17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/47


DECISIONE 2012/391/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/279/PESC (1) che proroga l'EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 maggio 2013.

(2)

L'importo di riferimento finanziario attuale copre il periodo fino al 31 luglio 2012.

(3)

La decisione 2010/279/PESC dovrebbe pertanto essere modificata per includere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 13 della decisione 2010/279/PESC è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 luglio 2011 è di 54 600 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012 è di 60 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013 è pari a 56 870 000 EUR.

2.   L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto. Fatta salva l’approvazione della Commissione, il capomissione può concludere accordi tecnici con il comando regionale/le nazioni guida della PRT e gli attori internazionali schierati in Afghanistan per quanto riguarda la messa a disposizione della missione di attrezzature, servizi e locali, in particolare quando lo richiedono le condizioni di sicurezza.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL AFGHANISTAN, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre, e tengono conto dello schieramento del personale nei comandi regionali e nelle PRT.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.