

PESCARA

IT00613

TERAMO»

ii)

le seguenti voci relative all’unità regionale «IT00017 BASILICATA» sono soppresse:

«IT00317

LAGONEGRO

IT00517

MONTALBANO JONICO

IT00117

VENOSA»

iii)

le voci relative all’unità regionale «IT00015 CAMPANIA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00115

AVELLINO

IT00315

BENEVENTO

IT00415

CASERTA

IT00615

NAPOLI 1 CENTRO

IT00915

NAPOLI 2 NORD

IT01015

NAPOLI 3 SUD

IT01115

SALERNO»

iv)

le voci seguenti relative all’unità regionale «IT00008 EMILIA-ROMAGNA» sono soppresse:

«IT00708

BOLOGNA NORD

IT00508

BOLOGNA SUD»

v)

le voci relative all’unità regionale «IT00011 MARCHE» sono sostituite dalle seguenti:

«IT0711

A.S.U.R. ANCONA»

vi)

le voci relative all’unità regionale «IT00014 MOLISE» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00314

A.S.R.E.M.»

vii)

le voci relative all’unità regionale «IT00016 PUGLIA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00116

BAT

IT00216

BA

IT00616

BR

IT00716

FG

IT01016

LE

IT01216

TA»

viii)

le voci relative all’unità regionale «IT00019 SICILIA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00119

ASP — AGRIGENTO

IT00219

ASP — CALTANISETTA

IT00319

ASP — CATANIA

IT00419

ASP — ENNA

IT00519

ASP — MESSINA

IT00619

ASP — PALERMO

IT00719

ASP — RAGUSA

IT00819

ASP — SIRACUSA

IT00919

ASP — TRAPANI»

ix)

le voci relative all’unità regionale «IT00004 TRENTINO-ALTO ADIGE» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00141

A.S. DELLA P.A. DI BOLZANO

IT00542

TRENTO»

x)

la seguente voce relativa all’unità regionale «IT00010 UMBRIA» è soppressa:

«IT00510

TERNI»

xi)

la voce relativa all’unità locale «IT00102 VALLE D’AOSTA» è sostituita dalla seguente:

«IT00102

AOSTA»

xii)

la voce relativa all’unità locale «IT01505 ALTA PADOVANA» è sostituita dalla seguente:

«IT01505

CITTADELLA»

xiii)

la voce relativa all’unità locale «IT01705 CONSELVE» è sostituita dalla seguente:

«IT01705

ESTE MONSELICE MONTAGNANA»

xiv)

la voce relativa all’unità locale «IT00305 MAROSTICA» è sostituita dalla seguente:

«IT00305

BASSANO DEL GRAPPA»

xv)

la voce relativa all’unità locale «IT02205 VILLAFRANCA» è sostituita dalla seguente:

«IT02205

BUSSOLENGO»