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27.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2012
relativa alla conclusione dell’accordoin forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia
(2012/434/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 2012/107/UE del Consiglio (1), l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia («l’accordo») è stato firmato in data 16 dicembre 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva. |
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(2) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia è approvato a nome dell’Unione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’accordo per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (3).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 57 del 29.2.2012, pag. 43.
(2) L’accordo è stato pubblicato nella GU L 57 del 29.2.2012, pag. 44, assieme alla decisione relativa alla firma.
(3) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.