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17.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2011
relativa all’aiuto di Stato SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) al quale la Bulgaria ha dato esecuzione a favore di «Ruse industry»
[notificata con il numero C(2011) 4903]
(il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/706/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),
considerando quanto segue:
I PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 30 giugno 2009 le autorità bulgare hanno notificato alla Commissione un aiuto alla ristrutturazione a favore di «Ruse industry» SpA (in appresso: «Ruse industry» o «la società») sotto forma di differimento e rinegoziazione del debito di tale impresa nei confronti dello Stato per un importo di 9,85 milioni di EUR. |
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(2) |
In data 28 luglio 2009 è stato inviato alle autorità bulgare un questionario dettagliato. Il 24 agosto 2009 la Bulgaria ha risposto ad una parte delle domande e ha chiesto una proroga dei termini stabiliti che è stata concessa, come risulta dalla lettera del 28 agosto 2009. Il 30 settembre la Bulgaria ha presentato ulteriori informazioni. Il 27 novembre la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti che la Bulgaria ha fornito in data 15 dicembre 2009. Il 20 dicembre 2009 è stata concessa un’ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle informazioni mancanti. Il 17 febbraio 2010 la Bulgaria ha fornito ulteriori informazioni. |
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(3) |
Con lettera del 14 aprile 2010 la Commissione ha informato la Bulgaria della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2) (TFUE) in relazione a detto aiuto. |
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(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
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(5) |
La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in proposito da parte degli interessati. |
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(6) |
La Bulgaria ha inviato le proprie osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento con lettera del 10 maggio 2010, ricevuta e protocollata dalla Commissione in data 17 giugno 2010. Il 7 giugno 2010 le autorità bulgare hanno presentato informazioni supplementari. |
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(7) |
Il 29 ottobre la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità bulgare hanno fornito con lettere del 12 novembre 2010, ricevuta e protocollata dalla Commissione in data 23 novembre 2010, e del 3 dicembre 2010, ricevuta e protocollata dalla Commissione in data 6 dicembre 2010. |
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(8) |
L’11 novembre 2010 le autorità bulgare hanno iniziato una procedura di insolvenza nei confronti della società. |
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(9) |
Con lettera del 14 giugno 2010, ricevuta dalla Commissione in data 23 novembre 2010, le autorità bulgare hanno ritirato la notifica del 30 giugno 2009. |
II DESCRIZIONE
Il beneficiario
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(10) |
Il beneficiario della misura di aiuto è la società «Ruse industry». L’impresa è stata fondata (con il vecchio nome di «Rusenska korabostroitelnitsa» (4)) nel 1991 ed è ubicata a Ruse, in Bulgaria, in una regione ammissibile agli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE. La società è stata privatizzata nell’aprile 1999 quando l’80 % delle sue azioni è stato venduto alla società tedesca Rousse Beteiligungsgesellschaft mbH. |
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(11) |
«Ruse industry» è attiva nella produzione e nella riparazione di strutture metalliche e nella produzione di gru, navi e impianti marittimi (5). Nel 2009 l’impresa aveva 196 dipendenti. |
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(12) |
Dal punto di vista finanziario si osservava una tendenza costante ad un calo del fatturato della società e un aumento delle perdite negli anni precedenti la notifica, come risulta dalla tabella che segue. Nel 2008 la società ha registrato un utile operativo e un flusso di cassa negativi. Tabella 1 Fatturato annuale e utili di «Ruse industry»
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Debito di «Ruse industry» nei confronti dello Stato
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(13) |
Al momento della notifica «Ruse industry» era debitrice nei confronti dello Stato bulgaro di 9,85 milioni di EUR. |
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(14) |
Il debito risale ad accordi di prestito (7) contratti nel 1996 e nel 1997 tra il Fondo statale per la ricostruzione e lo sviluppo e «Rusenska korabostroitelnitsa» per un capitale valutato all’epoca pari a 8,45 milioni USD. |
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(15) |
