5.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/3 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2012
che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l’encefalite da zecche e la categoria delle malattie trasmesse da vettori
[notificata con il numero C(2012) 3241]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/492/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) elenca una serie di malattie trasmissibili da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE. |
(2) |
L’allegato della decisione n. 2119/98/CE cita espressamente le «malattie trasmesse da vettori» come una delle categorie di malattie trasmissibili da selezionare in modo da raccogliere informazioni uniformi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili. |
(3) |
L’encefalite da zecche (TBE), malattia dell’uomo trasmessa dalle zecche, provoca disabilità neurologiche a lungo termine con esito letale fino nell’1,4 % dei casi. La malattia può essere prevenuta con la vaccinazione e negli ultimi anni si è assistito a un aumento della sua incidenza e alla sua diffusione in nuove zone geografiche europee. Questi sviluppi sono probabilmente dovuti a varie cause, tra cui i cambiamenti climatici e la modifica dell’habitat delle zecche. |
(4) |
L’encefalite da zecche soddisfa pertanto i criteri di cui all’allegato II della decisione 2000/96/CE relativi alla selezione delle malattie trasmissibili da assoggettare a sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE ed è opportuno aggiungerla nell’elenco, che figura nell’allegato I della decisione 2000/96/CE, di malattie trasmissibili da assoggettare a questa sorveglianza epidemiologica. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla decisione n. 2119/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.
(2) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.
ALLEGATO
Nell’allegato I, punto 2.5, della decisione 2000/96/CE, è aggiunto il seguente punto 2.5.5:
«2.5.5. Malattie trasmesse da vettori
Encefalite da zecche (TBE)»