11.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2012

che abroga la decisione 2010/285/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

(2012/369/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2009, con la decisione 2010/285/UE (1), adottata a seguito di una proposta formulata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che il disavanzo programmato della pubblica amministrazione per il 2009 era pari al 3,7 % del PIL e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato, mentre per lo stesso anno era previsto un debito pubblico lordo pari al 74,2 % del PIL, al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato (2).

(2)

Il 2 dicembre 2009, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (3), su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato una raccomandazione alla Germania nella prospettiva di porre termine, entro il 2013, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

L’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati dispone che la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l’applicazione della procedura. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzi della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile ed entro il 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

(4)

Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, è opportuno che il Consiglio adotti una decisione sulla base di dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni (5).

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Germania prima del 1o aprile 2012 e le previsioni della primavera 2012 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito:

dopo essersi attestato al 3,2 % del PIL nel 2009 e al 4,3 % del PIL nel 2010, il disavanzo della pubblica amministrazione è stato ridotto all’1 % del PIL nel 2011, vale a dire al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, due anni prima del termine massimo stabilito dal Consiglio. Tale miglioramento è stato favorito da condizioni cicliche favorevoli, da un mercato del lavoro solido, dall’abbandono graduale di misure di stimolo, dagli sforzi di risanamento di bilancio e dal venir meno dell’impatto una tantum sul disavanzo dell’anno precedente esercitato dalle misure di stabilizzazione del settore finanziario,

in base al programma di stabilità tedesco per il 2012 il disavanzo dovrebbe rimanere all’1 % del PIL nel 2012 e scendere a ½ % del PIL nel 2013, dati in linea di massima corrispondenti alle previsioni dei servizi della Commissione, che prevedevano un disavanzo dello 0,9 % del PIL per il 2012 e dello 0,7 % del PIL per il 2013. Pertanto, il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli nettamente inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL. Inoltre, secondo le previsioni dei servizi della Commissione, il disavanzo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee sarà pari allo 0,4 % del PIL nel 2012 e allo 0,3 % del PIL nel 2013. Nel frattempo, si stima che il tasso di crescita della spesa pubblica, al netto delle misure discrezionali, nel 2012 si attesti al di sopra del parametro di riferimento per la spesa, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (6), e che nel 2013 lo rispetti,

il rapporto debito-PIL è aumentato di 8,6 punti percentuali raggiungendo l’83,0 % nel 2010, in particolare in seguito al trasferimento di attività deteriorate a cosiddette bad bank, nel quadro della stabilizzazione del settore finanziario. Dopo una contrazione all’81,2 % del PIL nel 2011, secondo il programma di stabilità il debito pubblico lordo dovrebbe aumentare nuovamente, raggiungendo l’82,0 % del PIL nel 2012 in seguito alle misure di stabilizzazione nella zona euro, per poi ridursi all’80 % del PIL nel 2013 e continuare a scendere negli anni successivi. Quanto esposto corrisponde in linea di massima alle previsioni dei servizi della Commissione in merito al rapporto debito-PIL, stimato all’82,2 % nel 2012 e all’80,7 % nel 2013, che non tengono conto di eventuali introiti legati alla liquidazione di bad bank.

(6)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo dev’essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(7)

Il Consiglio ribadisce che, a partire dall’anno successivo alla correzione del proprio disavanzo eccessivo, la Germania sta attraversando un triennio di transizione (2012-2014), nel corso del quale gli obblighi previsti dal criterio del debito devono essere ritenuti soddisfatti se il paese compie sufficienti progressi per allinearsi al parametro di riferimento per la riduzione del debito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. Il risanamento di bilancio che la Germania ha previsto nel proprio programma di stabilità è in linea con un progresso sufficiente verso il rispetto del parametro di riferimento della riduzione del debito al termine del periodo di transizione.

(8)

A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Germania è stato corretto e la decisione 2010/285/UE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Germania è stato corretto.

Articolo 2

La decisione 2010/285/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 38.

(2)  Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 3,2 % del PIL e al 74,4 % del PIL.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(5)  In linea con le «Specifiche sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza», approvate dal Consiglio in data 24 gennaio 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

(6)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.