21.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2012

che modifica gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell’Unione

[notificata con il numero C(2012) 4816]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/414/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (2) stabilisce, nell’allegato I, l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di embrioni di animali domestici della specie bovina («gli embrioni»). Essa fissa anche le garanzie complementari che alcuni paesi terzi elencati in detto allegato devono fornire riguardo a specifiche malattie degli animali.

(2)

La decisione 2006/168/CE stabilisce inoltre che gli Stati membri devono autorizzare le importazioni di embrioni conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nei modelli di certificati veterinari riportati negli allegati II, III e IV della stessa decisione.

(3)

Le prescrizioni zoosanitarie per la febbre catarrale figuranti nei modelli di certificati sanitari degli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE sono basate sulle raccomandazioni del capitolo 8.3 sulla febbre catarrale del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall’esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi.

(4)

L’OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi ai virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia Bunyaviridae, in passato considerata, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale.

(5)

Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l’assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dall’allegato I della decisione 2006/168/CE e dai modelli di certificati sanitari degli allegati II, III e IV.

(6)

Tra l’Unione e alcuni paesi terzi sono stati inoltre conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per l’importazione di embrioni nell’Unione. Pertanto, per motivi di coerenza, nei casi in cui tali accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla decisione 2006/168/CE.

(7)

La situazione zoosanitaria della Svizzera è equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro importati nell’Unione da tale paese terzo siano accompagnati da un certificato veterinario redatto in conformità al modello di certificato utilizzato all’interno dell’UE per gli scambi di embrioni di animali domestici della specie bovina riportato nell’allegato C della direttiva 89/556/CEE. Tale certificato dovrebbe tenere conto degli adeguamenti previsti dall’allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativo alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (3).

(8)

A norma della direttiva 89/556/CEE, anche la Nuova Zelanda è stata riconosciuta come paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri per le importazioni di embrioni concepiti in vivo.

(9)

È quindi opportuno che gli embrioni concepiti in vivo prelevati in Nuova Zelanda e importati nell’Unione da tale paese terzo siano accompagnati da un certificato semplificato redatto conformemente al certificato zoosanitario appropriato figurante nell’allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (4) adottato in conformità all’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (5), approvata dalla decisione 97/132/CE del Consiglio (6).

(10)

La decisione 2007/240/CE della Commissione (7) stabilisce che i vari certificati veterinari, sanitari e zoosanitari richiesti per l’importazione nell’Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale siano basati sui modelli standard di certificato veterinario figuranti nell’allegato I. Per motivi di coerenza e semplificazione della normativa dell’Unione, è necessario che i modelli di certificati veterinari figuranti negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE tengano conto della decisione 2007/240/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE.

(12)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri continuano ad autorizzare l’importazione dai paesi terzi di partite di embrioni di animali domestici della specie bovina accompagnate da un certificato veterinario rilasciato entro il 31 maggio 2013 conforme ai modelli figuranti negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(2)  GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19.

(3)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(4)  GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38.

(5)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

(6)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(7)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.


ALLEGATO

Gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Codice ISO

Paese terzo

Certificato veterinario applicabile

AR

Argentina

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

AU

Australia

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

CA

Canada

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

CH

Svizzera (1)

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

HR

Croazia

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

IL

Israele

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

MK

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2)

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

NZ

Nuova Zelanda (3)

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

US

Stati Uniti

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per le importazioni di embrioni concepiti in vivo di animali domestici della specie bovina, prelevati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del consiglio

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ALLEGATO III

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del consiglio

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ALLEGATO IV

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall’autorità competente del paese di esportazione

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(1)  Per gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro, i certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera sono riportati nell’allegato C della direttiva 89/556/CEE, con gli adeguamenti stabiliti dall’allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

(2)  Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(3)  Per gli embrioni concepiti in vivo, il certificato da utilizzare per le importazioni dalla Nuova Zelanda è quello figurante nell’allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (solo per gli embrioni prelevati in Nuova Zelanda), adottata conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio.