17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure che l’Italia intende adottare a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

(2012/394/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 20 settembre 2011, ricevuta dalla Commissione il 21 settembre 2011, l’Italia ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, volte a integrare, aggiornare e modificare le misure attualmente in vigore, approvate dalla Commissione con decisione del 25 giugno 2007 (2).

(2)

La Commissione ha verificato, entro un termine di tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

(3)

Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo italiano.

(4)

L’elenco modificato degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dall’Italia è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Italia è stata avviata una consultazione di ampio respiro sulle modifiche all'elenco precedente.

(5)

La Commissione ha constatato che i nuovi eventi elencati nelle misure adottate dall'Italia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6)

Il gran premio di motociclismo MotoGP è un evento che gode di una notevole popolarità in tutta Italia e attira l’interesse anche di coloro che non lo seguono abitualmente proprio per la partecipazione di piloti e case costruttrici italiane a un torneo di grande importanza internazionale. Inoltre, è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(7)

Le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto e pallavolo cui partecipa la squadra nazionale italiana oltre a soddisfare il criterio della partecipazione della squadra nazionale a un torneo di importanza internazionale generano un notevole interesse in tutta Italia anche fra coloro che non seguono abitualmente queste discipline sportive; inoltre, sono tradizionalmente trasmesse dalla televisione gratuita e attirano un grande numero di telespettatori.

(8)

Le partite di Coppa del Mondo di rugby cui partecipa la squadra nazionale italiana oltre a soddisfare il criterio della partecipazione della squadra nazionale a un torneo di importanza internazionale hanno una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo sport.

(9)

Le partite del torneo Sei Nazioni di rugby cui partecipa la squadra nazionale italiana oltre a soddisfare il criterio della partecipazione della squadra nazionale a un torneo di importanza internazionale hanno una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo sport. Inoltre, sono tradizionalmente trasmesse dalla televisione gratuita e attirano un numero sempre maggiore di telespettatori.

(10)

Le semifinali e la finale della Coppa Davis e della Fed Cup cui partecipa la squadra nazionale italiana oltre a soddisfare il criterio della partecipazione della squadra nazionale a un torneo di importanza internazionale hanno una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo sport.

(11)

La finale e le semifinali del torneo tennistico Internazionali d’Italia cui partecipano tennisti italiani oltre alla partecipazione di atleti italiani a un torneo di importanza internazionale hanno anche una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse di coloro che non seguono abitualmente questo sport, in parte in conseguenza dell’ubicazione dell’evento. La speciale risonanza di questo evento è confermata dal numero di telespettatori, che dimostra come l’interesse del pubblico e la passione per questa disciplina sportiva siano evidentemente aumentati negli ultimi anni.

(12)

I Campionati del mondo di ciclismo su strada (categoria uomini professionisti) hanno una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse di coloro che non seguono abitualmente questo tipo di evento, anche per la partecipazione di atleti italiani; inoltre, sono tradizionalmente trasmessi dalla televisione gratuita e attirano un grande numero di telespettatori.

(13)

Il primo spettacolo della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano gode di una speciale risonanza in tutta Italia; attira l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo tipo di evento; ha una specifica importanza culturale in Italia, generalmente riconosciuta, in particolare in quanto catalizzatore dell’identità culturale italiana.

(14)

Il Concerto di Capodanno trasmesso dal Teatro La Fenice di Venezia ha una speciale rilevanza in tutta Italia e attira l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo tipo di evento; ha una specifica importanza culturale in Italia, in particolare in quanto catalizzatore dell’identità culturale italiana; è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(15)

Le misure dell’Italia appaiono proporzionate per giustificare, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso degli spettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società, una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 del TFUE..

(16)

Le misure notificate dall’Italia sono inoltre compatibili con le regole unionali di concorrenza nella misura in cui la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi citati è basata su criteri oggettivi (copertura obbligatoria) che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(17)

La proporzionalità generale delle misure notificate dall’Italia si fonda su diversi fattori. In primo luogo, l’abbassamento dal 90 % all’80 % della soglia della copertura obbligatoria della popolazione per gli organismi di radiodiffusione televisiva qualificati aumenta la proporzionalità delle misure in quanto aumenta il numero di organismi potenzialmente abilitati. Poi, è stato istituito un meccanismo per la risoluzione delle dispute fra organismi di radiodiffusione per quanto riguarda la definizione delle modalità tecniche di radiodiffusione televisiva e il pagamento di compensi ragionevoli per le sublicenze di diritti esclusivi di radiodiffusione. In terzo luogo, l’entrata in vigore delle misure italiane definitive sarà posticipata al 1o settembre 2012, per evitare di influire negativamente su eventuali negoziati in corso. Da ultimo, le misure notificate dall’Italia contengono disposizioni riguardo alle situazioni in cui gli eventi elencati sono acquistati da organismi di radiodiffusione televisiva non abilitati, per garantire provvedimenti appropriati per le sublicenze di diritti a favore di organismi abilitati, nonché riguardo a situazioni in cui non si presentano acquirenti abilitati per gli eventi elencati, per garantire che l'organismo di radiodiffusione televisiva non abilitato possa esercitare i propri diritti ed evitare che l'evento elencato non sia affatto trasmesso.

(18)

La Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le misure in via di adozione notificate dall’Italia e ha presentato i risultati di questa verifica durante la riunione del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 2010/13/UE. Nel corso della riunione il comitato ha adottato un parere favorevole,

DECIDE:

Articolo unico

1.   Le misure che l’Italia intende adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, notificate alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della medesima direttiva, sono compatibili con il diritto dell’Unione.

2.   Le misure, nella versione adottata dall’Italia in via definitiva, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo l’adozione a livello nazionale e la notifica alla Commissione. Ciò costituisce la pubblicazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  2007/475/CE: Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 180 del 10.7.2007, pag. 5).


ALLEGATO

Pubblicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

I provvedimenti adottati dall'Italia, da pubblicare a norma dell'articolo 14 della direttiva 2010/13/UE, figurano nei seguenti estratti della delibera n. 131/12/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 marzo 2012:


«DECIDE:

Articolo unico

1.   L'Autorità approva definitivamente la lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportata negli Allegati A e B, che costituiscono parti integranti della presente delibera.

2.   La presente delibera entra in vigore dal 1o settembre 2012 ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità e, per il solo Allegato A, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Roma, 15 marzo 2011 (1)

Il presidente

Corrado CALABRÒ

Il commissario relatore

Nicola D’ANGELO

Il commissario relatore

Antonio MARTUSCIELLO

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il segretario generale

Roberto VIOLA»

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

«ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 131/12/CONS DEL 15 MARZO 2012

LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETÀ DI CUI È ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN CHIARO

(ai fini dell'efficacia comunitaria)

Articolo 1

Eventi di particolare rilevanza per la società

1.   La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2.   Ai fini della presente lista:

A.

Per “evento di particolare rilevanza per la società” si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a)

l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;

b)

l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;

c)

l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo intemazionale di grande rilievo;

d)

l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

B.

Per “emittente qualificata”: un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione italiana in grado di assicurare ad almeno l'80 % della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari.

Articolo 2

Lista degli eventi e condizioni di esercizio dei diritti di trasmissione

1.   L'Autorità stabilisce la seguente lista ài eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80 % della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari:

a)

le Olimpiadi estive ed invernali;

b)

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

c)

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

d)

tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa in competizioni ufficiali;

e)

la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f)

il Giro d'Italia;

g)

il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;

h)

il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP;

i)

le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

j)

gii incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;

k)

la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Intemazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;

l)

il campionato mondiale di ciclismo su strada;

m)

il Festival della musica italiana di Sanremo;

n)

la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano;

o)

il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

2.   Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale.

3.   Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi di cui al paragrafo 1 vengano acquisiti da un'emittente non qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatone, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al paragrafo 1.

4.   Qualora nessun'emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1.

5.   L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, con propria delibera, la lista di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Procedura relativa alle controversie

1.   Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 2, paragrafo 1, rispetto alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione e della corresponsione di un equo compenso per la cessione in sub-licenza di diritti esclusivi di trasmissione, si applica la disciplina procedurale prevista dal regolamento allegato alla decisione n. 352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento m capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, essendo inteso per “Direzione” la Direzione servizi media e per “Direttore” il Direttore della Direzione servizi media.»


(1)  Questo è un refuso, leggi 15 marzo 2012, come nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie generale — n. 92 del 19 aprile 2012.