28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2012

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese

(2012/343/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   APERTURA

(1)

Il 19 aprile 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia presentata il 7 marzo 2011 da Solae Europe SA («il denunciante»), che rappresenta una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale di alcuni concentrati di proteine di soia dell’Unione (3). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

2.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori e i rappresentanti della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura.

(4)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(5)

Tutte le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

(6)

Dato il numero elevato di produttori esportatori e di importatori indipendenti dell’Unione, nell’avviso di apertura è stato previsto il campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e gli importatori indipendenti dell’Unione sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo 1o gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 (periodo dell’inchiesta, PI). Anche le autorità della RPC sono state consultate sul campionamento dei produttori esportatori.

2.1.   CAMPIONAMENTO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

(7)

Venti produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento e hanno accettato di collaborare entro i termini fissati. I volumi di vendita UE dichiarati da questi (gruppi) di produttori esportatori rappresentavano circa il 90 % delle importazioni interessate durante il periodo dell’inchiesta. Il livello di cooperazione è stato quindi considerato elevato.

(8)

Dato il numero elevato di (gruppi di) produttori esportatori che si sono dichiarati disposti a collaborare, si è ritenuto necessario costituire un campione di produttori esportatori.

(9)

La Commissione ha selezionato, come previsto dall’articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione così selezionato era inizialmente costituito da due gruppi di società collegate, rappresentanti tra l’altro cinque singoli produttori e il 40-50 % del volume delle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’UE durante il periodo dell’inchiesta. Dopo che sono pervenute informazioni indicanti la possibilità che questi due gruppi fossero da considerare come un’entità unica ai fini dell’imposizione di un dazio antidumping (cfr. considerando 41), il campione è stato ampliato inserendo un terzo gruppo di produttori esportatori, il che lo ha portato a rappresentare dal 45 % al 60 % delle importazioni cinesi. Come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità cinesi sono state consultate sulla selezione iniziale e sul successivo ampliamento del campione. Due produttori esportatori collegati hanno sollevato obiezioni sull’ampliamento del campione, sostenendo che sarebbe stato meglio, dovendo ampliare il campione, includere loro nel campione come terzo gruppo di produttori esportatori. Va sottolineato che, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il nuovo campione proposto era costituito dai tre gruppi di produttori esportatori UE con il maggior volume di vendite nell’UE del prodotto in esame durante il PI. Inoltre, il volume delle vendite UE del prodotto in esame durante il PI dei due produttori collegati che hanno sostenuto che avrebbero dovuto essere selezionati come terzo gruppo è stato molto modesto, inferiore al 10 % del volume del terzo gruppo selezionato. Pertanto, è stato confermato che la rappresentatività del campione ampliato era meglio assicurata dai tre gruppi proposti. Non sono state sollevate altre obiezioni.

2.2.   CAMPIONAMENTO DEGLI IMPORTATORI

(10)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate, dato il numero elevato di importatori dichiaratisi disposti a cooperare è stato deciso di procedere a un campionamento per gli importatori indipendenti.

(11)

Sette importatori indipendenti, rappresentanti il 20 % del totale delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione, hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tre importatori, rappresentanti il 17 % circa del totale delle importazioni dalla RPC e quasi il 90 % delle importazioni degli importatori che hanno collaborato, sono stati selezionati per il campione. Come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito alla selezione del campione. Non sono state sollevate obiezioni. Uno degli importatori inseriti nel campione ha interrotto la sua collaborazione e non ha risposto al questionario.

2.3.   RISPOSTE AL QUESTIONARIO E VERIFICHE

(12)

Per consentire ai gruppi di produttori esportatori della RPC costituenti il campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato loro i necessari moduli di richiesta. A questo riguardo, due gruppi di società inclusi nel campione hanno chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, mentre il restante gruppo di società facente parte del campione ha chiesto il TI a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(13)

I moduli per la richiesta di TEM/TI sono stati inviati anche a (gruppi di) produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno espresso l’intenzione di chiedere un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

(14)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori del campione e ai produttori esportatori non inclusi nel campione che avevano espresso l’intenzione di chiedere un esame individuale, al denunciante e agli altri produttori noti dell’Unione, agli importatori inclusi nel campione e a tutti gli utilizzatori noti.

