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14.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
recante modifica della decisione 2009/12/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca
[notificata con il numero C(2012) 4712]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2012/385/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 2009/12/CE (2) della Commissione sono stati autorizzati sei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca. |
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(2) |
La Danimarca ha dichiarato che lo sviluppo dell’apparecchio automatico, AutoFOM, in una versione chiamata «versione III» rende auspicabile il suo uso e la sua taratura nei macelli danesi. È quindi necessario ottenere la formula per questo nuovo metodo. |
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(3) |
La Danimarca ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di dissezione, indicano i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (3). |
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(4) |
Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/12/CE. |
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(6) |
Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2009/12/CE è modificata come segue:
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1) |
All’articolo 1 è aggiunta la seguente lettera g):
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2) |
L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione 2009/12/CE è aggiunta la seguente parte 7:
« Parte 7
STRUMENTO AUTOMATICO AD ULTRASUONI (AutoFOM III)
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1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «AutoFOM III». |
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2. |
L’apparecchio è munito di sedici trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Carometec A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra. |
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3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
Ŷ = 72,05017 – (1,31831 × R2P5) – (0,37231 × R2P10) – (0,36672 × R2P11) + (0,03146 × R3P3) + (0,05058 × R3P5) – (0,02641 × R4P8) – (0,06667 × R4P10) – (0,27698 × R4P11) dove: Ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa, R2P5, R2P10, R2P11, R3P3, R3P5, R4P8, R4P10 and R4P11 — sono le variabili misurate dall’apparecchio AutoFOM III. |
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4. |
La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dalla Danimarca alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (*1).
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg. |