25.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2012/425/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165 e l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE al fine di includere il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (3).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE al settore dello sport.

(4)

Il regolamento (CE) n. 401/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), che è integrato nell’accordo SEE. È opportuno pertanto modificare l’accordo SEE per tenere conto del regolamento (CE) n. 401/2009.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(6)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

(4)  GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.


PROGETTO DI

DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo al fine di includere il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (2).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo al settore dello sport.

(4)

Il regolamento (CE) n. 401/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 31 dell’accordo è così modificato:

1)

l’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo 31 dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

«2.

a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea dell’ambiente, in seguito denominata “Agenzia”, e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, e al protocollo 32 dell’accordo.

c)

In conseguenza della lettera b), gli Stati EFTA prendono parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, pur senza diritto di voto, e sono coinvolti nell’attività del comitato scientifico dell’Agenzia.

d)

I termini «Stato/i membro/i» e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici.

e)

I dati ambientali forniti o generati dall’Agenzia possono essere pubblicati e sono accessibili al pubblico, purché alle informazioni di natura riservata sia applicato negli Stati EFTA lo stesso livello di protezione garantito nell’Unione.

f)

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

g)

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

h)

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.

i)

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, la parte VII dell’accordo (Disposizioni istituzionali) si applica al presente paragrafo.

j)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 401/2009, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

2)

il titolo dell’articolo 4 (Istruzione, formazione e gioventù) è sostituito dal seguente:

«Istruzione, formazione, gioventù e sport».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L

(2)  GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

(3)  GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(4)  GU L 126 del 21.5.2006, pag. 13.»;

(5)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]