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14.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/1 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2012
che modifica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione 2002/730/CE relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità
[notificata con il numero C(2012) 4982]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/462/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) (2) prevede che quest’ultima (in appresso «l’Agenzia») assicuri l’adeguamento delle specifiche tecniche di interoperabilità (in appresso «STI») in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione del mercato, nonché delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie. |
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(2) |
Con decisione C(2007)3371 del 13 luglio 2007 la Commissione ha assegnato un mandato di riferimento all’Agenzia per lo svolgimento di talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale (4). Sulla base di tale mandato di riferimento, è stato chiesto all’Agenzia di rivedere le STI concernenti il materiale rotabile per l’alta velocità, i carri merci, le locomotive e il materiale rotabile per passeggeri, il rumore, l’infrastruttura, l’energia, il controllo-comando e segnalamento, l’esercizio e gestione del traffico, le applicazioni telematiche per il trasporto di merci e di passeggeri, la sicurezza nelle gallerie ferroviarie e l’accessibilità per le persone a mobilità ridotta. |
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(3) |
Il 31 marzo 2011, l’Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla specifica relativa al registro delle infrastrutture, la procedura per dimostrare il livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI per le linee esistenti e i successivi emendamenti alle STI (ERA/REC/04-2011/INT). |
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(4) |
Il 9 giugno 2011, il comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, ha espresso parere positivo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al registro europeo dei tipi autorizzati di veicoli ferroviari e sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa alle specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie. Facendo seguito all’adozione dei due atti della Commissione basati sui suddetti progetti, vale a dire la decisione di esecuzione della Commissione 2011/633/UE, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (5) e la decisione di esecuzione della Commissione 2011/665/UE, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (6), è necessario adeguare le relative STI al fine di assicurare la coerenza del complesso di norme. |
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(5) |
Per motivi di praticità, è preferibile modificare una serie di STI per mezzo di un’unica decisione della Commissione, al fine di attuare correzioni e aggiornamenti particolari nei testi giuridici. Tali correzioni e modifiche non derivano da una revisione globale delle STI, né dall’estensione della loro portata geografica. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare le seguenti decisioni:
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(7) |
La decisione 2002/731/CE è stata abrogata dalla decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica all’allegato A della decisione 2006/679/CE riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (12). La decisione 2002/732/CE è stata abrogata dalla decisione 2008/217/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (13). La decisione 2002/733/CE è stata abrogata dalla decisione 2008/284/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (14). La decisione 2002/735/CE è stata abrogata dalla decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (15). La decisione 2006/66/CE è stata abrogata dalla decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — rumore» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (16). |
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(8) |
Tuttavia le decisioni 2006/860/CE, 2008/217/CE, 2008/232/CE, 2008/284/CE e 2011/229/UE recano disposizioni transitorie relative all’applicazione delle decisioni che esse abrogano in merito al mantenimento di progetti autorizzati a norma della STI incorporata in tali decisioni e di progetti di una nuova linea e di rinnovo o ammodernamento di una linea esistente che si trovano in una fase avanzata dello sviluppo o l’oggetto di un contratto di corso di esecuzione rispettivamente alla data di notifica della decisione 2006/860/CE, della decisione 2008/217/CE, della decisione 2008/232/CE, della decisione 2008/284/CE e della decisione 2011/229/UE. Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE. |
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(9) |
Il comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, nella sua sessione del 22 e 23 aprile 2004, ha convenuto di sopprimere la STI Manutenzione istituita mediante la decisione 2002/730/CE della Commissione (17), trasferendone i contenuti verso altre STI. Di conseguenza, le STI alta velocità rivedute pubblicate nel 2006 hanno incorporato il contenuto della decisione 2002/730/CE, che è pertanto opportuno abrogare a fini di chiarezza. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2002/731/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato della decisione 2002/732/CE è modificato in conformità all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
L’allegato della decisione 2002/733/CE è modificato in conformità all’allegato III della presente decisione.
Articolo 4
L’allegato della decisione 2002/735/CE è modificato in conformità all’allegato IV della presente decisione.
Articolo 5
L’allegato della decisione 2006/66/CE è modificato in conformità all’allegato V della presente decisione.
Articolo 6
La decisione 2002/730/CE è abrogata.
Articolo 7
La presente decisione si applica a decorrere dal 24 gennaio 2013.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.
(4) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.
(5) GU L 256 dell’1.10.2011, pag. 1.
(6) GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32.
(7) GU L 245 del 12.9.2002, pag. 37.
(8) GU L 245 del 12.9.2002, pag. 143.
(9) GU L 245 del 12.9.2002, pag. 280.
(10) GU L 245 del 12.9.2002, pag. 402.
(11) GU L 37 dell’8.2.2006, pag. 1.
(12) GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1.
(13) GU L 77 del 19.3.2008, pag. 1.
(14) GU L 104 del 14.4.2008, pag. 1.
(15) GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132.
ALLEGATO I
L’allegato della decisione 2002/731/CE (STI HS CCS) è modificato come segue:
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1) |
il punto 6.2. è così modificato:
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2) |
il punto 7.2.1.4 è sostituito dal seguente: «7.2.1.4. Registri I dati da fornire per i registri di cui agli articoli 34 e 35 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (*2), e nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (*3). (*1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1." |
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3) |
il punto 7.2.2.4 è soppresso; |
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4) |
il punto 7.2.3.1 è soppresso; |
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5) |
l’allegato B è così modificato:
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6) |
l’allegato C è soppresso; |
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7) |
l’allegato E è così modificato:
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(*1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
ALLEGATO II
L’allegato della decisione 2002/732/CE (STI HS INF) è modificato come segue:
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1) |
al punto 4.1.4 «Sforzi massimi sul binario (parametro 4)», paragrafo «Sforzi verticali», secondo capoverso, secondo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «si applicano le regole tecniche in uso su tali linee»; |
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2) |
al punto 4.2.3.1.3 «Gallerie di considerevole lunghezza», il quarto capoverso è sostituito dal seguente: «Inoltre, se vi sono in galleria zone specifiche dotate di marciapiede, allo scopo di consentire una più agevole evacuazione dei passeggeri verso zone d’emergenza protette o verso il camminamento laterale definito secondo le regole nazionali in vigore, l’altezza dei marciapiedi deve essere compresa tra 550 e 760 mm rispetto al piano del ferro, per garantire la compatibilità con il materiale rotabile»; |
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3) |
al punto 4.2.3.2.3 «Eccezioni in caso di esecuzione di lavori», terzo capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
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4) |
al punto 4.2.3.2.4 «Spazio laterale per i viaggiatori in caso di evacuazione di un convoglio fuori delle stazioni», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Sulle linee esistenti adattate per l’alta velocità, un siffatto spazio laterale va previsto ovunque esso sia ragionevolmente realizzabile. Qualora non possa essere ricavato spazio sufficiente, l’interruzione dello spazio di evacuazione deve essere chiaramente indicata all’inizio e alla fine della zona interessata, e gli operatori devono essere informati di questa situazione particolare»; |
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5) |
il punto 4.2.3.2.6 è soppresso; |
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6) |
al punto 4.3.1 «Linee specificamente costruite per l’alta velocità», il quinto capoverso è sostituito dal seguente: «L’applicazione di condizioni diverse da quelle necessarie per garantire le prestazioni di base della rete, deve avvenire per ciascun parametro o interfaccia, in modo omogeneo per ogni tratto di linea ad alta velocità da costruire o in progetto»; |
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7) |
al punto 4.3.2 «Linee specificamente adattate per l’alta velocità», il quinto capoverso è soppresso; |
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8) |
il punto 4.3.3.8a «Insufficienza di sopraelevazione nei binari di corsa e nei binari principali dei dispositivi d’armamento» è modificato come segue:
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9) |
al punto 4.3.3.21 «Resistenza del binario e dei dispositivi d’armamento alle spinte di frenatura e di avviamento», paragrafo «Condizione termica», primo capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
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10) |
al punto 4.3.3.23 «Effetti dei venti trasversali», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Ogni Stato membro definisce per ogni linea interoperabile le regole da applicare sia ai veicoli, sia alle infrastrutture al fine di garantire la stabilità dei veicoli sottoposti agli effetti dei venti trasversali»; |
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11) |
al punto 4.3.3.26 «Marciapiedi ad uso dei viaggiatori», paragrafo «Linee per l’alta velocità esistenti, linee specificatamente adattate per l’alta velocità e linee di raccordo», il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Se la situazione degli attuali marciapiedi non consente l’accessibilità ai viaggiatori disabili, l’impresa ferroviaria dovrà prevedere opportuni servizi di assistenza, in modo che i viaggiatori ne siano informati. Il gestore della stazione potrà prevedere:
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12) |
all’allegato B, tabella B.1, la decima riga «Registro delle infrastrutture (4.2.3.2.6)» è soppressa. |
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13) |
l’allegato D è così modificato:
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14) |
l’allegato E è sostituito dal seguente: «ALLEGATO E CARATTERISTICHE CHE DEVONO APPARIRE NEL REGISTRO DELLE INFRASTRUTTURE Le informazioni da inserire nel registro di cui all’articolo 35 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), sono quelle indicate nella decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (*2). |
ALLEGATO III
L’allegato della decisione 2002/733/CE (STI HS ENE) è modificato come segue:
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1) |
al punto 4.1.1 «Tensione e frequenza», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «La tensione ai morsetti delle sottostazioni e ai pantografi deve soddisfare l’allegato N della presente STI. La frequenza della tensione deve soddisfare l’allegato N della presente STI. Per la valutazione della conformità, cfr. l’allegato N4»; |
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2) |
al punto 4.1.2.1 «Geometria della catenaria di sistemi a corrente alternata», la nota 3 della tabella 4.2 è soppressa; |
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3) |
al punto 4.1.2.2 «Geometria della catenaria di sistemi a corrente continua», la nota 4 della tabella 4.3 è soppressa; |
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4) |
il punto 4.2.2.4 è sostituito dal seguente: «4.2.2.4. Sagoma dinamica del veicolo Le catenarie devono essere progettate in conformità dell’ingombro dinamico del veicolo. La sagoma da adottare dipende dalla categoria di linea. La valutazione della conformità deve essere eseguita nell’ambito del sottosistema energia.»; |
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5) |
il punto 4.2.2.5 è sostituito dal seguente: «4.2.2.5. Limitazione del consumo massimo di potenza La potenza installata su una linea ad alta velocità e su una linea adattata o di raccordo determina il consumo di potenza ammissibile per i treni. Pertanto, a bordo devono essere installati dispositivi di limitazione di corrente come descritto nell’allegato O della presente STI. La valutazione deve essere eseguita nell’ambito della valutazione del sottosistema materiale rotabile.»; |
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6) |
al punto 4.2.2.8 «Coordinamento della protezione elettrica», il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Il coordinamento della protezione elettrica delle sottostazioni e delle macchine di trazione è indispensabile al fine di ottimizzare l’eliminazione di eventuali cortocircuiti. (L’allegato E della presente STI riporta i requisiti applicabili).»; |
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7) |
il punto 4.2.2.10 è modificato come segue:
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8) |
il punto 4.2.2.11 è così modificato:
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9) |
al punto 4.2.3.4 «Eccezioni in caso di esecuzione di lavori», terzo capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
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10) |
il punto 4.2.3.5 è soppresso; |
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11) |
al punto 4.3.1.1 «Potenza installata», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «L’ente aggiudicatore deve dichiarare il tipo di linea in base alle sue funzioni in riferimento all’allegato F della presente STI. Il sistema di elettrificazione deve essere progettato in modo da garantire le prestazioni specificate per quanto riguarda l’alimentazione. Pertanto, il punto 4.2.2.5 contiene un requisito relativo alla limitazione del consumo di energia del sottosistema materiale rotabile.»; |
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12) |
al punto 4.3.1.4 «Frenatura a recupero», il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Nel caso di sistemi a corrente continua l’ente aggiudicatore può decidere se accettare o rifiutare il sistema di frenatura a recupero.»; |
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13) |
al punto 5.3.1.2 «Capacità di corrente», il primo capoverso è sostituito dal seguente: «La capacità di corrente dipende dalle condizioni dell’ambiente circostante cioè dalla massima temperatura ambientale e dalla velocità minima dei venti trasversali nonché dalle temperature ammissibili degli elementi della linea di contatto e dalla durata dell’azione della corrente. Per la progettazione della catenaria si devono tenere presenti i limiti delle temperature massime come specificati nell’allegato B della norma EN 50 119, versione 2001, prendendo in considerazione i dati forniti nella norma EN 50 149, versione 1999, paragrafo 4.5, tabelle 3 e 4. Un’analisi deve dimostrare che la linea di contatto è in grado di soddisfare i requisiti prestabiliti.»; |
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14) |
al punto 5.3.2.7 «Forza media di contatto e prestazioni di interazione del sistema catenaria/pantografo», il quinto capoverso è sostituito dal seguente: «Il fabbricante del pantografo deve prevedere il cambio fra le tre curve, da effettuarsi a bordo, raccogliendo le necessarie informazioni, per esempio relative all’utilizzo di pantografi di 1 950 mm o informazioni sul tipo di tensione sulla catenaria.»; |
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15) |
l’allegato D è sostituito dal seguente: «ALLEGATO D REGISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, INFORMAZIONI SUL SOTTOSISTEMA ENERGIA I dati da fornire per i registri di cui agli articoli 34 e 35 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (*2), e nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (*3). |
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16) |
all’allegato H, sezione H.3.1 «Catenarie», la nota 3 della tabella H.1 è soppressa; |
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17) |
all’allegato J, sezione J.3.1 «Catenarie», la nota 4 della tabella J.1 è soppressa; |
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18) |
l’allegato O è così modificato:
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(*1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
ALLEGATO IV
L’allegato della decisione 2002/735/CE (STI HS RST) è modificato come segue:
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1) |
alla sezione 4 «Caratteristiche del sottosistema», il terzo capoverso dell’introduzione è sostituito dal seguente: «Le caratteristiche comuni del materiale rotabile sono definite al capitolo 4 della presente STI.»; |
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2) |
al punto 4.1.1 «Sforzi massimi sul binario (BP4)», paragrafo «a) Carico dinamico», secondo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «si applicano le regole tecniche in uso su tali linee»; |
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3) |
al punto 4.1.2 «Carico sull’asse (BP10)», settimo capoverso, secondo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «si applicano le regole tecniche in uso su tali linee»; |
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4) |
al punto 4.1.4 «Sagoma del materiale rotabile (BP12)», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «La scelta della sagoma del materiale rotabile è effettuata in base agli itinerari su cui il materiale rotabile è destinato a circolare.»; |
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5) |
al punto 7.2 «Compatibilità tra materiale rotabile e altri sottosistemi», i capoversi quarto, quinto e sesto sono soppressi; |
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6) |
all’allegato E, tabella 2, è soppressa la nota seguente:
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7) |
l’allegato F è così modificato:
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8) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I I dati da fornire per il registro di cui all’articolo 34 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (*2). |
ALLEGATO V
L’allegato della decisione 2006/66/CE (STI Rumore) è modificato come segue:
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1) |
il punto 4.8.2 è sostituito dal seguente: «4.8.2. Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati. I dati da fornire per il registro di cui all’articolo 34 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (*2). |
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2) |
l’allegato B è così modificato:
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