25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/18


DECISIONE 2012/515/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (1), modificata da ultimo dalla decisione 2011/538/PESC (2). L'EUSEC RD Congo scade il 30 settembre 2012.

(2)

Il 13 luglio 2012 il comitato politico e di sicurezza ha approvato la raccomandazione secondo cui l'EUSEC RD Congo dovrebbe essere prorogata di un anno, seguito da una fase di transizione finale di dodici mesi per il passaggio delle consegne.

(3)

È pertanto opportuno prorogare l'EUSEC RD Congo fino al 30 settembre 2013.

(4)

Occorre stabilire l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUSEC RD Congo per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013.

(5)

È altresì necessario adeguare talune disposizioni relative alle informazioni classificate dell'UE.

(6)

L'EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/565/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 11 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013.";

2)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL" prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

2.   L'AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

5.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

3)

all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene altresì un rapporto funzionale con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).";

4)

all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa si applica fino al 30 settembre 2013.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59.

(2)  GU L 236 del 13.9.2011, pag. 10.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).";