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23.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2012
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro
(2012/653/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 (1), relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro (2) («accordo»). Ad esso era allegato un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo (3) («protocollo vigente»). Il protocollo vigente scade il 31 dicembre 2012. |
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(2) |
L’Unione ha negoziato con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia un nuovo protocollo dell’accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria («protocollo»). |
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(3) |
In seguito a tali negoziati, il 3 febbraio 2012 è stato siglato il nuovo protocollo. |
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(4) |
Al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, l’articolo 12 del protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2013. |
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(5) |
È opportuno firmare il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro («protocollo»), è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
S. ALETRARIS
(1) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea (1), da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia (2), dall’altro
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. Per un periodo di tre anni decorrente dal 1o gennaio 2013, le autorità della Groenlandia autorizzano i pescherecci dell’Unione europea a praticare attività di pesca entro i limiti delle possibilità di pesca previste al paragrafo 5 del presente articolo e di quelle stabilite ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
Le possibilità di pesca previste al paragrafo 5 del presente articolo possono essere riviste dalla commissione mista. Quando la commissione mista procede alla revisione dei livelli delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Groenlandia concede all’Unione europea le possibilità di pesca previste all’interno della zona economica esclusiva (ZEE) groenlandese.
2. Entro il 1o dicembre del 2013 e di ogni anno successivo, la commissione mista concorda le possibilità di pesca per l’anno seguente per le specie elencate al paragrafo 5 del presente articolo, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dell’approccio precauzionale, delle necessità dell’industria alieutica e segnatamente dei quantitativi indicati al paragrafo 7 del presente articolo.
Nel caso in cui le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista siano inferiori a quelle indicate al paragrafo 5 del presente articolo, la Groenlandia provvede a compensare l’Unione europea attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno.
Se nessuna compensazione è concordata dalle parti, si procede a un adeguamento proporzionale delle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, anche per quanto riguarda i parametri per il calcolo del valore.
3. Il contingente fissato per il gamberello boreale nella zona ad est della Groenlandia può essere pescato nella zona ad ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, tra armatori della Groenlandia e dell’Unione europea. Le autorità della Groenlandia, su richiesta della Commissione europea a nome degli Stati membri, si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi. Il volume contingentale massimo che ogni anno può essere trasferito dalla zona ad est della Groenlandia alla zona ad ovest della Groenlandia ammonta a 2 000 tonnellate. Le attività di pesca delle navi dell’Unione europea sono subordinate alle medesime condizioni previste nelle autorizzazioni di pesca rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo I dell’allegato.
4. La Groenlandia offre all’Unione europea possibilità di pesca supplementari. Se l’Unione europea accetta, in tutto o in parte, la suddetta offerta, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata proporzionalmente. L’Unione europea risponde all’offerta della Groenlandia entro sei settimane dal ricevimento. Se le autorità dell’Unione europea declinano l’offerta o non rispondono entro il termine di sei settimane, le autorità della Groenlandia hanno la facoltà di offrire ad altre parti le possibilità di pesca supplementari.
5. Livello indicativo delle possibilità di pesca autorizzate dalla Groenlandia (in tonnellate):
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Composizione degli stock |
2013 |
2014 |
2015 |
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Merluzzo bianco nella sottozona CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1 (3) |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
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Scorfano pelagico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F (4) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
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Scorfano demersale nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F (5) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
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Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 – a sud di 68° di latitudine nord |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
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Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM XIV e V (6) |
4 315 |
4 315 |
4 315 |
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Gamberello boreale nella sottozona NAFO 1 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
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Gamberello boreale nelle sottozone CIEM XIV e V |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
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Ippoglosso atlantico nella sottozona NAFO 1 |
200 |
200 |
200 |
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Ippoglosso atlantico nelle sottozone CIEM XIV e V |
200 |
200 |
200 |
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Grancevola artica nella sottozona NAFO 1 (7) |
250 |
250 |
250 |
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Capelin nelle sottozone CIEM XIV e V (8) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
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Granatieri spp. nelle sottozone CIEM XIV e V (9) |
100 |
100 |
100 |
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Granatieri spp. nella sottozona NAFO 1 (9) |
100 |
100 |
100 |
6. Gestione delle catture accessorie
È definita cattura accessoria qualsiasi cattura indesiderata di qualsivoglia organismo marino vivo.
Ai fini del presente protocollo, le catture accessorie cui si applicano le pertinenti limitazioni sono le catture di specie di interesse commerciale diverse dalle specie bersaglio del peschereccio indicate nell’autorizzazione di pesca.
I pescherecci dell’Unione europea operanti nella ZEE groenlandese sono tenuti a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie per le specie e gli stock ittici presenti nelle acque groenlandesi, segnatamente per quelli enumerati all’articolo 1, paragrafo 5. Nella ZEE groenlandese è inoltre proibito rigettare in mare catture prelevate da stock ittici gestiti mediante limiti di cattura o di sforzo nelle acque della Groenlandia.
I quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie sono limitati al 10 % del contingente dello stock bersaglio quale indicato nell’autorizzazione di pesca per tutte le attività di pesca, ad eccezione del gamberello boreale, per il quale tale percentuale è ridotta al 5 %. In caso di esaurimento del contingente dell’Unione relativo a una determinata specie, i quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie sono limitati al 5 % del contingente dello stock bersaglio.
Le catture accessorie prelevate da stock ittici per i quali l’Unione europea dispone di possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia sono imputate alle possibilità di pesca assegnate all’Unione europea per lo stock ittico corrispondente.
Le catture accessorie e la loro composizione specifica sono riesaminate ogni anno in sede di commissione mista.
7. Compatibilmente con la situazione degli stock, i quantitativi minimi per il mantenimento delle attività di pesca groenlandesi sono fissati ogni anno al livello seguente (in tonnellate):
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Specie |
NAFO 1 |
CIEM XIV/V |
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Merluzzo bianco |
30 000 |
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Scorfano |
2 500 |
10 000 |
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Ippoglosso nero |
4 700 |
4 000 |
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Gamberello boreale |
75 000 |
1 500 |
8. La Groenlandia non rilascia autorizzazioni di pesca alle navi UE al di fuori del presente protocollo.
Articolo 2
Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento
1. Per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente protocollo, la contropartita finanziaria dell’Unione europea, di cui all’articolo 7 dell’accordo, è fissata a 17 847 244 EUR all’anno.
