16.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/8


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2012

recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2012/705/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 5 gennaio 2012 la Germania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura, precedentemente concessa con decisione 2009/791/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), che deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto a detrazione.

(2)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 16 aprile 2012 l’Austria ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura, precedentemente concessa con decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), che deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto a detrazione.

(3)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 4 aprile 2012, della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera dell’11 aprile 2012 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(4)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 20 aprile 2012, della richiesta presentata dall’Austria. Con lettera del 23 aprile 2012 la Commissione ha comunicato all’Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(5)

La misura di deroga prevista dai due Stati membri è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali.

(6)

La misura deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’IVA sui beni e servizi loro forniti ai fini delle loro operazioni soggette ad imposta. La misura di deroga è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell’IVA, prevenendo al contempo la frode e l’elusione fiscali. Essa influisce in misura minima sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

(7)

Secondo le informazioni fornite dalla Germania e dall’Austria, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano l’attuale applicazione della misura di deroga non sono cambiati e persistono tuttora. È opportuno pertanto autorizzare la Germania e l’Austria a continuare ad applicare tale misura per un periodo ulteriore, ma limitato fino al 31 dicembre 2015, per permettere un riesame della necessità e dell’efficacia della misura di deroga e della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale essa si basa.

(8)

Qualora la Germania o l’Austria considerassero necessaria un’ulteriore proroga oltre il 2015, una relazione sull’applicazione della misura di deroga, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015 congiuntamente alla domanda di proroga, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda e, nel caso che la Commissione presenti una proposta, al Consiglio per adottarla.

(9)

Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE, nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto a detrazione. La misura di deroga prevista dalla presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicano o possono applicare le norme stabilite in tale direttiva di modifica adottata dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso effetto, se tale data è anteriore alla data di cessazione degli effetti prevista nella presente decisione.

(10)

Le deroghe avranno un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avranno un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/791/CE e la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/791/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA l’IVA di cui sono gravati beni e servizi, quando i beni e servizi in questione siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

Articolo 2

1.   La presente decisione cessa di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicano o possono applicare le norme dell’Unione che disciplinano le limitazioni del diritto a detrazione di un soggetto passivo adottate dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso efficacia o, se anteriore, il 31 dicembre 2015.

2.   L’eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015.

Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»

Articolo 2

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l’Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA l’IVA di cui sono gravati beni e servizi, quando i beni e servizi in questione siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

Articolo 2

1.   La presente decisione cessa di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicano o possono applicare le norme dell’Unione che disciplinano le limitazioni del diritto a detrazione di un soggetto passivo adottate dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso efficacia o, se anteriore, il 31 dicembre 2015.

2.   L’eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015.

Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 283 del 30.10.2009, pag. 55.

(3)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21.