5.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2012

che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l’encefalite da zecche e la categoria delle malattie trasmesse da vettori

[notificata con il numero C(2012) 3241]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/492/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) elenca una serie di malattie trasmissibili da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE.

(2)

L’allegato della decisione n. 2119/98/CE cita espressamente le «malattie trasmesse da vettori» come una delle categorie di malattie trasmissibili da selezionare in modo da raccogliere informazioni uniformi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili.

(3)

L’encefalite da zecche (TBE), malattia dell’uomo trasmessa dalle zecche, provoca disabilità neurologiche a lungo termine con esito letale fino nell’1,4 % dei casi. La malattia può essere prevenuta con la vaccinazione e negli ultimi anni si è assistito a un aumento della sua incidenza e alla sua diffusione in nuove zone geografiche europee. Questi sviluppi sono probabilmente dovuti a varie cause, tra cui i cambiamenti climatici e la modifica dell’habitat delle zecche.

(4)

L’encefalite da zecche soddisfa pertanto i criteri di cui all’allegato II della decisione 2000/96/CE relativi alla selezione delle malattie trasmissibili da assoggettare a sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE ed è opportuno aggiungerla nell’elenco, che figura nell’allegato I della decisione 2000/96/CE, di malattie trasmissibili da assoggettare a questa sorveglianza epidemiologica.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(2)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.


ALLEGATO

Nell’allegato I, punto 2.5, della decisione 2000/96/CE, è aggiunto il seguente punto 2.5.5:

«2.5.5.   Malattie trasmesse da vettori

Encefalite da zecche (TBE)»