7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/1


DECISIONE N. 602/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

che modifica l’accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sud-orientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Sin dalla sua istituzione nel 1991, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha assistito i paesi dell’Europa centrale e orientale nella loro transizione verso economie di mercato aperte e nella promozione dell’iniziativa privata e dell’attività imprenditoriale. La portata geografica delle operazioni della BERS dovrebbe essere estesa ai paesi del Mediterraneo sud-orientale al fine di promuovere obiettivi analoghi. In risposta alla situazione economica e politica nei paesi del Mediterraneo sud-orientale, la BERS ha sviluppato un approccio progressivo per l’avvio delle sue attività che terrà conto della specificità della regione.

(2)

Secondo la relazione del Consiglio d’amministrazione al Consiglio dei governatori sull’espansione geografica delle aree operative della Banca al Mediterraneo sud-orientale, il Mediterraneo sud-orientale comprende i paesi bagnati dal Mediterraneo, nonché la Giordania, che è strettamente integrata in tale regione.

(3)

In risposta agli eventi verificatisi nel corso del 2011 nel Mediterraneo sud-orientale e a testimonianza del solido sostegno politico ed economico dell’Unione alla regione, l’8 marzo 2011 la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una comunicazione congiunta intitolata «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale». La comunicazione congiunta conteneva un’opzione per l’estensione del mandato della BERS ai paesi del vicinato meridionale, utilizzando l’esperienza maturata dalla BERS negli ultimi venti anni. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha ampiamente appoggiato i contenuti di tale comunicazione congiunta. Nella sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato — dimensione meridionale, il Parlamento europeo ha invitato la BERS a modificare il proprio statuto per partecipare al processo di assistenza finanziaria.

(4)

Nel maggio 2011 i leader del G8 hanno avviato il partenariato di Deauville per assistere i paesi del Mediterraneo sud-orientale nella loro transizione verso una società libera, democratica e tollerante e hanno invitato la BERS a estendere la sua portata geografica allo scopo di fare leva sull’esperienza maturata e sostenere la transizione di tali paesi per adottare i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato.

(5)

L’espansione delle operazioni della BERS al Mediterraneo sud-orientale riflette il sostegno dell’Unione e della comunità internazionale alla speranza, incoraggiata dalla «primavera araba», di una transizione di tale regione verso economie di mercato e società democratiche pluralistiche.

(6)

Tenendo in considerazione la fragilità delle economie dei nuovi paesi di operazione della BERS e le disparità sociali che sono state una delle cause all’origine del sommovimento della primavera araba, i rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare la stessa a concentrarsi sullo sviluppo del settore privato, al fine di contribuire altresì, attraverso il suo finanziamento, al raggiungimento di società socialmente ed ecologicamente sostenibili, come elaborato nei pertinenti obiettivi di sviluppo del millennio e in linea con l’articolo 3, paragrafo 5, e con l’articolo 21 del trattato sull’Unione europea. In particolare, i rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare il contributo della BERS alla transizione verso economie di mercato aperte, efficienti dal punto di vista energetico e socialmente inclusive, tenendo conto nel contempo del contesto sociale, di povertà e del contesto in materia di diritti civili e umani.

(7)

Con le risoluzioni 137 e 138, adottate il 30 settembre 2011, il Consiglio dei governatori della BERS ha votato a favore delle modifiche all’accordo che istituisce la BERS (l’«accordo»), necessarie per consentire alla BERS di estendere al Mediterraneo sud-orientale la portata geografica delle sue operazioni, pur mantenendo il suo impegno nei confronti dei paesi in cui opera attualmente. Tutti i governatori dell’Unione della BERS, compreso il governatore che rappresenta l’Unione, hanno votato a favore di tali modifiche.

(8)

Con la risoluzione 134, adottata il 21 maggio 2011, il Consiglio dei governatori della BERS ha sottolineato che la pianificata estensione del mandato della BERS dovrebbe avvenire senza richiedere contributi di capitale aggiuntivi ai propri azionisti.

(9)

A norma dell’articolo 56 dell’accordo, il Consiglio dei governatori della BERS deve chiedere a tutti i membri se accettano le modifiche proposte.

(10)

I rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero adoperarsi al massimo per incoraggiare la BERS a monitorare strettamente le sue operazioni, in particolare nei paesi in cui c’è una mancanza di responsabilità politica, dove sono violati i diritti civili e umani o dove persiste un elevato livello di corruzione. Inoltre, i rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero adoperarsi al massimo per garantire che i principi in materia di gestione bancaria prudenziale, trasparenza e antifrode invocati nella decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell’Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all’aumento di capitale (2) siano tenuti in considerazione nelle attività della BERS nei nuovi paesi di operazione.

(11)

I rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare la BERS nell’esercizio delle sue attività nel Mediterraneo sud-orientale, a mantenere il suo stretto collegamento con l’Unione e la sua collaborazione con la società civile, nonché a sviluppare ulteriormente la sua stretta collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le altre istituzioni di finanziamento pubbliche europee e internazionali, al fine di sfruttare appieno i relativi vantaggi comparativi. È inoltre opportuno che la BERS eviti di duplicare le attività di tali altre istituzioni di finanziamento pubbliche.

(12)

Prima di approvare un nuovo potenziale paese di operazione, la BERS dovrebbe effettuare una dettagliata valutazione tecnica delle condizioni economiche e politiche esistenti nel paese interessato che comprenda una valutazione dell’impegno di tale paese nei confronti dei principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato enunciati all’articolo 1 dell’accordo, una valutazione delle lacune di transizione e un esame delle attività di altre istituzioni finanziarie internazionali in tale paese e delle priorità in relazione alle quali la BERS può fare miglior uso delle proprie conoscenze e competenze uniche. Nella discussione di tali valutazioni, i rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare quest’ultima a tenere pienamente conto delle posizioni dell’Unione.

(13)

Nella relazione che la Commissione presenterà in conformità alla decisione n. 1219/2011/UE entro la fine della quarta revisione delle risorse di capitale per il periodo 2011-2015, la Commissione dovrebbe tenere conto dell’estensione delle attività della BERS al Mediterraneo sud-orientale.

(14)

Relativamente al contributo della BERS alla transizione dei potenziali paesi di operazione nel Mediterraneo sud-orientale verso un’economia di mercato ben funzionante, sostenibile e moderna, i rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero invitare quest’ultima a riferire ogni anno in merito alle sue prestazioni e a effettuare valutazioni esaustive del suo impatto sulla realizzazione di una tale economia in anticipo rispetto alle sue revisioni quinquennali delle risorse di capitale.

(15)

È pertanto opportuno che le modifiche dell’accordo siano approvate a nome dell’Unione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche degli articoli 1 e 18 dell’accordo con le quali si estende la portata geografica delle operazioni della BERS sono approvate a nome dell’Unione.

Il testo delle modifiche è indicato nell’allegato a fini informativi.

Articolo 2

Il governatore della BERS che rappresenta l’Unione comunica alla BERS, a nome dell’Unione, l’atto di approvazione delle modifiche.

Articolo 3

Nel quadro della relazione annuale al Parlamento europeo, il governatore della BERS che rappresenta l’Unione riferisce altresì sulle attività e sulle operazioni della BERS nel Mediterraneo sud-orientale.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2012.

(2)   GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

MODIFICHE DELL’ACCORDO CHE ISTITUISCE LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

L’articolo 1 dell’accordo che istituisce la Banca è così modificato (il testo nuovo è in corsivo):

«Articolo 1

Scopo

Nel contribuire al progresso e alla ricostruzione economica, la Banca si propone lo scopo di favorire la transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere l’iniziativa privata e l’attività imprenditoriale nei paesi dell’Europa centro-orientale che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato. Lo scopo della Banca può essere perseguito anche in Mongolia e nei paesi membri del Mediterraneo sud-orientale alle stesse condizioni, come determinato dalla Banca con voto favorevole di almeno i due terzi dei governatori, pari ad almeno i tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento contenuto nel presente accordo e nei suoi allegati a “paesi dell’Europa centro-orientale”, “paese beneficiario (o paesi beneficiari)” o “paese membro beneficiario (o paesi membri beneficiari)” include anche la Mongolia e ciascuno dei paesi del Mediterraneo sud-orientale.»

L’articolo 18 dell’accordo che istituisce la Banca è così modificato (il testo nuovo è in corsivo):

«Articolo 18

Fondi speciali

i)

La Banca può accettare di amministrare i Fondi speciali istituiti per gli scopi perseguiti dalla Banca e che rientrano nell’ambito delle sue funzioni nei paesi beneficiari e nei potenziali paesi beneficiari. Le spese di gestione di ogni Fondo speciale sono integralmente imputate al Fondo speciale medesimo.

ii)

Ai fini del punto i), il Consiglio dei governatori può, su richiesta di un membro che non sia un paese beneficiario, decidere che il membro in questione sia idoneo come potenziale paese beneficiario per tale periodo di tempo limitato e alle condizioni ritenute opportune. Tale decisione è adottata mediante voto favorevole di almeno due terzi dei governatori, rappresentanti almeno tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri.

iii)

La decisione di ammettere un membro tra i potenziali paesi beneficiari è adottata solo se il membro in questione è in grado di soddisfare i requisiti per diventare paese beneficiario. Tali requisiti sono quelli stabiliti all’articolo 1 del presente accordo, come redatto all’epoca di tale decisione o al momento dell’entrata in vigore di una modifica già approvata dal Consiglio dei governatori al momento della decisione.

iv)

Se un potenziale paese beneficiario non è diventato paese beneficiario alla fine del periodo di cui al punto ii), la Banca cessa immediatamente qualsiasi operazione speciale nel paese in questione, tranne quelle relative all’ordinata liquidazione, alla conservazione e alla tutela delle attività del Fondo speciale e al regolamento delle obbligazioni che ne sono derivate.

2.   I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere utilizzati nei paesi beneficiari e nei potenziali paesi beneficiari in qualsiasi modo, a qualsiasi condizione e secondo qualsiasi modalità compatibile con gli scopi e le funzioni dalla Banca, con le altre disposizioni applicabili del presente accordo e con l’accordo o gli accordi relativi ai Fondi stessi.

3.   La Banca adotta le norme e i regolamenti necessari per l’istituzione, la gestione e l’impiego di ogni Fondo speciale. Dette norme e detti regolamenti sono compatibili con le disposizioni del presente accordo, fatta eccezione per le disposizioni espressamente applicabili unicamente alle operazioni ordinarie della Banca.»