(15)

Dopo aver chiesto informazioni a produttori dei possibili paesi di riferimento Brasile, Israele e Stati Uniti d’America (USA), sono stati inviati questionari anche ai produttori che hanno offerto di collaborare in Brasile e in Israele ai fini della determinazione del valore normale per le società alle quali non è stato possibile concedere il TEM (cfr. i considerando da 60 a 64).

(16)

Hanno risposto a tutte le domande del questionario i tre gruppi di produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, un produttore brasiliano, un produttore israeliano, un produttore dell’Unione (con uno stabilimento in Belgio e uno in Danimarca), due (su tre) importatori inclusi nel campione e quattro utilizzatori dell’UE. Un altro produttore brasiliano ha fornito risposte incomplete.

(17)

Inoltre, sono pervenute domande di esame individuale (EI) ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, da un produttore esportatore non incluso nel campione («richiedente A») e da un gruppo di produttori esportatori collegati non inclusi nel campione (congiuntamente «richiedente B») (4). Dopo aver analizzato le informazioni comunicate dalle parti incluse nel campione e queste richieste, compresi i questionari debitamente compilati, si è ritenuto che il numero di (gruppi di) produttori esportatori da esaminare nel solo campione era così elevato che EI supplementari avrebbero rappresentato un onere eccessivo e impedito la conclusione dell’inchiesta a tempo debito. Ai richiedenti è stato quindi comunicato che la loro richiesta di esame individuale era stata respinta.

(18)

Il richiedente B ha contestato la decisione di non accettare la sua richiesta di EI e ha sostenuto che questo rifiuto sarebbe contrario all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e all’articolo 6.10 dell’accordo antidumping (ADA), come interpretato di recente dall’organo di conciliazione dell’OMC nel caso «elementi di fissaggio» (5). In secondo luogo, tale decisione sarebbe in contrasto con il principio fondamentale della proporzionalità.

(19)

Per quanto riguarda il primo argomento, l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e l’articolo 6.10 dell’ADA autorizzano esplicitamente l’autorità inquirente a non accettare le richieste di EI se il numero di esportatori e/o produttori è così elevato da rendere inattuabile una decisione in tal senso. La relazione dell’organo di appello dell’OMC nel caso «elementi di fissaggio» ha chiarito che le richieste di EI devono «di norma» essere accettate a meno che ciò comporti un «onere indebito» (6). In questo caso, la verifica delle risposte al questionario e delle risposte ai moduli di richiesta di TEM dei richiedenti l’EI comporterebbe indagini in loco presso una società (richiedente A), e altre due società (quelle che fanno parte del richiedente B). Nel corso di tali inchieste in loco dovrebbero essere verificati il rispetto delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), e i dati comunicati da queste entità relativi a struttura, costi (compresi i costi di produzione e gli acquisti), vendite e redditività. In considerazione del numero elevato di soggetti già esaminati nel campione, l’aggiunta di un altro richiedente avrebbe comportato un onere indebito e avrebbe seriamente pregiudicato la possibilità di completare l’inchiesta nei tempi previsti. Pertanto, la decisione di non accettare le richieste di esame individuale è giustificata dalle norme in vigore e non viola il principio di proporzionalità.

(20)

Dopo essere stato informato che un EI sarebbe troppo oneroso, il richiedente B ha proposto di ritirare la propria richiesta di TEM se fosse stato deciso di esaminare la sua richiesta di TI. Facendo presente di aver effettuato solo una piccola operazione di esportazione durante il PI e che non avrebbe più chiesto il TEM, il richiedente B ha sostenuto che la Commissione non avrebbe bisogno di effettuare una verifica in loco nella RPC per determinare il dumping e che sarebbe sufficiente verificare quell’unica operazione di esportazione e la risposta al questionario del denunciante nell’UE. Su tale base, l’esportatore ha sostenuto che la concessione di un esame individuale non sarebbe gravosa.

(21)

Tuttavia, se fosse concesso l’EI, una verifica in loco del richiedente B sarebbe necessaria, dal momento che senza una verifica in loco nella RPC dei due produttori del gruppo non potrebbe essere esclusa l’esistenza di altre vendite all’UE durante il PI. Tale verifica sarebbe indebitamente gravosa data la dimensione del campione, composto da tre grandi gruppi di società. La richiesta è stata pertanto respinta.