2. La suddetta contropartita finanziaria comprende:
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a) |
un importo annuo di 15 104 203 EUR per l’accesso alla ZEE della Groenlandia. Tale importo comprende una riserva finanziaria di 1 500 000 EUR, a partire dalla quale sono effettuati, secondo il procedimento descritto al successivo paragrafo 4, i pagamenti volti a compensare i quantitativi supplementari concessi dalla Groenlandia in aggiunta a quelli fissati all’articolo 1, paragrafo 5, e accettati dall’Unione europea; |
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b) |
un importo specifico annuo di 2 743 041 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca della Groenlandia. |
3. Il precedente paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafi 2 e 5, e degli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente protocollo. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
4. Fatti salvi l’articolo 1, paragrafi 2 e 5, e gli articoli 4, 5, 6 del presente protocollo, la Groenlandia notifica alle autorità dell’Unione europea i quantitativi delle varie specie messi a disposizione per la cattura in aggiunta a quelli fissati all’articolo 1, paragrafo 5. Se accetta tali quantitativi supplementari con riserva dei pertinenti pareri scientifici, l’Unione europea versa per i medesimi un importo pari al 17,5 % del prezzo di riferimento indicato al capo I dell’allegato, fino ad un massimo di 1 500 000 EUR all’anno, a copertura di tutte le specie elencate all’articolo 1, paragrafo 5. Qualora la riserva finanziaria non venga interamente utilizzata nel corso di un anno, la quota rimanente può essere riportata per pagare alla Groenlandia i quantitativi supplementari delle specie suddette messi a disposizione per la cattura nell’anno successivo.
5. Il pagamento della contropartita finanziaria, senza riserva finanziaria, è effettuato dall’Unione europea entro il 30 giugno 2013 per il primo anno ed entro il 1o marzo per gli anni successivi; il pagamento dei quantitativi supplementari a partire dalla riserva finanziaria è effettuato alle stesse date o quanto prima possibile dopo che la disponibilità di tali quantitativi sia stata notificata e accettata dall’Unione europea.
6. L’impiego della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Groenlandia.
7. La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità della Groenlandia.
Articolo 3
Promozione di una pesca responsabile nella ZEE della Groenlandia
1. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.
2. All’entrata in applicazione del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:
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a) |
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da condurre annualmente; |
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b) |
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per garantire il proseguimento di un’attività di pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Groenlandia nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sul proseguimento di un’attività di pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate; |
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c) |
i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. |
3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere concordata dalle parti nell’ambito della commissione mista.
4. La Groenlandia può eventualmente assegnare ogni anno un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma settoriale. Per il primo anno di applicazione del protocollo l’impiego della contropartita finanziaria dell’Unione europea e l’importo supplementare sono notificati all’Unione europea entro il 1o marzo. Per ogni anno successivo la Groenlandia effettua tale notifica all’Unione europea entro il 1o dicembre dell’anno precedente.
5. Se la valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale, effettuata ogni anno dalla commissione mista, non risulta soddisfacente e giustifica quindi tale provvedimento, l’Unione europea può ridurre la quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo al fine di adeguare ai risultati previsti l’ammontare dei fondi destinati all’attuazione del programma.
6. Alla commissione mista compete la responsabilità di sorvegliare l’attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le parti proseguono tale sorveglianza nell’ambito della commissione mista anche dopo la scadenza del protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 4
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile
1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella ZEE della Groenlandia, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione europea e la Groenlandia garantiscono l’uso sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE groenlandese.
3. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello regionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della NEAFC e della NAFO e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.
4. In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, in sede di commissione mista le parti adottano, nei confronti delle attività delle navi dell’Unione europea titolari di licenza e autorizzate a praticare attività di pesca in virtù del presente protocollo, le misure eventualmente necessarie per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE della Groenlandia.
Articolo 5
Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale
1. Se l’Unione europea è interessata ad avere accesso a nuove possibilità di pesca non indicate all’articolo 1, paragrafo 5, del presente protocollo deve rivolgere una richiesta in tal senso alla Groenlandia. La concessione dell’accesso a nuove possibilità di pesca è subordinata alle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia e può formare oggetto di un accordo distinto.
2. Autorizzazioni per l’esercizio della pesca sperimentale possono essere rilasciate per un periodo di prova non superiore a sei mesi ciascuna, conformemente al capo X dell’allegato.
3. Se le parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità della Groenlandia assegnano alla flotta dell’Unione europea il 50 % delle possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo; in tal caso la quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata proporzionalmente.
Articolo 6
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria
1. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente protocollo è rivista o sospesa qualora:
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a) |
circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia; oppure |
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b) |
a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; oppure |
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c) |
l’Unione europea constati una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea. Il disposto della lettera c) non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali. |
2. L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo se:
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a) |
i risultati ottenuti non risultano conformi alla programmazione in base a una valutazione effettuata nell’ambito della commissione mista; oppure |
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b) |
la Groenlandia viene meno all’impegno di utilizzare il suddetto contributo specifico. |
3. Ai fini della sospensione del pagamento, l’Unione europea è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione.
4. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende dopo che si sia posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive e dopo che le parti si siano consultate e abbiano convenuto che la situazione consente la ripresa delle normali attività di pesca.
Articolo 7
Sospensione e ripristino dell’autorizzazione di pesca
La Groenlandia si riserva il diritto di sospendere le autorizzazioni di pesca di cui all’allegato del presente protocollo quando:
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a) |
una nave specifica commetta una grave infrazione delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia; oppure |
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b) |
l’armatore non abbia ottemperato a una decisione giurisdizionale relativa a un'infrazione commessa da una determinata nave. Dopo che si sia ottemperato alla decisione giurisdizionale, l’autorizzazione di pesca per la nave è ripristinata per il periodo residuo. |
Articolo 8
Sospensione dell’applicazione del protocollo
1. L’applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti quando:
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a) |
circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia; oppure |
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b) |
l’Unione europea ometta di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 6 del protocollo medesimo; oppure |
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c) |
tra le parti sorga una controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente protocollo; oppure |
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d) |
una delle parti non rispetti le disposizioni del presente protocollo; oppure |
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e) |
a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; oppure |
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f) |
una delle parti constati una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea. Il disposto della lettera f) non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali. |
2. L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte tra le parti non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione dell’attuazione del presente protocollo la Parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione.
4. In caso di sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 9
Disposizioni legislative e regolamentari nazionali
1. Le attività dei pescherecci dell’Unione europea operanti nella ZEE della Groenlandia sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, salvo diversa disposizione dell’accordo, del presente protocollo e del relativo allegato.
2. La Groenlandia informa l’Unione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti la politica della pesca, almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore di tali modifiche o nuove norme.
Articolo 10
Durata
Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni decorrente dal 1o gennaio 2013, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 11 del protocollo medesimo.
Articolo 11
Denuncia
1. In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto. L’invio della notifica di cui alla prima frase comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
2. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2 del presente protocollo per l’anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.
Articolo 12
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Съставено в Брюксел на осемнадесети септември две хиляди и дванадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre de dos mil doce.
V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind og tolv.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand and twelve.
Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille douze.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemiladodici.
Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada astoņpadsmitajā septembrī.
Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év szeptember havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego września roku dwa tysiące dwunastego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de setembro de dois mil e doze.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece septembrie două mii doisprezece.
V Bruseli dňa osemnásteho septembra dvetisícdvanásť.
V Bruslju, dne osemnajstega septembra leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.
Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundratolv.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За правителството на Дания
Por el Gobierno de Dinamarca
Za vládu Dánska
For Danmarks regering
Für die Regierung Dänemarks
Taani valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Δανίας
For the Government of Denmark
Pour le gouvernement du Danemark
Per il governo della Danimarca
Dānijas valdības vārdā –
Danijos Vyriausybės vardu
Dánia kormánya részéről
Għall-Gvern tad-Danimarka
Voor de regering van Denemarken
W imieniu Rządu Danii
Pelo Governo da Dinamarca
Pentru Guvernul Danemarcei
Za vládu Dánsku
Za vlado Danske
Tanskan hallituksen puolesta
För Danmarks regering
За правителството на Гренландия
Por el Gobierno de Groenlandia
Za vládu Grónska
For Grønlands regering
Für die Regierung Grönlands
Gröönimaa valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Γροιλανδίας
For the Government of Greenland
Pour le gouvernement du Groenland
Per il governo della Groenlandia
Grenlandes valdības vārdā –
Grenlandijos Vyriausybės vardu
Grönland kormányzata részéről
Għall-Gvern tal-Groenlandja
Voor de regering van Groenland
W imieniu Rządu Grenlandii
Pelo Governo da Groenlândia
Pentru Guvernul Groenlandei
Za vládu Grónska
Za vlado Grenlandije
Grönlannin hallituksen puolesta
För Grönlands regering
(1) La Comunità europea è divenuta Unione europea il 1o dicembre 2009.
(2) Il governo locale della Groenlandia è divenuto governo della Groenlandia il 21 giugno 2009.
(3) Le cifre dovranno essere opportunamente riviste nel caso in cui un piano di gestione pluriennale adottato dalle autorità della Groenlandia preveda l’attuazione di norme per il controllo delle catture. Se la revisione porta a un incremento delle possibilità di pesca per l’Unione europea, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del protocollo è aumentata proporzionalmente.
(4) Da catturarsi con reti da traino pelagiche.
(5) Da catturarsi con reti da traino.
(6) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente. Questo limite di cattura e di sforzo può essere rivisto alla luce di un piano di gestione pluriennale concordato dagli Stati costieri. Se la revisione porta a un incremento delle possibilità di pesca per l’Unione europea, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del protocollo è aumentata proporzionalmente.
(7) Attività di pesca da effettuarsi esclusivamente in conformità della legislazione nazionale della Groenlandia.
(8) L’Unione europea può prelevare fino al 7,7 % del TAC eventualmente messo a disposizione per il capelin per la campagna di pesca dal 20 giugno al 30 aprile dell’anno successivo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata proporzionalmente di conseguenza. La Groenlandia comunica il TAC preliminare all’Unione europea con il maggior anticipo possibile rispetto all’inizio della campagna di pesca, e comunque entro la fine di maggio.
(9) Le specie Macrourus rupestris e Macrorus berglax non costituiscono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio e devono essere dichiarati separatamente.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZEE DELLA GROENLANDIA DA PARTE DELLE NAVI UE
CAPO I
RICHIESTA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA (LICENZE)
Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi UE nella ZEE della Groenlandia
A. Formalità per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione di pesca
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1. |
L’autorizzazione a praticare la pesca nella ZEE della Groenlandia e/o in acque internazionali nell’ambito del contingente groenlandese può essere concessa soltanto alle navi che ne hanno diritto. |
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2. |
L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione groenlandese, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Groenlandia o nella ZEE groenlandese nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. |
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3. |
Le domande devono essere redatte sul modello previsto a tal fine dalla Groenlandia e riprodotto nell’appendice 1. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali connesse alle attività di pesca, nonché le spese di bonifico bancario. Se una nave non provvede al pagamento delle spese di bonifico bancario, tale formalità dovrà essere espletata all’atto della successiva domanda di autorizzazione di pesca, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione stessa.
Le navi UE di un medesimo armatore o rappresentante possono introdurre una domanda collettiva di autorizzazione di pesca a condizione che battano bandiera di un solo e medesimo Stato membro. Ogni autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito di una domanda collettiva indica il quantitativo totale di esemplari per il quale è stato pagato il canone e reca la seguente nota in calce: "quantitativo autorizzato da ripartire tra le navi … (nome delle navi figuranti nella domanda collettiva)". Per ciascuna nave che intende praticare attività di pesca nell’ambito dell’accordo, le autorità dell’Unione europea presentano domanda di autorizzazione di pesca, individuale o collettiva, alle autorità della Groenlandia. Se una nave UE non si conforma all’obbligo di trasmettere i fogli del giornale di bordo e le dichiarazioni di sbarco alle autorità della Groenlandia, secondo quanto previsto in materia di dichiarazione delle catture, le autorità groenlandesi hanno la facoltà di sospendere l’autorizzazione in corso o di non rilasciare una nuova autorizzazione. |
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4. |
Al momento dell’entrata in applicazione del presente protocollo le autorità groenlandesi comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni. |
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5. |
L’autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile, fatte salve le disposizioni di cui al punto 6. L’autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato e detenuto a bordo. Eventuali modifiche dei quantitativi autorizzati indicati nella(e) autorizzazione(i) di pesca sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda. Se una nave supera uno dei quantitativi autorizzati indicati nell’autorizzazione di pesca, essa è tenuta a pagare, per il quantitativo eccedente il quantitativo autorizzato, un canone pari a tre volte l’importo precisato alla sezione B, punto 3. Alla nave in questione non è rilasciata alcuna nuova autorizzazione di pesca fino a quando non viene versato il canone relativo ai quantitativi in eccesso. |
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6. |
Tuttavia, in un numero limitato di casi e su richiesta della Commissione europea, l’autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione di pesca intestata a un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire. La nuova autorizzazione di pesca menziona:
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7. |
Le autorizzazioni di pesca sono trasmesse dalle autorità di pesca groenlandesi alla Commissione europea entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. |
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8. |
L’autorizzazione di pesca originale o copia di essa è tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata ogniqualvolta le autorità competenti della Groenlandia lo richiedano. |
B. Validità e pagamento delle autorizzazioni di pesca
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1. |
Le autorizzazioni di pesca sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell’anno civile in cui sono state rilasciate. Esse sono rilasciate entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, previo pagamento dei canoni annui dovuti per ciascuna nave.
Le autorizzazioni per la pesca del capelin sono rilasciate dal 20 giugno al 31 dicembre nonché dal 1o gennaio al 30 aprile dell’anno successivo. In caso di mancata adozione, all’inizio della campagna di pesca, della normativa dell’Unione europea che stabilisce, per l’anno considerato, le possibilità di pesca delle navi UE in acque in cui sono imposti limiti di cattura, i pescherecci dell’Unione europea che al 31 dicembre della campagna precedente erano autorizzati a praticare attività di pesca possono continuare ad operare, in virtù della stessa autorizzazione di pesca, nella campagna per la quale non state fissate le possibilità di pesca, sempre che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. In tal caso è autorizzato, in via provvisoria, l’utilizzo di un volume mensile pari a un dodicesimo del contingente indicato nell’autorizzazione di pesca per la campagna precedente, a condizione che sia stato versato il canone corrispondente. Il contingente provvisorio può essere adeguato in funzione dei pareri scientifici e delle condizioni dell’attività di pesca considerata. Il quantitativo di un’autorizzazione di pesca per il gamberello boreale che non sia stato utilizzato al 31 dicembre di un dato anno può essere riportato, su richiesta, all’anno successivo fino ad un massimo del 5% del quantitativo originariamente previsto nell’autorizzazione di pesca, a condizione che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. Il quantitativo riportato è utilizzato entro il 30 aprile dell’anno successivo. Le catture accessorie non sono soggette al pagamento di un canone. |
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2. |
I prezzi di riferimento per le singole specie sono i seguenti:
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3. |
I canoni per l’autorizzazione di pesca sono i seguenti:
Se il quantitativo autorizzato non viene pescato, il canone ad esso corrispondente non è rimborsato all’armatore. |
CAPO II
ZONE DI PESCA
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1. |
La pesca è esercitata nelle acque della zona economica esclusiva groenlandese quale definita dal regolamento n. 1020, del 15 ottobre 2004, in conformità del regio decreto n. 1005, del 15 ottobre 2004, relativo all’entrata in vigore della legge sulle zone economiche esclusive della Groenlandia recante entrata in vigore della legge n. 411, del 22 maggio 1996, sulle zone economiche esclusive. |
|
2. |
Salvo disposizione contraria, le attività di pesca sono esercitate ad almeno 12 miglia nautiche dalla linea di base, secondo quanto disposto alla sezione 2, articolo 7, della legge n. 18 del Landsting della Groenlandia, del 31 ottobre 1996, relativa alle attività di pesca, modificata da ultimo dalla legge n. 8 dell’Inatsisartut, del 22 novembre 2011. |
|
3. |
Le linee di base sono definite in conformità del regio decreto n. 1004, del 15 ottobre 2004, recante modifica del regio decreto concernente la delimitazione delle acque territoriali della Groenlandia. |
CAPO III
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
A. Dichiarazione delle catture e giornale di pesca
|
1. |
I comandanti dei pescherecci dell’Unione europea operanti nell’ambito dell’accordo tengono un giornale in cui sono registrate le operazioni di pesca da essi effettuate, con l’indicazione di tutti i quantitativi di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo o rigettati in mare superiori a 50 kg di peso vivo equivalente. |
|
2. |
Il giornale di pesca è compilato dal comandante per ogni singola retata e reca l’indicazione della totalità delle catture e dei rigetti relativi ad ogni retata per ciascun giorno di attività del peschereccio dell’Unione europea nell’ambito di un’autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia. Tali informazioni sono registrate e trasmesse giornalmente alle autorità groenlandesi per via elettronica, entro le ore 23.59 UTC, tramite il centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera. Il formato da utilizzare per la compilazione e la trasmissione dei dati del giornale di pesca elettronico è concordato dalle parti in sede di commissione mista prima dell’entrata in vigore del protocollo. |
|
3. |
Il comandante registra e trasmette inoltre i dati del giornale di pesca su richiesta di un funzionario dell’autorità groenlandese competente. |
|
4. |
Per ogni operazione di trasbordo o di sbarco effettuata nella ZEE groenlandese il comandante registra e trasmette altresì alle autorità della Groenlandia, tramite il CCP dello Stato membro di bandiera, i dati della dichiarazione di sbarco o di trasbordo. La trasmissione è effettuata per via elettronica entro 24 ore dal completamento dell’operazione di sbarco o di trasbordo. |
|
5. |
Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati del giornale di pesca registrati e trasmessi. Il comandante e/o il suo rappresentante sono responsabili dell’esattezza dei dati registrati e trasmessi della dichiarazione di sbarco o di trasbordo. |
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6. |
Fatto salvo il punto 10, ai pescherecci dell’Unione europea che non dispongano a bordo di un sistema elettronico di dichiarazione delle catture (electronic catch reporting system – ERS) pienamente operativo non è consentito lasciare il porto per praticare attività di pesca nell’ambito dell’accordo. |
|
7. |
Fatto salvo il punto 10, ai pescherecci dell’Unione europea che non effettuano la registrazione e la trasmissione dei dati del giornale di pesca per via elettronica non è consentito praticare attività di pesca nella ZEE della Groenlandia. |
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8. |
In caso:
|
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9. |
Durante la permanenza nella ZEE groenlandese, la rimozione dell’impianto elettronico di registrazione e comunicazione a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all’approvazione delle competenti autorità groenlandesi. |
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10. |
Per un periodo transitorio di un anno decorrente dall’entrata in vigore del protocollo, i pescherecci dell’Unione europea operanti nell’ambito dell’accordo compilano e trasmettono, contestualmente ai dati del sistema elettronico di registrazione e comunicazione, giornali di bordo groenlandesi su supporto cartaceo. |
B. Mancata ricezione dei dati sulle catture
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1. |
Se non ricevono i dati relativi alle catture o le dichiarazioni di sbarco o di trasbordo da trasmettere per via elettronica in conformità della precedente sezione A, le competenti autorità groenlandesi ne danno immediata notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e alle autorità dell’Unione europea. Ricevuta tale notifica, il CCP dello Stato membro di bandiera informa senza indugio il comandante e l’armatore e prende immediati provvedimenti per porre rimedio alla situazione. Se per un determinato peschereccio dell’Unione europea tale situazione si verifica più di tre volte nell’arco di un anno civile, le autorità groenlandesi possono chiedere alle autorità dell’Unione europea di provvedere affinché il CCP dello Stato membro di bandiera svolga indagini approfondite sul ripetuto malfunzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo. Il CCP dello Stato membro di bandiera accerta le cause della mancata ricezione e prende opportune misure per porre rimedio alla situazione; comunica inoltre al CCP della Groenlandia e alle autorità dell’Unione europea le proprie risultanze e la causa del mancato funzionamento del sistema. |
|
2. |
Ricevuta la notifica del CCP dello Stato membro di bandiera, il comandante del peschereccio dell’Unione europea trasmette tutti i dati che non sono stati ancora trasmessi con un altro sistema di telecomunicazione alle autorità groenlandesi tramite il CCP dello Stato membro di bandiera. In seguito i dati sono comunicati giornalmente entro le ore 23.59 UTC con il suddetto sistema di telecomunicazione. |
C. Formato per lo scambio di informazioni
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1. |
Per tutti gli scambi elettronici di dati tra le due parti deve essere utilizzato, ove opportuno, il formato XML disponibile sul sito web Europa:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm. |
|
2. |
Eventuali modifiche del formato di cui al punto 1 sono chiaramente identificate e contrassegnate con la data della modifica. Ciascuna Parte comunica in tempo utile all’altra Parte le eventuali modifiche che intende apportare. Tali modifiche non entrano in vigore prima di sei mesi dalla data in cui sono state decise. |
|
3. |
Per agevolare lo scambio elettronico di dati tra le due parti e, se del caso, le autorità dell’Unione europea, vengono utilizzati i mezzi di comunicazione gestiti dalla Commissione europea a nome dell’Unione europea. |
CAPO IV
MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE
La Groenlandia fornisce ai pescherecci dell’Unione europea una versione in lingua inglese della pertinente legislazione groenlandese in materia di dichiarazione delle catture, controllo, misure tecniche di conservazione e programmi di osservazione.
CAPO V
CONTROLLO
Fatta salva la legislazione groenlandese, ai pescherecci dell’Unione europea operanti nella ZEE della Groenlandia si applicano le misure di seguito indicate.
A. Ispezioni in mare
|
1. |
L’ispezione in mare dei pescherecci dell’Unione europea all’interno della ZEE groenlandese è effettuata da ispettori autorizzati. Le navi di ispezione sono chiaramente contrassegnate in conformità delle convenzioni internazionali e agli ispettori è rilasciato un documento di identificazione da presentare al comandante del peschereccio quanto prima possibile nel corso dell’ispezione. I funzionari addetti all’ispezione non interferiscono con il diritto del comandante di comunicare con le autorità competenti del suo Stato di bandiera. |
|
2. |
Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione o il suo rappresentante:
|
|
3. |
La permanenza di ispettori groenlandesi a bordo di pescherecci dell’Unione europea è limitata al tempo necessario per l’esecuzione dei compiti connessi all’ispezione. L’ispezione è effettuata in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’attività di pesca e il carico della nave. |
|
4. |
I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti. |
|
5. |
Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori della Groenlandia comunicano al comandante del peschereccio dell’Unione europea le loro risultanze e redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e, se lo desidera, dal comandante del peschereccio dell’Unione europea. |
|
6. |
Prima di lasciare il peschereccio dell’Unione europea, gli ispettori groenlandesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. L’ispezione è notificata dalla Groenlandia alle autorità dell’Unione europea entro otto giorni lavorativi. A seguito di tale notifica e su richiesta delle autorità dell’Unione europea, la Groenlandia trasmette a dette autorità, entro otto giorni lavorativi, copia del rapporto di ispezione. Se opportuno, tali informazioni sono messe a disposizione delle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). |
B. Ispezioni in porto
|
1. |
L’ispezione, in un porto groenlandese, di pescherecci dell’Unione europea che sbarcano o trasbordano le catture da essi effettuate è svolta da ispettori della Groenlandia chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca. |
|
2. |
Le ispezioni in porto sono realizzate in conformità alle misure della FAO e alle misure dello Stato di approdo delle pertinenti ORGP. |
|
3. |
La Groenlandia può autorizzare l’Unione europea a partecipare all’ispezione in porto in qualità di osservatore. |
|
4. |
Il comandante del peschereccio dell’Unione europea coopera con gli ispettori della Groenlandia per agevolarne il lavoro. |
|
5. |
Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori della Groenlandia comunicano al comandante del peschereccio dell’Unione europea le loro risultanze e redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell’Unione europea. |
|
6. |
Prima di lasciare il peschereccio dell’Unione europea, gli ispettori groenlandesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. La Groenlandia trasmette copia del rapporto di ispezione alle autorità dell’Unione europea entro gli otto giorni lavorativi successivi all’ispezione. |
CAPO VI
PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE DI CONTROLLO
A. Programma di osservazione
Tutte le operazioni di pesca realizzate nella ZEE della Groenlandia sono soggette al programma di osservazione previsto dalla normativa groenlandese. I comandanti di pescherecci dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione di pesca per la ZEE della Groenlandia cooperano con le autorità groenlandesi ai fini dell’imbarco degli osservatori designati.
B. Retribuzione dell’osservatore
La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle competenti autorità groenlandesi.