Nell’aprile 1999 è stato concluso un accordo («rinegoziazione del 1999») con il ministero delle Finanze (in appresso: «MF») che si è fatto carico dei crediti del Fondo statale per la ricostruzione e lo sviluppo; in base a tale accordo, gli 8 milioni di USD del debito di cui sopra più gli interessi maturati sono stati ridenominati (8) in euro e la società Rousse Beteiligungsgesellschaft mbH si è impegnata a rimborsare l’importo tra il 1o dicembre 2000 e il 30 giugno 2006 sulla base di un piano di pagamento rinegoziato. |
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(16) |
Il 21 maggio 2001 il MF e «Ruse industry» hanno concluso un altro accordo in base al quale il recupero totale del debito della società nei confronti dello Stato (9), più gli interessi maturati, è stato rinviato al 30 settembre 2015 con un periodo di moratoria (durante il quale vengono rimborsati solo gli interessi senza il capitale) che si estende fino al 31 marzo 2006 («rinegoziazione del 2001»). |
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(17) |
Secondo l’accordo di rinegoziazione del 2001, il debito totale è il seguente: il capitale ammonta a 7,97 milioni di EUR e gli interessi (maturati fino al 1o aprile 1999) a 2 milioni di EUR. L’accordo prevedeva che al capitale si applicasse un tasso annuo dell’1 % mentre agli importi arretrati (cioè in caso di pagamento ritardato) si applicava un tasso annuo di mora del 3 %. |
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(18) |
Nel settembre 2005, immediatamente prima del termine del periodo di moratoria, il beneficiario ha chiesto un’ulteriore (rispetto a quella del 2001) rinegoziazione dei debiti. Nel dicembre 2006 la Commissione bulgara per la protezione della concorrenza ha ritenuto tale richiesta infondata conformemente alla legislazione bulgara in materia di aiuti di Stato. «Ruse industry» ha impugnato la decisione della Commissione bulgara per la protezione della concorrenza dinanzi al tribunale supremo amministrativo che ha respinto tale ricorso nel luglio 2007. Anche il ricorso successivo contro tale decisione è stato respinto. Ciononostante, lo Stato bulgaro non ha cercato di ottenere l’importo scaduto conformemente alla rinegoziazione del 2001. |
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(19) |
Nel luglio 2008 il beneficiario ha proposto spontaneamente il versamento di 1 milione di EUR per gli importi scaduti in due rate uguali. In base alla proposta, la prima rata avrebbe dovuto essere pagata entro l’ottobre 2008 e la seconda entro il febbraio 2009. Dal momento che «Ruse industry» non aveva versato nessuna delle due rate, la Bulgaria, su richiesta della società, ha prorogato due volte il termine per il pagamento della prima rata, prima al dicembre 2008 e successivamente al gennaio 2009. |
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(20) |
Non avendo provveduto «Ruse industry» al pagamento, nel febbraio 2009 le autorità bulgare hanno inviato un sollecito. Un ulteriore sollecito di pagamento è stato inviato in aprile e due nel giugno 2010. Ciononostante, lo Stato non ha ottenuto che il debito fosse rimborsato sulla base dell’accordo di rinegoziazione del 2001. |
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(21) |
Con lettera del 4 giugno 2009«Ruse industry» ha chiesto allo Stato una nuova proroga del debito al 2019 con un periodo di moratoria fino al 2012. A seguito di tale domanda e conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Bulgaria ha notificato la proposta rinegoziazione del debito come aiuto alla ristrutturazione. |
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(22) |
Con lettera del 28 giugno«Ruse industry» ha nuovamente proposto allo Stato il rimborso del rimanente debito sulla base dell’accordo di rinegoziazione del 2001, Nel luglio 2010 la società si è impegnata a rimborsare tutti gli importi scaduti e non pagati in due rate uguali: la prima entro il luglio 2010 e la seconda entro l’agosto 2010. La società non è però riuscita a rispettare gli impegni. |
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(23) |
Secondo le informazioni fornite dalle autorità bulgare, alla fine del 2010 il beneficiario aveva pagato 1 milione di EUR dell’importo dovuto sulla base dell’accordo di rinegoziazione del 2001. Alla fine del 2010 il debito scaduto e non pagato rispetto all’importo totale del debito era pari a 3,7 milioni di EUR. |
Mancata esecuzione del pagamento del debito nei confronti dello Stato
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(24) |
Dalla corrispondenza tra «Ruse industry» e le autorità bulgare si evince che queste ultime hanno inviato diversi solleciti per il pagamento del debito. Pur avendo espresso il desiderio e l’intenzione di pagare, nella pratica il beneficiario non ha restituito tutto l’importo rimanente ai sensi della rinegoziazione del 2001. Oltre alla corrispondenza di cui sopra non vi sono altre prove del fatto che le autorità bulgare abbiano preso effettivamente misure per il recupero dei loro crediti. |
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(25) |
Per quanto riguarda il capitale, «Ruse industry» non ha pagato gli importi in questione (10) e non ha quindi rispettato lo schema semestrale previsto dall’accordo. Inoltre, gli interessi ordinari sono stati pagati solo fino al luglio 2008. |
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(26) |
Per quanto riguarda gli interessi di mora, le autorità bulgare hanno sottolineato che il 3 % stabilito (si veda il punto 17) è stato calcolato sulle rate dovute nel 2006 quando la società avrebbe dovuto iniziare a versare le rate. Tali interessi di mora sono stati pagati da «Ruse industry» solo nel periodo tra l’agosto 2006 e il luglio 2008, data a partire dalla quale la società non ha più pagato gli interessi di mora. |
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(27) |
Il 3 novembre 2010 le autorità bulgare hanno inviato una richiesta ufficiale di pagamento. All’epoca, i debiti arretrati ammontavano a 3,7 milioni di EUR (di cui 3,4 milioni di EUR di capitale, 151 000 EUR di interessi e 140 000 di interessi di mora). |
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(28) |
Il beneficiario aveva pagato in tutto solo 1 milione di EUR di quanto dovuto in base alla rinegoziazione del 2001 (di cui 245 000 EUR di capitale, 705 000 EUR di interessi e 50 000 di interessi di mora). L’ultimo pagamento effettuato da «Ruse industry» risale all’11 luglio 2008. |
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(29) |
A seguito della domanda e del fatto che la società non è stata in grado di far fronte ai propri obblighi, le autorità bulgare hanno aperto una procedura fallimentare nei confronti del beneficiario, in data 11 novembre 2010, vale a dire nove anni dopo la rinegoziazione del 2001, più di quattro anni dopo la fine del periodo di moratoria e oltre due anni dopo l’ultimo pagamento di «Ruse industry». |
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(30) |
L’11 novembre 2010 le autorità bulgare hanno avviato una procedura fallimentare nei confronti del beneficiario. |
III DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO
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(31) |
Come si è già ricordato (si veda il punto 21), nel giugno 2009 il beneficiario aveva chiesto una rinegoziazione del debito rimasto dopo l’accordo del 2001. Tale rinegoziazione era la misura che era stata notificata alla Commissione in data 30 giugno 2009 come aiuto alla ristrutturazione. |
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(32) |
Conformemente alla notifica, il piano avrebbe dovuto provvedere al rimborso del debito di 9,85 milioni di EUR in un periodo di 10 anni (cioè fino al 2019), con un periodo di moratoria fino al 30 giugno 2012. |
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(33) |
La Bulgaria ha ritenuto che la misura progettata fosse compatibile con il mercato interno come aiuto alla ristrutturazione sulla base della comunicazione della Commissione sugli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (11). |
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(34) |
Dal momento che nutriva dubbi sulla compatibilità dell’aiuto notificato, il 14 aprile 2010 la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2 del TFUE. |
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(35) |
Inoltre, la decisione di avviare il procedimento deriva dalla preoccupazione di accertare se la mancata riscossione in passato dei debiti scaduti della società conformemente all’accordo di rinegoziazione del 2001 possa costituire un ulteriore aiuto di Stato. |
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(36) |
Le autorità bulgare hanno ritirato la loro notifica in data 23 novembre 2010 per cui l’indagine formale ad essa relativa è diventata priva di oggetto. |
IV OSSERVAZIONI DELLA BULGARIA SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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(37) |
Per quanto riguarda la mancata esecuzione del pagamento del debito, la Bulgaria si limita ad asserire che lo Stato si è comportato come un investitore privato in condizioni di economia di mercato che ha aumentato le opportunità di ottenere il rimborso del debito permettendone il rimborso volontario. Le autorità bulgare non hanno presentato argomentazioni più precise in proposito. |
V VALUTAZIONE
L’aiuto a favore della ristrutturazione notificato
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(38) |
Nel novembre 2010 la Bulgaria ha ritirato la notifica relativa alla rinegoziazione del debito di «Ruse industry» nei confronti dello Stato. Pertanto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (12), il procedimento di indagine formale relativo all’aiuto a favore della ristrutturazione è diventato privo di oggetto. |
Mancata esecuzione del pagamento del debito precedente
Esistenza di aiuto di Stato
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(39) |
La misura in esame è la mancata esecuzione del pagamento del debito conformemente all’accordo di rinegoziazione del 2001. |
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(40) |
