8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia

(2012/499/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 novembre 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica di Turchia sull’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 21 giugno 2012.

(2)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(3)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(5)

È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN