4.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

(2012/353/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova (1) è entrato in vigore il 1o gennaio 2008.

(2)

L’11 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica moldova su modifiche di detto accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova. I negoziati sono stati condotti a buon fine e il 22 marzo 2012 è stato siglato un accordo fra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova («l’accordo»).

(3)

È opportuno che l’accordo sia firmato, con riserva della sua conclusione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 334 del 19.12.2007, pag. 169.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.