11.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2012
che abroga la decisione 2010/285/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania
(2012/369/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 dicembre 2009, con la decisione 2010/285/UE (1), adottata a seguito di una proposta formulata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che il disavanzo programmato della pubblica amministrazione per il 2009 era pari al 3,7 % del PIL e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato, mentre per lo stesso anno era previsto un debito pubblico lordo pari al 74,2 % del PIL, al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato (2). |
(2) |
Il 2 dicembre 2009, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (3), su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato una raccomandazione alla Germania nella prospettiva di porre termine, entro il 2013, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
(3) |
L’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati dispone che la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l’applicazione della procedura. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzi della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile ed entro il 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4). |
(4) |
Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, è opportuno che il Consiglio adotti una decisione sulla base di dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni (5). |
(5) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Germania prima del 1o aprile 2012 e le previsioni della primavera 2012 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito:
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(6) |
A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo dev’essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(7) |
Il Consiglio ribadisce che, a partire dall’anno successivo alla correzione del proprio disavanzo eccessivo, la Germania sta attraversando un triennio di transizione (2012-2014), nel corso del quale gli obblighi previsti dal criterio del debito devono essere ritenuti soddisfatti se il paese compie sufficienti progressi per allinearsi al parametro di riferimento per la riduzione del debito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. Il risanamento di bilancio che la Germania ha previsto nel proprio programma di stabilità è in linea con un progresso sufficiente verso il rispetto del parametro di riferimento della riduzione del debito al termine del periodo di transizione. |
(8) |
A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Germania è stato corretto e la decisione 2010/285/UE dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Germania è stato corretto.
Articolo 2
La decisione 2010/285/UE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 125 del 21.5.2010, pag. 38.
(2) Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 3,2 % del PIL e al 74,4 % del PIL.
(3) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(4) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(5) In linea con le «Specifiche sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza», approvate dal Consiglio in data 24 gennaio 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
(6) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.