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2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2012
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
(2012/453/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno integrare nell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (3). |
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(2) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (4). |
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(3) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione (5). |
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(4) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (6). |
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(5) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (7). |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE. |
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(7) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.
(4) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8.
(5) GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 1.
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE
del
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del … (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (6), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è così modificato:
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1. |
Il testo degli adattamenti a) e b) del punto 1 j (direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:
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2. |
al punto 1jb (decisione 2009/442/CE della Commissione) è aggiunto il seguente adattamento: «Ai fini dell’accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
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3. |
dopo il punto 1jb (decisione 2009/442/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 976/2009, (UE) n. 268/2010, (UE) n. 1088/2010, (UE) n. 1089/2010 e (UE) n. 102/2011 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il…, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L …
(2) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.
(3) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8.
(4) GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 1.
(5) GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 11.
(6) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13.
(*1) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]