(22)

La decisione di non accettare le richieste di trattamento individuale è stata mantenuta. In considerazione dei motivi di cui sopra, si è definitivamente deciso di non accogliere le richieste di esame individuale, in quanto questo renderebbe l’inchiesta indebitamente gravosa e impedirebbe il completamento dell’inchiesta nei tempi previsti.

(23)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione in via provvisoria del dumping, del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio da esso derivante e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori esportatori della RPC:

Gushen Biological Technology Group Co., Ltd. e società collegate, Dezhou

Shandong Crown Soya Protein Co., Ltd. e società collegate, Shenxian, Qingdao, Yucheng

Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd. e società collegate, Liaocheng, Qingdao

b)

Produttore dell’Unione:

Solae Europe, con impianti di produzione in:

Belgio, Ieper (Solae Belgium), e

Danimarca, Aarhus (Solae Denmark)

c)

Produttori del paese di riferimento:

Bremil Industria De Produtos Alimenticios Ltda., Arroio do Meio

Solae do Brasil Ind. Com. Alimentos Ltda., Esteio, Sao Paulo

3.   PERIODO DELL’INCHIESTA

(24)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 («periodo dell’inchiesta» o PI). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

4.   CONCLUSIONI NELLA FASE INTERMEDIA

(25)

Nella fase intermedia si è ritenuto che l’istituzione di misure provvisorie non sarebbe appropriata, tenuto conto in particolare della necessità di analizzare ulteriormente il nesso di causalità tra le importazioni in dumping di taluni concentrati di proteine di soia dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(26)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(27)

La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. Oltre alle verifiche indicate nel considerando 23, un’ulteriore verifica è stata effettuata presso la sede di Kerry a Bristol, Regno Unito, uno degli importatori e utilizzatori di proteine di soia che hanno collaborato all’inchiesta.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   PRODOTTO IN ESAME

(28)

Il prodotto in esame è stato definito nell’avviso di apertura come concentrati di proteine di soia, contenenti in peso almeno il 65 % di proteine (N × 6,25), calcolato su sostanza secca escludendo le vitamine, i minerali, gli aminoacidi e gli additivi alimentari aggiunti, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») e attualmente classificati sotto i codici NC ex 2106 10 20 , ex 2106 90 92 , ex 2309 90 10 , ex 2309 90 99 (ex 2309 90 96 dal 1o gennaio 2012) ed ex 3504 00 90 .

(29)

La definizione citata comprende due principali gruppi di prodotti: i) i concentrati di proteine di soia («CPS» o «concentrati», comprendenti concentrati semplici/di base e concentrati ulteriormente trasformati), con tenore proteico superiore al 65 % ma inferiore al 90 %; ii) le proteine di soia isolate («PSI» o «isolati»), con tenore proteico pari o superiore al 90 %.

(30)

È stato anche accertato che, mentre il semplice concentrato è un prodotto di base a scarso valore aggiunto, gli isolati e i concentrati trasformati richiedono una trasformazione più sostanziale e sono di conseguenza prodotti a più elevato valore aggiunto.

(31)

La definizione del prodotto di cui sopra comprende anche i concentrati semplici (non trasformati) per mangimi, prodotti nell’UE nel periodo considerato da uno stabilimento del denunciante situato in Francia e da un’altra società, ADM, con sede nei Paesi Bassi.

(32)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha chiesto che fosse modificata la definizione del prodotto eliminando i concentrati destinati all’alimentazione animale. Il denunciante si è opposto all’approccio proposto nel documento intermedio e ha sostenuto che l’esclusione dei dati dell’impianto francese chiuso nel 2009 (ossia a metà del periodo considerato) ha portato a un’incoerenza nei dati restanti (che comprendono ancora i dati ADM). Di conseguenza, le vendite e la quota di mercato dei produttori UE del prodotto oggetto dell’inchiesta sono state artificialmente gonfiate.

(33)

Il denunciante ha sostenuto che, data la domanda relativamente stabile, parte della produzione dello stabilimento francese di Solae è stata ripresa, dopo la chiusura nel 2009, dal suo concorrente nell’UE, ADM. Di conseguenza, l’aver ignorato i dati dello stabilimento francese ha portato a un confronto fuorviante dei dati del 2008, quando ADM deteneva soltanto una piccola quota del mercato dei concentrati per l’alimentazione animale, con i dati del PI, quando la quota di mercato di AMD era molto maggiore.

(34)

In particolare, il denunciante ha trasmesso informazioni sulle differenze tecniche e chimiche tra i concentrati per l’alimentazione animale da una parte e gli altri concentrati e isolati dall’altra. Inoltre, per questi sottogruppi sono utilizzati canali di distribuzione diversi e i concentrati per l’alimentazione animale rientrano in un codice NC diverso da quello degli altri concentrati (destinati all’alimentazione umana) e isolati.

(35)

Dopo la presentazione della denuncia, un esportatore ha contestato la richiesta di limitare la definizione del prodotto. Questo esportatore aveva però frainteso la richiesta e ritenuto che dovessero essere esclusi tutti i concentrati di proteine di soia, mentre in realtà la richiesta si riferiva ai soli CPS per l’alimentazione animale. Inoltre, l’esportatore non ha dato spiegazioni fattuali del perché la richiesta sarebbe infondata.

(36)

Si osserva anche che, sulla base delle informazioni raccolte durante l’inchiesta, le importazioni di concentrati di proteine di soia per l’alimentazione animale rappresentano meno dell’1 % del totale delle importazioni cinesi nell’Unione del prodotto in esame (come inizialmente definito).

(37)

Tenuto conto di quanto sopra, e in particolare delle chiare differenze tecniche, chimiche e di mercato, si ritiene opportuno limitare il campo del prodotto escludendo i concentrati di proteine di soia semplici dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali. Pertanto, il prodotto in esame è costituito dai concentrati di proteine di soia, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti in peso almeno il 65 % di proteine (N × 6,25), calcolato su sostanza secca escludendo le vitamine, i minerali, gli aminoacidi e gli additivi alimentari aggiunti, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») e attualmente classificati sotto i codici NC ex 2106 10 20 , ex 2106 90 92 ed ex 3504 00 90 .

(38)

Il prodotto in esame è utilizzato principalmente nell’industria alimentare in prodotti a base di carne e sostitutivi della carne. Altri usi alimentari riguardano le salse per insalata, le minestre, i preparati in polvere per bevande, le barrette energetiche, i succedanei del latte, i dolci surgelati, le guarnizioni di panna montata, le formule per lattanti, il pane, i cereali per la prima colazione, le paste alimentari ecc. Date le sue funzionalità, il prodotto in esame ha anche alcune applicazioni specifiche (adesivi, asfalti, resine, prodotti per la pulizia, cosmetici, inchiostri, cuoio, vernici, rivestimenti di carta, pesticidi e fungicidi, materie plastiche, poliesteri e fibre tessili).

(39)

Nonostante alcune differenze nelle possibili applicazioni finali, i diversi tipi del prodotto in esame, concentrati e isolati, condividono tutti le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono quindi considerati come un prodotto unico.

2.   PRODOTTO SIMILE

(40)

Il prodotto in esame e certi concentrati di proteine di soia prodotti e venduti sul mercato interno della RPC e sul mercato interno del Brasile, utilizzato come paese di riferimento, e certi concentrati di proteine di soia prodotti e venduti nell’Unione dall’industria dell’Unione sono risultati avere le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti simili conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   RELAZIONE TRA IL GRUPPO SINOGLORY E IL GRUPPO GUSHEN

(41)

I produttori esportatori costituenti il campione erano Shandong Crown Soya Protein Co. Ltd. e società collegate («gruppo Crown»), Gushen Biological Technology Group Co. Ltd. e società collegate («gruppo Gushen») e Sinoglory Health Food Co. Ltd. e società collegate («gruppo Sinoglory»). Nella fase iniziale dell’inchiesta, si è ritenuto che il gruppo Gushen e il gruppo Sinoglory avrebbero dovuto essere considerati esportatori collegati. Tuttavia, a seguito delle spiegazioni fornite dagli esportatori interessati, è stato infine deciso di considerare i gruppi Gushen e Sinoglory come entità separate ai fini della presente inchiesta.

2.   TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM)

(42)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del suddetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.

(43)

Per comodità di riferimento si riassumono qui di seguito i criteri in questione:

1.

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

2.

i documenti contabili sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali e sono di applicazione in ogni caso;

3.

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4.

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5.

le operazioni di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(44)

Il gruppo Crown e il gruppo Sinoglory hanno chiesto il TEM.

(45)

Per i gruppi Crown e Sinoglory la Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato, presso le sedi delle società interessate, le informazioni contenute nei moduli di richiesta TEM e tutte le altre informazioni ritenute necessarie.

