14.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2012

che modifica le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità

[notificata con il numero C(2012) 4984]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/463/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (regolamento dell’Agenzia) (2) prevede che quest’ultima (in appresso «l’Agenzia») assicuri l’adeguamento delle specifiche tecniche di interoperabilità (in appresso «STI») in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione del mercato nonché delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie.

(2)

Con decisione C(2007)3371 del 13 luglio 2007 la Commissione ha assegnato un mandato di riferimento all’Agenzia per lo svolgimento di talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale (4). Sulla base di tale mandato di riferimento, è stato chiesto all’Agenzia di rivedere le STI concernenti il materiale rotabile per l’alta velocità, i carri merci, le locomotive e il materiale rotabile per passeggeri, il rumore, l’infrastruttura, l’energia, il controllo-comando e segnalamento, l’esercizio e gestione del traffico, le applicazioni telematiche per il trasporto di merci e di passeggeri, la sicurezza nelle gallerie ferroviarie e l’accessibilità per le persone a mobilità ridotta.

(3)

Il 31 marzo 2011, l’Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla specifica relativa al registro delle infrastrutture, la procedura per dimostrare il livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI per le linee esistenti e i successivi emendamenti alle STI (ERA/REC/04-2011/INT).

(4)

Il 9 giugno 2011, il comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, ha espresso parere positivo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al registro europeo dei tipi autorizzati di veicoli ferroviari e sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa alle specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie. Facendo seguito all’adozione dei due atti della Commissione basati sui suddetti progetti, vale a dire la decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (5) e la decisione di esecuzione della Commissione 2011/665/UE, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (6), è necessario adeguare le relative STI al fine di assicurare la coerenza del complesso di norme.

(5)

Per motivi di praticità è preferibile modificare una serie di STI per mezzo di un’unica decisione della Commissione, al fine di attuare correzioni e aggiornamenti particolari nei testi giuridici. Tali correzioni e modifiche non derivano da una revisione globale delle STI né dall’estensione della loro portata geografica.

(6)

Occorre pertanto modificare le seguenti decisioni:

la decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (7), e

la decisione della Commissione 2006/860/CE, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica all’allegato A della decisione 2006/679/CE, riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (8).

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/679/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato della decisione 2006/860/CE della Commissione è modificato in conformità all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 gennaio 2013.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)   GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(4)   GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(5)   GU L 256 dell’1.10.2011, pag. 1.

(6)   GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32.

(7)   GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.

(8)   GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato della decisione 2006/679/CE (STI CR CCS) è modificato come segue:

1)

Al punto 2.2.4, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Un treno ad alta velocità o convenzionale dotato di un sistema di bordo di classe A, conformemente alla STI corrispondente, non può, per motivi riguardanti una delle due STI, essere limitato nella circolazione su una tratta ad alta velocità o convenzionale con infrastrutture dotate di un sistema di terra di classe A conformemente alla STI corrispondente»;

2)

Al punto 4.3.2.5 «Condizioni fisico-ambientali», il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le condizioni climatiche e fisico-ambientali previste dell’apparecchiatura controllo-comando prevista sul treno sono definite in riferimento all’allegato A, punto A4»;

3)

Il punto 4.3.3.3 è sostituito dal seguente:

«4.3.3.3.   Condizioni fisico-ambientali

Le condizioni climatiche e fisico-ambientali previste nell’infrastruttura saranno definite in riferimento all’allegato A, punto A5»;

4)

Alla sezione 4.8, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le informazioni da inserire nei registri di cui agli articoli 34 e 35 della direttiva 2008/57/CE sono quelle indicate nella decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (*1), e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati. (*2)

(*1)   GU L 256 dell’1.10.2011, pag. 1."

(*2)   GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32. »;"

5)

Il punto 6.2.1 «Procedure di valutazione» è modificato come segue:

a)

i capoversi ottavo e nono sono soppressi;

b)

il decimo capoverso è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione CE di verifica degli impianti di bordo e di quelli di terra, insieme al certificato di conformità, è sufficiente a garantire che un impianto di terra funzioni con un impianto di bordo dotato delle caratteristiche corrispondenti e nelle condizioni specificate nella presente STI, senza un’ulteriore dichiarazione CE di verifica per il sottosistema»;

6)

Al punto 6.2.1.3 «Valutazione durante le fasi di migrazione», è soppresso il sesto capoverso;

7)

Al punto 6.2.2.3 «Condizioni d’uso dei moduli per gli impianti di bordo e di terra», paragrafo «Omologazione dell’impianto di bordo», il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Qualora le prove dimostrino che le specifiche non sono sempre soddisfatte (ad esempio conformità alla STI solo fino ad una determinata velocità), le conseguenze per quanto concerne la conformità saranno annotate nel certificato di conformità»;

8)

Al punto 7.4.2.1 «La categoria di ciascun caso specifico è riportata nell’allegato A, appendice 1», nella tabella le motivazioni delle voci 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 e 15 sono sostituite dalle seguenti:

a)

per la voce n. 1: «Apparecchiatura del contaassi esistente»

b)

per la voce n. 3: «Pertinente nelle linee con passaggio a livello»

c)

per le voci n. 4 e 5: «Apparecchiature di circuiti di binario esistenti»

d)

per la voce n. 6: «Apparecchiatura del contaassi esistente»

e)

per la voce n. 7: «Il carico minimo per asse necessario per la derivazione di alcuni circuiti di binario è determinato in un requisito dell’EBA (Eisenbahn-Bundesamt) applicabile su alcune linee principali dell’ex Germania Orientale con circuiti di binario di 42 e 100 Hz. Nessun rinnovo. Da completare per Austria e Svezia»

f)

per la voce n. 10: «Pertinente nelle linee con passaggi a livello dotati di spire magnetiche»

g)

per la voce n. 13: «Apparecchiatura di circuiti di binario a bassa tensione esistente»

h)

per la voce n. 15: «Pertinente nelle linee con passaggio a livello»;

9)

L’allegato A è così modificato:

a)

l’appendice 1 è così modificata:

i)

la sezione 4.6 è sostituita dalla seguente:

«4.6.

Il gestore dell’infrastruttura può prevedere limiti meno restrittivi»;

ii)

la sezione 5.1.2 è sostituita dalla seguente:

«5.1.2.   Distanza bx».

La distanza bx (Fig. 1) non deve superare 4 200 mm, tranne nei casi in cui il materiale rotabile circoli esclusivamente sulle linee nelle quali è consentita una bx fino a 5 000 mm.

Il materiale rotabile su cui bx è superiore a 4 200 mm non può circolare sulle linee nelle quali non è consentita una bx superiore a 4 200 mm.

La dichiarazione CE di verifica del materiale rotabile deve contenere questa indicazione.

Sulle sezioni di nuova costruzione delle linee di categoria I, il sistema CCS di localizzazione dei treni deve consentire l’uso di materiale rotabile con bx fino a 5 000 mm.

Su altre sezioni (linee di categoria I ristrutturate o rinnovate, da una parte, o linee di categoria II o III nuove o ristrutturate o rinnovate, dall’altra), il sistema CCS di localizzazione dei treni deve consentire l’uso di materiale rotabile con bx fino a 4 200 mm. I gestori dell’infrastruttura sono invitati a cercare di consentire anche l’uso di materiale rotabile con bx fino a 5 000 mm»;

iii)

La sezione 6.1.3 è sostituita dalla seguente:

«6.1.3.   Casi specifici Austria, Germania e Belgio

Il carico per asse deve essere pari ad almeno 5 t su determinate linee»;

iv)

La sezione 6.5.5 è sostituita dalla seguente:

«6.5.5.   Caso specifico Paesi Bassi:

Oltre ai requisiti generali di cui all’allegato A, appendice 1, per i locomotori e le unità multiple possono valere requisiti aggiuntivi su circuiti di binario»;

v)

La sezione 8.2 è sostituita dalla seguente:

«8.2.   Utilizzo di freni elettrici/magnetici

8.2.1.   L’utilizzo di freni magnetici e di freni a correnti parassite è consentito solo per la frenatura d’emergenza o a treno fermo. L’utilizzo di freni magnetici e di freni a correnti parassite può essere vietato per la frenatura d’emergenza.

8.2.2.   Se consentito, i freni magnetici e i freni a correnti parassite possono essere utilizzati per la frenatura di servizio.

8.2.3.   Caso specifico Germania:

Non è consentito l’utilizzo del freno magnetico e del freno a correnti parassite nel primo carrello di un veicolo di testa, se non diversamente indicato in modo esplicito»;

b)

All’appendice 2 la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

«5   TIPI DI ALLARME E LIMITI

Il sistema HABD prevede i seguenti tipi di allarme:

allarme di surriscaldamento

allarme di rilevamento di calore

allarme di differenza termica o altro tipo di allarme»;

10)

L’allegato B è così modificato:

a)

al paragrafo «USO DELL’ALLEGATO B», il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le imprese ferroviarie che devono installare uno o più di questi sistemi sui propri treni devono fare riferimento allo Stato membro appropriato»;

b)

alla sezione «Parte 2: Radio», la frase dopo il numero 17 dell’indice è sostituita dalla seguente:

«Questi sistemi sono attualmente in uso negli Stati membri»;

11)

L’allegato C è soppresso;

12)

L’allegato E è così modificato:

a)

alla sezione «Modulo SB: esame del tipo», paragrafo 3, sesto capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, comprese tutte le informazioni specificate nella STI»;

b)

la sezione «Modulo SD: sistema di gestione della qualità della produzione» è modificata come segue:

i)

al paragrafo 4.2, secondo capoverso, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

ii)

al paragrafo 10, il nono trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

c)

la sezione «Modulo SF: verifica sul prodotto» è modificata come segue:

i)

al paragrafo 5, secondo capoverso, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

ii)

Al paragrafo 10, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

d)

alla sezione «Modulo SH2: sistema di gestione qualità totale con esame del progetto», paragrafo 10, l’ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

e)

la sezione «Modulo SG: verifica di un unico prodotto» è modificata come segue:

i)

al paragrafo 3, secondo capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

ii)

al paragrafo 8, l’ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI».


(*1)   GU L 256 dell’1.10.2011, pag. 1.

(*2)   GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32. »;»


ALLEGATO II

L’allegato della decisione 2006/860/CE (STI HS CCS) è modificato come segue:

1)

Al punto 2.2.4, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Un treno ad alta velocità o convenzionale dotato di un sistema di bordo di classe A, conformemente alla STI corrispondente, non può, per motivi riguardanti una delle due STI, essere limitato nella circolazione su una tratta ad alta velocità o convenzionale con infrastrutture dotate di un sistema di terra di classe A conformemente alla STI corrispondente»;

2)

Al punto 4.3.2.3 «Caratteristiche e prestazioni garantite di frenatura dei treni», il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Per i treni a composizione fissa la prestazione di frenatura garantita è indicata dal costruttore»;

3)

Il punto 4.3.2.5 è sostituito dal seguente:

«4.3.2.5.   Condizioni fisico-ambientali

Le condizioni climatiche e fisico-ambientali previste dell’apparecchiatura controllo-comando prevista sul treno sono definite in riferimento all’allegato A, punto A4 e punto A5.»;

4)

Al punto 4.3.2.9 «Rilevatori termici delle boccole (Hot Axle Box Detectors)», il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Questa interfaccia riguarda i sistemi HABD di classe A»;

5)

Il punto 4.3.3.4 è sostituito dal seguente:

«4.3.3.4   Utilizzo di freni elettrici/magnetici

Per garantire il corretto funzionamento dell’attrezzatura di controllo-comando di terra, l’utilizzo di freni magnetici e di freni a correnti parassite deve essere indicato con riferimento all’allegato A, appendice 1, sezione 5.2»;

6)

Alla sezione 4.8, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le informazioni da inserire nei registri di cui agli articoli 34 e 35 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sono quelle indicate nella decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011 concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (*2), e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati. (*3);

(*1)   GU L 191 del 18.7.2008, pag.1."

(*2)   GU L 256 dell’1.10.2011, pag. 1."

(*3)   GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32.» "

7)

Il punto 6.2.1 «Procedure di valutazione» è modificato come segue:

a)

i capoversi ottavo e nono sono soppressi;

b)

il decimo capoverso è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione CE di verifica degli impianti di bordo e di quelli di terra, insieme al certificato di conformità, è sufficiente a garantire che un impianto di terra funzioni con un impianto di bordo dotato delle caratteristiche corrispondenti e nelle condizioni specificate nella presente STI, senza un’ulteriore dichiarazione CE di verifica per il sottosistema.»;

8)

Al punto 6.2.1.3 «Valutazione durante le fasi di migrazione», è soppresso il sesto capoverso.

9)

Al punto 6.2.2.3.1 «Omologazione dell’impianto di bordo», il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«In caso di limitazioni all’applicabilità generale dei risultati delle prove (per esempio conformità alla STI dimostrata soltanto fino a una determinata velocità), tali limitazioni sono registrate nel certificato.»;

10)

Al punto 6.2.2.3.2 «Omologazione dell’impianto di terra», il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«In caso di limitazioni all’applicabilità generale dei risultati delle prove (per esempio conformità alla STI dimostrata soltanto fino a una determinata velocità), tali limitazioni sono registrate nel certificato.»;

11)

Il punto 7.2.8 è soppresso;

12)

Al punto 7.2.9 «Materiale rotabile con apparecchiature di protezione del treno di classe A e di classe B», il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Inoltre il sistema di classe B può essere attuato indipendentemente (o in caso di ristrutturazione o rinnovo, essere lasciato immutato), per i sistemi di classe B per i quali un STM non costituisca un’alternativa economicamente vantaggiosa, dal punto di vista del proprietario del materiale rotabile. Tuttavia, qualora non si utilizzi l’STM, l’impresa ferroviaria deve garantire che l’assenza di «interscambi» (ossia il trattamento da parte dell’ETCS delle transizioni tra la classe A e la classe B di terra) sia comunque gestita adeguatamente»;

13)

Il punto 7.2.10 è soppresso;

14)

Al punto 7.5.2.1 «La categoria di ciascun caso specifico è riportata nell’allegato A, appendice 1», nella tabella le motivazioni delle voci 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 e 17 sono sostituite dalle seguenti:

a)

per la voce n. 1: «Apparecchiatura del contaassi esistente»

b)

per la voce n. 3: «Pertinente nelle linee con passaggio a livello»

c)

per le voci n. 4 e 5: «Apparecchiature di circuiti di binario esistenti»

d)

per la voce n. 6: «Apparecchiatura del contaassi esistente»

e)

per la voce 8 Germania: «Il carico minimo per asse necessario per la derivazione di alcuni circuiti di binario è determinato in un requisito dell’EBA (Eisenbahn-Bundesamt) applicabile su alcune linee principali nell’ex-Germania Est con circuiti di binario di 42 e 100 Hz. Nessun rinnovo»

f)

per la voce 8 Austria: «Il carico minimo per asse necessario per la derivazione di alcuni circuiti di binario è determinato in un requisito per il funzionamento in condizioni di sicurezza, applicabile su alcune linee principali in Austria con circuiti di binario da 100 Hz. Nessun rinnovo»

g)

per la voce n. 11: «Pertinente nelle linee con passaggi a livello dotati di spire magnetiche»

h)

per la voce n. 14 «Apparecchiatura di circuiti di binario a bassa tensione esistente»

i)

per la voce n. 17: «Pertinente nelle linee con passaggio a livello»;

15)

L’allegato A è così modificato:

a)

l’appendice 1 è così modificata:

i)

il punto 4.6. è sostituito dal seguente:

«4.6.   Il gestore dell’infrastruttura può prevedere limiti meno restrittivi»;

ii)

il punto 5.1.2 è sostituito dal seguente:

«5.1.2.   Distanza bx

La distanza bx (Fig. 1) non deve superare 4 200 mm, tranne nei casi in cui il materiale rotabile circoli esclusivamente sulle linee nelle quali è consentita una bx fino a 5 000 mm.