In relazione all’adesione della Bulgaria all’UE e, conseguentemente, alla necessità di appurare se la mancata riscossione del debito a partire dal 1o gennaio 2007 costituisca un potenziale nuovo aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha fatto presente che il mancato pagamento da parte del beneficiario degli importi dovuti sulla base dell’accordo di rinegoziazione del 2001 e il mancato intervento dello Stato hanno comportato un cambiamento della situazione dello Stato per quanto riguarda l’esposizione totale al rischio rispetto all’accordo del 2001. L’aumento dell’indebitamento nei confronti dello Stato (cioè la mancata esecuzione) produce effetti dopo la data di adesione e, pertanto, la misura deve essere esaminata come applicabile dopo l’adesione, il che significa che essa costituisce un aiuto di Stato. |
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(41) |
È opportuno inoltre ricordare che tale misura non notificata non è inclusa nell’appendice dell’allegato V dell’Atto di adesione della Bulgaria (13). Segnatamente, essa: a) non è stata istituita prima del 31 dicembre 1994; b) non è elencata nell’appendice dell’allegato V; c) e non è una misura transitoria applicabile in relazione all’adesione. |
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(42) |
In tale contesto, la Commissione valuta se la mancata riscossione del debito a partire dal 1o gennaio 2007 costituisca un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. |
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(43) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. |
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(44) |
La misura è finanziata mediante risorse statali – come risulta dalla perdita di entrate per lo Stato – e le decisioni del MF sono da considerarsi decisioni dello Stato. |
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(45) |
La mancata riscossione del debito concerne «Ruse industry» ed è, pertanto, selettiva. |
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(46) |
Inoltre, «Ruse industry» è un’impresa che produce merci oggetto di libero scambio nell’Unione. Pertanto, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione relativa alle ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi nell’Unione. |
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(47) |
La Commissione deve inoltre valutare se la misura della mancata riscossione del debito costituisca un vantaggio per la società che non avrebbe potuto essere conseguito altrimenti sul mercato. |
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(48) |
Come si è visto, l’indebitamento risale al 1996-1997 ed è stato già rinegoziato due volte (nel 1999 e nel 2001). Per quanto riguarda la mancata riscossione del debito conformemente all’accordo di rinegoziazione del 2001 e il mancato pagamento da parte della società, nessun creditore privato si sarebbe comportato come lo Stato bulgaro. Infatti dalle informazioni disponibili risulta che non sono state prese iniziative concrete per la riscossione del debito dal 30 marzo 2006, cioè quando il periodo di moratoria è scaduto e le rate di capitale che dovevano essere versate non sono state pagate. Inoltre, la situazione finanziaria della società era debole (si veda la tabella 1) in quanto si registrava un calo del fatturato e un aumento delle perdite e non c’erano indizi di un ritorno alla redditività della società. È opportuno tener presente, inoltre, che sebbene una parte del debito (1,13 milioni di BGN (14)) fosse coperta da garanzia (15), le autorità bulgare non hanno preso alcuna misura per riscuotere tale parte del debito. |
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(49) |
Infatti, le autorità bulgare non hanno presentato alcuna spiegazione che giustificasse perché non fosse stato eseguito l’accordo di rinegoziazione né hanno giustificato la loro affermazione secondo cui l’attesa del rimborso volontario (alla luce della difficile situazione creditizia della società) avrebbe aumentato le opportunità di ottenere il rimborso del debito. |
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(50) |
In tale situazione un creditore privato avrebbe chiesto l’esecuzione dell’accordo. Pertanto, il mancato rispetto dell’accordo di rinegoziazione del 2001 e la mancata riscossione del credito da parte della Bulgaria conferiscono a «Ruse industry» un vantaggio. |
Conclusione sull’esistenza di un aiuto di Stato
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(51) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la mancata riscossione del debito da parte dello Stato a favore di «Ruse industry» costituisca, a partire dal 1o gennaio 2007, un aiuto nuovo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. |
Compatibilità
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(52) |
Per quanto riguarda l’eventuale compatibilità dell’aiuto, è opportuno ricordare che la Bulgaria non ha presentato alcuna argomentazione in tal senso. |
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(53) |