(46)

L’inchiesta ha stabilito che i due gruppi non rispondevano ai criteri per ottenere il MET di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(47)

In particolare, le società di entrambi i gruppi non rispondevano ai criteri 1, 2 e 3.

PRIMO GRUPPO

(48)

Nel caso di un gruppo, un produttore non rispondeva al primo criterio in quanto aveva l’obbligo di vendere tutti i suoi prodotti sul mercato internazionale. Anche se la società ha sostenuto che questa disposizione non era vincolante, in effetti la società non ha mai venduto sul mercato interno (tranne una modesta quantità nel 2007). Quanto al secondo criterio, sono stati constatati vari problemi contabili per i due produttori del gruppo. Inoltre, una delle società del gruppo non ha presentato il modulo di richiesta del TEM e una società del gruppo affittava parte dei suoi terreni senza registrare nei suoi conti le corrispondenti entrate, dato che per questi pagamenti non erano state rilasciate fatture o ricevute. Quando si è trasferita in un nuovo sito di produzione e parte dei suoi impianti sono stati messi fuori servizio, non è stata effettuata alcuna verifica della riduzione di valore. Infine, quando una delle società del gruppo ha acquistato un nuovo terreno, ha ottenuto un aiuto pubblico da utilizzare per indennizzare gli abitanti che hanno dovuto trasferirsi. Tuttavia, questo contributo non è stato utilizzato per questo, ma per ridurre il costo dei diritti di uso del suolo. Per quanto riguarda il criterio 3, i due produttori del gruppo hanno scambiato materie prime provenienti da un fornitore comune senza documentazione o registrazioni adeguate, sulla base di accordi informali senza aggiustamenti per le differenze di prezzo o pagamento di diritti, il che costituisce una forma di baratto. Inoltre, un produttore ha potuto utilizzare per diversi anni a titolo gratuito i terreni appartenenti al suo azionista di maggioranza. Secondo la società, questo è stato possibile perché i relativi diritti di uso del suolo erano stati acquistati a prezzi molto bassi dalla società madre nel quadro della sua privatizzazione.

(49)

A seguito della comunicazione delle conclusioni dettagliate sulle richieste di TEM e della divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo ha ribadito quanto già sostenuto in precedenza, ossia che uno dei due produttori non dovrebbe essere considerato giuridicamente collegato al resto del gruppo. Al proposito, si è però accertato che i due produttori seguivano una strategia commerciale e industriale coordinata con il resto del gruppo, comprese le pratiche di baratto di cui al considerando 48. L’argomento è stato quindi respinto.

(50)

Il gruppo ha anche sostenuto che la restrizione delle vendite per uno dei suoi produttori era menzionata solo nel proprio statuto e non nella licenza commerciale o nel certificato di approvazione. Secondo la società, la restrizione non era quindi vincolante. È stato inoltre affermato che la società che non aveva presentato un modulo di richiesta del TEM non era una società di produzione né una società commerciale, ma un agente di pagamento e che il gruppo ha fatto del suo meglio per fornire tutte le informazioni disponibili.

(51)

Tuttavia, come si è detto, il produttore in questione si è chiaramente attenuto a questa restrizione. Inoltre, lo statuto fa parte dei documenti che sono sottoposti all’approvazione delle autorità quando la società è costituita e quindi è chiaro che il contenuto di questi documenti è la base dell’effettiva attività dell’impresa. Infine, la società che non ha presentato un modulo di richiesta del TEM è risultata in realtà coinvolta in alcuni aspetti collegati all’esportazione del prodotto in questione e avrebbe quindi dovuto presentare un modulo di richiesta del TEM. Pertanto, entrambi gli argomenti sono respinti.

SECONDO GRUPPO

(52)

Anche uno dei produttori esportatori dell’altro gruppo era soggetto a una limitazione delle vendite (il 70 % della sua produzione era destinato all’esportazione) e quindi non rispettava il primo criterio. Quanto al secondo criterio, sono emersi alcuni problemi concernenti il deprezzamento degli attivi e cambiamenti dei principi contabili. Quanto al terzo criterio, il valore attribuito ai due terreni nei conti di una delle società varia notevolmente e si ritiene che, acquistando un terreno a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, la società abbia beneficiato di un sussidio dissimulato. Un’altra società del gruppo ha beneficiato per un anno di una locazione gratuita di un terreno e ha acquisito i diritti di uso del suolo a un prezzo inferiore al valore di mercato. Infine, alcune garanzie intragruppo non sono state indicate nelle note dei conti, in violazione della norma IAS 24.

