18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2012

relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

(2012/646/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2005/781/CE (1), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile («l’accordo»).

(2)

L’articolo XII, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce: «Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere prorogato consensualmente di quinquennio in quinquennio previa valutazione effettuata dalle parti nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio».

(3)

Alla quinta riunione del comitato direttivo istituito a norma dell’articolo VI, paragrafo 2, dell’accordo, tenutasi il 22 novembre 2011 a Brasilia, entrambe le parti hanno confermato il loro interesse a rinnovare l’accordo per ulteriori cinque anni.

(4)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(5)

È opportuno approvare, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, notifica al governo della Repubblica federativa del Brasile che l’Unione ha completato le procedure interne necessarie per la proroga dell’accordo conformemente all’articolo XII, paragrafo 2, dell’accordo:

Articolo 3

Il presidente del Consiglio effettua, a nome dell’Unione, la seguente notifica:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti all’ “Unione europea” ».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. MALAS


(1)   GU L 295 dell’11.11.2005, pag. 37.