C. Obblighi dell’osservatore
Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:
|
1. |
prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; |
|
2. |
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo; |
|
3. |
rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. |
D. Rapporto dell’osservatore
|
1. |
Prima di lasciare la nave l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di aggiungervi le proprie annotazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante, al quale è consegnata copia del rapporto. |
|
2. |
Entro otto giorni lavorativi le competenti autorità della Groenlandia informano le autorità dell’Unione europea in merito allo sbarco dell’osservatore. A seguito di tale notifica e su richiesta delle autorità dell’Unione europea, la Groenlandia trasmette a dette autorità, entro otto giorni lavorativi, copia del rapporto dell’osservatore. |
CAPO VII
SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE (VMS)
Condizioni per il controllo satellitare dei pescherecci
|
1. |
Con riguardo al sistema di localizzazione e controllo satellitare delle navi, i pescherecci titolari di un’autorizzazione a praticare attività di pesca nelle acque dell’altra Parte sono tenuti a conformarsi pienamente alle seguenti disposizioni. |
|
2. |
A bordo di tutte le navi titolari di un’autorizzazione di pesca è installato un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante che consenta la comunicazione automatica e continua delle loro coordinate geografiche al centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera. La trasmissione è effettuata con frequenza oraria. |
|
3. |
Ciascun messaggio di posizione
|
|
4. |
La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella ZEE dell’altra Parte è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalle acque dell’altra Parte, che viene identificata con il codice "EXI". |
|
5. |
Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni. |
|
6. |
I componenti hardware e software del sistema di controllo satellitare delle navi sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non consentono la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l’impianto di localizzazione via satellite. In particolare, il comandante provvede in ogni momento a che:
|
|
7. |
Ai pescherecci che non dispongano di un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante è fatto divieto di entrare nella ZEE dell’altra Parte; in caso contrario le autorità groenlandesi hanno la facoltà di sospendere con effetto immediato l’autorizzazione di pesca del peschereccio in questione. Le autorità groenlandesi ne informano senza indugio la nave interessata. La sospensione dell’autorizzazione di pesca è immediatamente notificata alle autorità dell’Unione europea e allo Stato di bandiera. |
|
8. |
Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
|
|
9. |
Se un impianto di localizzazione satellitare ha trasmesso, per oltre quattro ore e con cadenza oraria, messaggi indicanti la medesima posizione geografica, viene inviato un messaggio contenente il codice attività "ANC" secondo il formato di cui all’allegato. Tali messaggi di posizione possono essere trasmessi ogni dodici ore. A meno di un’ora da qualsiasi variazione della posizione, l’invio dei messaggi riprende con cadenza oraria. |
|
10. |
Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra centri di controllo della pesca
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|
11. |
Malfunzionamento del sistema di comunicazione
|
|
12. |
Il comandante del peschereccio titolare di un’autorizzazione di pesca è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave, volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ad ogni infrazione si applicano le sanzioni previste dalla Parte nelle cui acque l’infrazione è stata commessa, in conformità della legislazione vigente sul suo territorio. |
|
13. |
In nessun caso i dati dei rilevamenti comunicati all’altra Parte in conformità del presente accordo sono divulgati ad autorità diverse dalle autorità di controllo e monitoraggio in una forma atta a consentire l’identificazione di singole navi. |
|
14. |
Fatto salvo il punto precedente, i dati VMS possono essere utilizzati per scopi scientifici o di ricerca a condizione che gli utilizzatori non pubblichino tali dati in una forma atta a consentire l’identificazione di singole navi. |
CAPO VIII
INFRAZIONI
A. Trattamento delle infrazioni
|
1. |
Qualsiasi infrazione commessa nella ZEE della Groenlandia da un peschereccio dell’Unione europea titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione. |
|
2. |
La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa del comandante stesso e/o dell’armatore con riguardo all’infrazione. |
B. Informazioni in caso di fermo di una nave
La Groenlandia notifica all’Unione europea, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell’Unione europea titolare di un’autorizzazione di pesca. Tale notifica è accompagnata da una descrizione sintetica dell’infrazione.
C. Sanzioni applicabili alle infrazioni
La sanzione applicabile all’infrazione è fissata dalla Groenlandia secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.
D. Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria
|
1. |
Se l’infrazione è sottoposta all’autorità giudiziaria competente, l’armatore del peschereccio dell'Unione europea che ha commesso l’infrazione deposita, presso una banca designata dalla Groenlandia, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dalla Groenlandia, copre i costi connessi al fermo del peschereccio dell’Unione europea, l’ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario. |
|
2. |
Dopo la pronuncia dell’autorità giudiziaria la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:
|
|
3. |
Il procedimento giudiziario è avviato quanto prima in conformità del diritto nazionale. |
|
4. |
La Groenlandia comunica i risultati del procedimento giudiziario all’Unione europea entro quattordici giorni dalla pronuncia della sentenza. |
E. Rilascio della nave e dell’equipaggio
Il peschereccio dell’Unione europea è autorizzato a lasciare il porto non appena si sia provveduto al deposito della cauzione bancaria o al pagamento della sanzione.
CAPO IX
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE
A. Metodi e criteri di valutazione dei progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste
1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo.
2. I progetti sono presentati all’Unione europea tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
3. L’Unione europea trasmette alla commissione mista l’elenco dei progetti concernenti associazioni temporanee di imprese e società miste. La commissione mista valuta i progetti tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
|
a) |
tecnologia adeguata alle operazioni di pesca proposte; |
|
b) |
specie bersaglio e zone di pesca; |
|
c) |
età della nave; |
|
d) |
per le associazioni temporanee di imprese, durata complessiva delle stesse e durata delle operazioni di pesca; |
|
e) |
precedenti esperienze dell’armatore dell’Unione europea e dei suoi partner groenlandesi nel settore della pesca. |
4. A seguito della valutazione di cui al punto 3, la commissione mista formula un parere sui progetti.
5. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, le necessarie autorizzazioni di pesca sono rilasciate dopo che i progetti abbiano avuto parere favorevole da parte della commissione mista e previa approvazione delle autorità groenlandesi.
B. Condizioni relative all’accesso alle risorse da parte delle associazioni temporanee di imprese in Groenlandia
1. Autorizzazioni di pesca
Il periodo di validità delle autorizzazioni di pesca rilasciate dalla Groenlandia corrisponde alla durata delle associazioni temporanee di imprese. L’attività di pesca è esercitata nell’ambito dei contingenti assegnati dalle autorità groenlandesi.
2. Sostituzione di navi
Una nave dell’Unione europea operante nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese può essere sostituita, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti, da un’altra nave dell’Unione europea avente la stessa capacità e caratteristiche tecniche equivalenti.
3. Armamento
Le navi operanti nell’ambito di associazioni temporanee di imprese si conformano alle norme e regolamentazioni vigenti in Groenlandia in materia di armamento, senza discriminazioni tra navi groenlandesi e navi dell’Unione europea.
CAPO X
PESCA SPERIMENTALE
Modalità di attuazione della pesca sperimentale
|
1. |
Il governo della Groenlandia e la Commissione europea decidono congiuntamente in merito agli operatori dell’Unione europea ammessi a praticare la pesca sperimentale e stabiliscono i tempi e le modalità più opportuni per l’attuazione della medesima. Al fine di agevolare il lavoro esplorativo delle navi, il governo della Groenlandia (tramite l’Istituto groenlandese delle risorse naturali) mette a disposizione dati scientifici e altre informazioni fondamentali. |
|
2. |
L’industria della pesca groenlandese è strettamente associata a questo processo (coordinamento e dialogo sulle modalità di attuazione della pesca sperimentale). |
|
3. |
La durata delle campagne è compresa tra un minimo di tre e un massimo di sei mesi. Tali periodi possono essere modificati previo accordo delle parti. |
|
4. |
La Commissione europea trasmette alle autorità della Groenlandia le domande di autorizzazione per l’esercizio della pesca sperimentale. Il fascicolo tecnico contiene i seguenti elementi:
|
|
5. |
Se necessario, le autorità groenlandesi organizzano un dialogo di natura tecnica tra le parti e gli armatori interessati. |
|
6. |
Prima dell’inizio della campagna, gli armatori presentano alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea:
|
|
7. |
Durante la campagna in mare, gli armatori delle navi interessate:
|
|
8. |
Le catture previste nell’ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell’armatore. |
|
9. |
Le catture previste nell’ambito della campagna sperimentale sono stabilite dalle autorità groenlandesi prima dell’inizio di ogni campagna e comunicate al comandante della nave o delle navi interessate. |
|
10. |
Le autorità della Groenlandia designano una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale. |
|
11. |
Prima dell’inizio di ogni campagna, le autorità della Groenlandia presentano le modalità e le condizioni applicabili alle campagne di pesca sperimentale in conformità degli articoli 9 e 10 dell’accordo e della legislazione groenlandese. |
APPENDICI DEL PRESENTE ALLEGATO
|
1. |
Appendice 1 |
– |
Modulo di domanda di autorizzazione di pesca |
|
2. |
Appendice 2 |
– |
Modulo di notifica di entrata/uscita |
|
3. |
Appendice 3 |
– |
Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC |
Appendice 1
MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER LA ZEE GROENLANDESE
|
1 |
Stato di bandiera |
|
|
2 |
Nome della nave |
|
|
3 |
Numero del registro della flotta dell’Unione |
|
|
4 |
Lettere e cifre di identificazione esterna |
|
|
5 |
Porto di immatricolazione |
|
|
6 |
Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) |
|
|
7 |
Numero Inmarsat (telefono, telex, e-mail) (1) |
|
|
8 |
Anno di costruzione |
|
|
9 |
Numero IMO (se disponibile) |
|
|
10 |
Tipo di nave |
|
|
11 |
Tipo di attrezzo da pesca |
|
|
12 |
Specie bersaglio + quantitativo |
|
|
13 |
Zona di pesca (CIEM/NAFO) |
|
|
14 |
Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca |
|
|
15 |
Proprietari, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail |
|
|
16 |
Operatore della nave, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail |
|
|
17 |
Nome del comandante |
|
|
18 |
Numero dei membri dell’equipaggio |
|
|
19 |
Potenza motrice (kW) |
|
|
20 |
Lunghezza fuoritutto |
|
|
21 |
Stazza (GT) |
|
|
22 |
Rappresentante (agente) in Groenlandia, nome e indirizzo |
|
|
23 |
Indirizzo postale al quale deve essere inviata l’autorizzazione di pesca |
Commissione europea, Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Fax +32 2 2962338, e-mail MARE-LICENCES@ec.europa.eu |
(1) Può essere comunicato dopo l’accettazione della domanda.
Appendice 2
MODULO DI NOTIFICA DI ENTRATA/USCITA
Formato per la comunicazione dei messaggi VMS al centro di controllo della pesca dell’altra Parte
1) Messaggio di ENTRATA
|
Dato |
Codice campo |
Obbligatorio/facoltativo |
Osservazioni |
|
Inizio della registrazione |
SR |
M |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
|
Indirizzo |
AD |
M |
Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese |
|
Mittente |
FR |
M |
Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese |
|
Numero di registrazione |
RN |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa |
|
Data di registrazione |
RD |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
|
Ora di registrazione |
RT |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
|
Tipo di messaggio |
TM |
M |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "ENT" |
|
Indicativo di chiamata |
RC |
M |
Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
|
Numero di riferimento interno |
IR |
M |
Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
|
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave |
|
Latitudine |
LT |
M |
Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84) |
|
Longitudine |
LG |
M |
Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84) |
|
Velocità |
SP |
M |
Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi |
|
Rotta |
CO |
M |
Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360° |
|
Data |
DA |
M |
Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
|
Ora |
TI |
M |
Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
|
Fine della registrazione |
ER |
M |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
2) Messaggio/rapporto di POSIZIONE
|
Dato |
Codice campo |
Obbligatorio/facoltativo |
Osservazioni |
|
Inizio della registrazione |
SR |
M |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
|
Indirizzo |
AD |
M |
Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese |
|
Mittente |
FR |
M |
Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese |
|
Numero di registrazione |
RN |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa |
|
Data di registrazione |
RD |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
|
Ora di registrazione |
RT |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
|
Tipo di messaggio |
TM |
M |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POS" (1) |
|
Indicativo di chiamata |
RC |
M |
Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
|
Numero di riferimento interno |
IR |
M |
Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
|
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave |
|
Latitudine |
LT |
M |
Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84) |
|
Longitudine |
LG |
M |
Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84) |
|
Attività |
AC |
F (2) |
Dato relativo alla posizione; "ANC" indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta |
|
Velocità |
SP |
M |
Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi |
|
Rotta |
CO |
M |
Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360° |
|
Data |
DA |
M |
Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
|
Ora |
TI |
M |
Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
|
Fine della registrazione |
ER |
M |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
3) Messaggio di USCITA
|
Dato |
Codice campo |
Obbligatorio/facoltativo |
Osservazioni |
|
Inizio della registrazione |
SR |
M |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
|
Indirizzo |
AD |
M |
Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese |
|
Mittente |
FR |
M |
Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese |
|
Numero di registrazione |
RN |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa |
|
Data di registrazione |
RD |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
|
Ora di registrazione |
RT |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
|
Tipo di messaggio |
TM |
M |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "EXI" |
|
Indicativo di chiamata |
RC |
M |
Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
|
Numero di riferimento interno |
IR |
M |
Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
|
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave |
|
Data |
DA |
M |
Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
|
Ora |
TI |
M |
Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
|
Fine della registrazione |
ER |
M |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
4) Formato per la trasmissione dei dati
In ogni messaggio la trasmissione dei dati è strutturata come segue:
|
— |
una doppia barra (//) e i caratteri "SR" indicano l’inizio di un messaggio; |
|
— |
una doppia barra (//) e un codice indicano l’inizio dell’informazione; |
|
— |
una barra (/) separa il codice dal dato; |
|
— |
coppie di dati sono separate da uno spazio; |
|
— |
i caratteri "ER" e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione. |
Tutti i codici riportati nel presente allegato seguono il cosiddetto "formato per l’Atlantico settentrionale" (North Atlantic Format) quale descritto nel Regime di controllo e di attuazione della NEAFC.