Anche se si considera formalmente «Ruse industry» come un’impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, i criteri relativi alla compatibilità dell’aiuto non sono soddisfatti. In particolare per quanto riguarda l’aiuto al salvataggio non è dimostrato che la misura fosse limitata al minimo necessario, che era dovuta a gravi difficoltà sociali e che non avrebbe avuto effetti indesiderati di ricaduta in altri Stati membri. Inoltre, aveva una durata superiore a sei mesi. Per quanto riguarda l’aiuto alla ristrutturazione, in assenza di un piano di ristrutturazione, non è dimostrato il ripristino della redditività a lungo termine. Parimenti, non è stato dimostrato che l’aiuto si limitasse al minimo necessario e che non provocasse indebite distorsioni della concorrenza. |
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(54) |
La società si trova in una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE ed è ammissibile in quanto tale agli aiuti regionali ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (16). (in appresso: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale). Ciononostante, l’aiuto non è compatibile con tali orientamenti. Segnatamente, per quanto riguarda l’eventuale aiuto al funzionamento, l’aiuto non agevola lo sviluppo di alcuna attività né settore economico, non è limitato nel tempo né decrescente e non è proporzionato a quanto necessario per superare specifiche carenze economiche. |
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(55) |
Non può essere applicata alcuna altra motivazione di compatibilità. Pertanto, l’aiuto è illecito e incompatibile con il TFUE. |
Recupero
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(56) |
Conformemente alle disposizioni del TFUE e alla pratica della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente per decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare l’aiuto (17) nel caso in cui essa stabilisca che l’aiuto è incompatibile con il mercato interno. La giurisprudenza costante della Corte indica anche che, nel caso di aiuti giudicati dalla Commissione incompatibili con il mercato interno, l’obbligo di abolire l’aiuto, imposto allo Stato membro, ha l’obiettivo di ripristinare la situazione preesistente (18). La Corte ha in tal senso dichiarato che tale obiettivo si realizza nel momento in cui i beneficiari abbiano rimborsato gli importi erogati a titolo di aiuto illecito, perdendo così il vantaggio di cui godevano nei confronti dei concorrenti e si sia ripristinata la situazione precedente la concessione dell’aiuto (19). |
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(57) |
Sulla base di tale giurisprudenza, l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce che, «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario». |
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(58) |
Pertanto, dal momento che la misura in esame deve essere considerata illecita e incompatibile, l’importo dell’aiuto deve essere restituito al fine di ripristinare la situazione di mercato precedente la concessione dell’aiuto. Di conseguenza, il recupero deve essere applicato a partire dal momento in cui ha avuto inizio il vantaggio per il beneficiario, vale a dire da quando l’aiuto è stato messo a disposizione di quest’ultimo e deve comprendere gli interessi applicabili fino al momento dell’effettivo recupero. |
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(59) |
L’elemento d’aiuto incompatibile è calcolato pari all’importo dovuto e non pagato sulla base dell’accordo di rinegoziazione del 2001, dal 1o gennaio 2007 all’11 novembre 2010, quando le autorità bulgare hanno iniziato una procedura di insolvenza nei confronti della società. Tale importo ammontava all’epoca a 3,7 milioni di EUR. L’importo esatto da recuperare e gli interessi che ad esso si applicano devono essere calcolati dalle autorità bulgare. I pagamenti effettuati, diversi dagli importi accreditati in conformità degli accordi, possono essere dedotti dalle somme da recuperare come aiuto illecito e incompatibile. |
VI CONCLUSIONE
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(60) |
In primo luogo, la Commissione osserva che la Bulgaria ha ritirato la notifica relativa alla rinegoziazione del debito di 9,85 milioni di EUR e per questo motivo il procedimento di indagine formale relativo all’aiuto a favore della ristrutturazione è diventato privo di oggetto. |
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(61) |
In secondo luogo, la Commissione ritiene che la mancata riscossione del debito da parte dello Stato a favore di «Ruse industry» costituisca, a partire dal 1o gennaio 2007, un aiuto nuovo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. |
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(62) |
Dal momento che è illecito e incompatibile, tale aiuto deve essere restituito dal beneficiario. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo alla rinegoziazione del debito di 9,85 milioni di EUR notificata dalla Bulgaria dal momento che la Bulgaria ha ritirato la notifica.
Articolo 2
L’aiuto di Stato, illegalmente concesso dalla Bulgaria in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore di «Ruse industry» mediante la mancata riscossione del debito nei confronti dello Stato, a partire dal 1o gennaio 2007, è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 3
1. La Bulgaria deve recuperare l’aiuto di cui all’articolo 2 presso il beneficiario.
2. Agli importi da recuperare si applicano gli interessi dal 1o gennaio 2007 fino al loro completo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento della Commissione (CE) n. 794/2004 (20).
Articolo 4
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.
2. La Bulgaria garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 5
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Bulgaria comunica le seguenti informazioni:
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a) |
l’importo totale (capitale e interessi) che deve essere restituito dal beneficiario; |
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b) |
la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione; |
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c) |
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. |
2. La Bulgaria informa la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2. La Bulgaria trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e degli interessi percepiti sulla somma da recuperare già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 6
La Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU C 187 del 10.7.2010, pag. 7.
(2) A partire dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati gli articoli 107 e 108, rispettivamente, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dal momento che le due serie di disposizioni sono identiche nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove necessario.
(3) Cfr. nota 2.
(4) In data 4 aprile 2009 nel registro commerciale della Bulgaria è stato registrato il cambiamento di denominazione da «Rusenska korabostroitelnitsa» a «Ruse industry».
(5) Tali informazioni sono contenute nella notifica. È opportuno ricordare che successivamente le autorità bulgare hanno dichiarato che la società non produce imbarcazioni, ma solo componenti metalliche.
(6) Il tasso di cambio EUR/BGN è stato fissato a 1,9558 in data 5 luglio 1999 in base ad un accordo di «currency board» in Bulgaria.
(7) Accordo del 15.11.1996 al tasso di cambio di 1 402 341,08 USD; accordo del 22.11.1996 per un importo di 450 131,17 USD; e accordo del 27.1.1997 per il rimborso dei debiti precedenti della società pari a 6 597 658,92 USD (capitale) e 365 575,86 USD (interessi decorrenti dall’1.11.1996). Tutti questi debiti sono stati trasferiti al Fondo statale per la ricostruzione e lo sviluppo dalla Stopanska Banka (la banca nazionale fallita).
(8) Le autorità bulgare non hanno indicato il tasso di cambio relativo a questa operazione.
(9) Vale a dire l’intero debito originariamente pari a 8 450 131,17 USD di cui 8 milioni di USD erano già stati ridenominati/rinegoziati in data 8.4.1999.
(10) Nel 2008 «Ruse industry» ha pagato solo una parte della prima rata dovuta nel 2006 (245 000 EUR). Le altre rate non sono state pagate.
(11) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(12) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(13) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 93.
(14) Circa 565 000 EUR.
(15) Nel 2001 gli attivi ammontavano a 1,18 milioni di BGN (circa 590 000 EUR).
(16) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(17) Causa C-70/72, Commissione contro Germania (Racc. 1973, pag. 813, punto 13).
(18) Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1994, pag. I-4103, punto 75).
(19) Causa C-75/97, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1999, pag. I-03671, punti 64-65).