Il materiale rotabile su cui bx è superiore a 4 200 mm non può circolare sulle linee nelle quali non è consentita una bx superiore a 4 200 mm.

La dichiarazione CE di verifica del materiale rotabile deve contenere questa indicazione.

Sulle sezioni di nuova costruzione delle linee di categoria I, il sistema di localizzazione dei treni CCS deve consentire l’uso di materiale rotabile con una bx fino a 5 000 mm.

Su altre sezioni (linee di categoria I ristrutturate o rinnovate, da una parte, o linee di categoria II o III nuove o ristrutturate o rinnovate, dall’altra), il sistema di localizzazione dei treni CCS deve autorizzare l’uso di materiale rotabile con una bx fino a 4 200 mm. I gestori dell’infrastruttura sono invitati a cercare di consentire anche l’uso di materiale rotabile con una bx fino a 5 000 mm»;

iii)

il punto 6.1.3 è sostituito dal seguente:

«6.1.3.   Casi specifici Austria, Germania e Belgio

Il carico per asse deve essere pari ad almeno 5 t su determinate linee»;

iv)

il punto 6.5.5 è sostituito dal seguente:

«6.5.5.   Caso specifico Paesi Bassi:

Oltre ai requisiti generali di cui all’allegato A, appendice 1, per i locomotori e le unità multiple possono valere requisiti aggiuntivi su circuiti di binario»;

v)

la sezione 8.2 è sostituita dalla seguente:

«8.2.   Utilizzo di freni elettrici/magnetici

8.2.1.   L’utilizzo di freni magnetici e di freni a correnti parassite è consentito solo per la frenatura d’emergenza o a treno fermo. L’utilizzo di freni magnetici e di freni a correnti parassite può essere vietato per la frenatura d’emergenza.

8.2.2.   Se consentito, i freni magnetici e i freni a correnti parassite possono essere utilizzati per la frenatura di servizio.

8.2.3.   Caso specifico Germania:

Non è consentito l’utilizzo del freno magnetico e del freno a correnti parassite nel primo carrello di un veicolo di testa, se non diversamente indicato in modo esplicito»;

b)

all’appendice 2 la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

«5   TIPI DI ALLARME E LIMITI

Il sistema HABD prevede i seguenti tipi di allarme:

allarme di surriscaldamento

allarme di rilevamento di calore

allarme di differenza termica o altro tipo di allarme»;

16)

l’allegato B è così modificato:

a)

al paragrafo «USO DELL’ALLEGATO B», il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Le imprese ferroviarie che devono installare uno o più di questi sistemi sui propri treni devono fare riferimento allo Stato membro appropriato.»;

b)

alla sezione «Parte 2: Radio», la frase dopo il numero 17 dell’indice è sostituita dalla seguente:

«Questi sistemi sono attualmente in uso negli Stati membri»;

17)

l’allegato C è soppresso.

18)

l’allegato E è così modificato:

a)

alla sezione «Modulo SB: esame del tipo», paragrafo 3, quinto capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, comprese tutte le informazioni specificate nella STI»;

b)

la sezione «Modulo SD: sistema di gestione della qualità della produzione» è modificata come segue:

i)

al paragrafo 4.2, secondo capoverso, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

ii)

al paragrafo 10, il nono trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

c)

la sezione «Modulo SF: verifica sul prodotto» è modificata come segue:

i)

al paragrafo 5, secondo capoverso, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

ii)

al paragrafo 10 il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

d)

alla sezione «Modulo SH2: sistema di gestione qualità totale con esame del progetto», paragrafo 10, l’ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

e)

la sezione «Modulo SG: verifica di un unico prodotto» è modificata come segue:

i)

al paragrafo 3, secondo capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»;

ii)

al paragrafo 8, l’ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il Registro dell’infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI».


(*1)   GU L 191 del 18.7.2008, pag.1.

(*2)   GU L 256 dell’1.10.2011, pag. 1.

(*3)   GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32.» »