21.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2012

che modifica la decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale e ai virus Simbu

[notificata con il numero C(2012) 4882]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/415/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (2) stabilisce l’elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali della specie bovina e le garanzie supplementari che devono essere fornite riguardo a specifiche malattie animali da determinati paesi terzi elencati nel suo allegato I. Essa stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di tale sperma nell’Unione.

(2)

Il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE contiene le prescrizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato in conformità alla direttiva 88/407/CEE, quale modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio (3).

(3)

Secondo le attuali prescrizioni di polizia sanitaria per la febbre catarrale figuranti nel modello di certificato sanitario dell’allegato II, parte 1, sezione A, della decisione 2011/630/UE, gli animali donatori devono soddisfare le condizioni per l’importazione di sperma bovino stabilite nel capitolo sulla febbre catarrale del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall’esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi. Ai fini della certezza del diritto, è necessario che il modello di certificato sanitario stabilisca chiaramente le prescrizioni pertinenti e le garanzie che devono essere fornite dal paese terzo esportatore a seconda della situazione epidemiologica.

(4)

L’OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi dei virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia Bunyaviridae, in passato considerata, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale.

(5)

Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l’assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dall’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE e dal modello di certificato sanitario del suo allegato II, parte 1, sezione A.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/630/UE.

(7)

Per evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono modificati in conformità all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma e di riserve di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013 conforme al modello figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(2)  GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.

(3)  GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 23.


ALLEGATO

1)

L’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se pertinente)

Garanzie supplementari

AU

Australia

 

È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.5.4.1 del certificato figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A.

CA

Canada (1)

 

 

CH

Svizzera (2)

 

 

CL

Cile

 

 

GL

Groenlandia

 

 

HR

Croazia

 

 

IS

Islanda

 

 

NZ

Nuova Zelanda

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

US

Stati Uniti

 

È obbligatoria la garanzia supplementare di cui al punto II.5.4.1 del certificato figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A.

2)

Nella parte 1 dell’allegato II, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Modello 1 — Certificato sanitario valido per l’importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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(1)  Il certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, (unicamente per lo sperma originario del Canada) adottata in conformità all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.

(2)  I certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell’allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.»