(1) Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è "MAN".
(2) Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.
Appendice 3
REGIME DI FLESSIBILITÀ NELLA PESCA DELLO SCORFANO PELAGICO TRA LE ACQUE DELLA GROENLANDIA E LE ACQUE DELLA NEAFC
1. Le navi che intendono praticare la pesca dello scorfano nell’ambito del regime di flessibilità tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC devono chiedere un’autorizzazione di pesca in regime di flessibilità rilasciata dalla Groenlandia. Se la domanda è accolta, alla nave è rilasciata un’autorizzazione specifica per l’esercizio di attività di pesca al di fuori della ZEE groenlandese.
2. Le navi si conformano a tutte le misure adottate dalla NEAFC per questo tipo di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC.
3. Una nave può utilizzare il proprio contingente groenlandese per lo scorfano soltanto dopo aver esaurito la quota del contingente NEAFC dell’UE per lo scorfano assegnatale dal proprio Stato di bandiera.
4. Fatto salvo il precedente punto 5, una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella stessa zona NEAFC in cui ha catturato il proprio contingente NEAFC.
5. Una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella zona di conservazione dello scorfano (redfish conservation area - RCA) nel rispetto delle condizioni stabilite nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, ad esclusione delle parti comprese nella ZEE dell’Islanda.
6. Le navi operanti nella zona di regolamentazione NEAFC trasmettono alla NEAFC, tramite il CCP del loro Stato di bandiera, un rapporto di posizione VMS in conformità delle pertinenti disposizioni. Quando una nave effettua attività di pesca nell’ambito del contingente groenlandese nella zona di regolamentazione NEAFC, il CCP dello Stato di bandiera adotta opportune disposizioni per garantire che i messaggi di posizione VMS della nave trasmessi con frequenza oraria siano inoltrati quasi in tempo reale al CCP della Groenlandia.
7. Il comandante della nave provvede affinché, nelle comunicazioni trasmesse alla NEAFC e alle autorità groenlandesi, le catture di scorfano effettuate nella zona di regolamentazione NEAFC nell’ambito dell’autorizzazione di pesca in regime di flessibilità rilasciata dalla Groenlandia siano chiaramente identificate e imputate al contingente groenlandese utilizzando l’autorizzazione di pesca concessa nel quadro dell’autorizzazione di pesca in regime di flessibilità.
a) Prima di iniziare l’attività di pesca nell’ambito del contingente groenlandese, le navi trasmettono al CCP della Groenlandia, tramite il CCP del proprio Stato di bandiera, un messaggio denominato ACTIVE "CATCH ON ENTRY" (CATTURE IN ENTRATA – ATTIVO) così strutturato:
|
i) |
ACTIVE "CATCH ON ENTRY" |
|
ii) |
Nome della nave |
|
iii) |
Numero di immatricolazione esterno |
|
iv) |
IRCS |
|
v) |
Nome del comandante |
|
vi) |
Data e ora di inizio delle attività di pesca nell’ambito del contingente groenlandese |
|
vii) |
Posizione |
|
viii) |
Catture di ciascuna specie detenute a bordo in equivalente peso vivo e zona di cattura |
b) DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE
I dati del giornale di pesca sono trasmessi giornalmente entro le ore 23.59 UTC.
c) Al termine dell’attività di pesca nell’ambito del contingente groenlandese, le navi trasmettono al CCP della Groenlandia, tramite il CCP del proprio Stato di bandiera, un messaggio denominato PASSIVE "CATCH ON EXIT" (CATTURE IN USCITA – PASSIVO) così strutturato:
|
i) |
PASSIVE "CATCH ON EXIT" |
|
ii) |
Nome della nave |
|
iii) |
Numero di immatricolazione esterno |
|
iv) |
IRCS |
|
v) |
Nome del comandante |
|
vi) |
Data e ora della conclusione delle attività di pesca nell’ambito del contingente groenlandese |
|
vii) |
Posizione |
|
viii) |
Catture di ciascuna specie detenute a bordo in equivalente peso vivo e zona di cattura |
Entrambi i messaggi - ATTIVO e PASSIVO – sono trasmessi fermo restante l’obbligo di dichiarazione giornaliera delle catture.
8. Ai fini di una migliore protezione delle zone di schiusa delle larve, le attività di pesca non hanno inizio prima della data fissata nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.
9. Lo Stato di bandiera dichiara alle autorità dell’Unione europea le catture praticate nell’ambito del contingente groenlandese nelle acque della Groenlandia e nella zona di regolamentazione NEAFC. Tale dichiarazione comprende tutte le catture effettuate nell’ambito del regime di flessibilità e identifica chiaramente le catture e l’autorizzazione di pesca corrispondente.
10. Al termine della campagna di pesca i CCP degli Stati di bandiera trasmettono alle autorità groenlandesi le statistiche relative alle catture di scorfano pelagico praticate nell’ambito del regime di flessibilità.