(53)

Dopo la comunicazione delle conclusioni dettagliate sul TEM e la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo ha sostenuto che di fatto le vendite dei due produttori non erano soggette ad alcuna limitazione. Secondo le società, il fatto che i rispettivi volumi di esportazioni corrispondessero alle limitazioni fissate nello statuto era dovuto esclusivamente all’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato delle proteine di soia. Esse hanno sottolineato che queste disposizioni restrittive erano state eliminate da tali testi subito dopo il PI. Inoltre, per quanto riguarda il secondo criterio, il gruppo ha sostenuto che, a parte lievi errori contabili, aveva rispettato pienamente i principi contabili generalmente riconosciuti in Cina, che è tenuto a rispettare più che le norme IAS. Per quanto riguarda i diritti di uso del suolo, secondo il gruppo il diverso valore dei due terreni era dovuto ai costi di livellamento di uno di essi. Infine, è stato sottolineato che la locazione gratuita di un altro terreno era dovuta a ritardi amministrativi nell’acquisizione dei diritti di uso del suolo e che, in ogni caso, il valore dell’esenzione era irrilevante rispetto al reddito operativo della società.

(54)

Per quanto riguarda il primo criterio, lo statuto fa parte dei documenti presentati alle autorità e approvati quando la società è costituita. Il fatto che la società abbia rispettato le limitazioni delle vendite è dovuto all’esistenza di un obbligo in tal senso ed è evidente che il contenuto di tali documenti costituisce la base dell’effettiva attività della società. Inoltre, va sottolineato che l’eliminazione delle limitazioni dallo statuto è avvenuta dopo il periodo dell’inchiesta ed è pertanto irrilevante ai fini dell’inchiesta. Quanto al secondo criterio, è apparso chiaro che l’accuratezza e l’affidabilità delle registrazioni non potevano essere confermate. Inoltre, i documenti contabili della società dovrebbero essere sottoposti a revisione secondo i principi contabili internazionali, cosa che non ha potuto essere confermata durante la verifica. Per quanto riguarda il terzo criterio, durante la verifica in loco non sono state presentate prove dei costi di livellamento del terreno in questione. Infine, indipendentemente dalle spiegazioni avanzate, resta il fatto che una delle società ha avuto in locazione gratuita il suo terreno per un certo periodo di tempo e quindi ha fruito di una sovvenzione. Le osservazioni presentate non hanno quindi permesso di modificare le conclusioni relative al TEM. Tali conclusioni sono pertanto confermate.

3.   TRATTAMENTO INDIVIDUALE (TI)

(55)

Come prevede l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, salvo nei casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riassumono qui di seguito i criteri in questione:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,

la maggior parte delle azioni appartiene a privati, i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato,

le operazioni di cambio sono effettuate ai tassi di mercato,

l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione delle misure qualora ai singoli esportatori siano concesse aliquote di dazio diverse.

(56)

Solo il gruppo Gushen ha chiesto il TI. La domanda è stata esaminata e non sono emersi elementi indicanti che l’impresa non rispondesse ai criteri summenzionati. Si è pertanto concluso che era possibile concedere il TI al gruppo Gushen.

(57)

Una valutazione è stata effettuata anche per i gruppi Crown e Sinoglory, dato che a queste società non è stato concesso il TEM. In entrambi i casi, non sono emersi elementi indicanti che le società non rispondessero ai criteri summenzionati. Si è pertanto concluso che a entrambi i gruppi di società poteva essere concesso il TI.

(58)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha espresso il proprio disaccordo sulla concessione del TI ai gruppi esportatori inclusi nel campione. Tuttavia, poiché non sono state istituite misure, non è stato necessario esaminare ulteriormente la questione.

4.   VALORE NORMALE

(59)

Come indicato al considerando 46, il TEM non è stato concesso ai due gruppi inclusi nel campione che lo avevano chiesto. Il terzo gruppo incluso nel campione non aveva chiesto il TEM. Pertanto, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale per tutti i gruppi è stato stabilito in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento.

a)    Paese di riferimento

(60)

Nell’avviso di apertura del procedimento, la Commissione ha annunciato che intendeva scegliere gli Stati Uniti d’America come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e ha invitato le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(61)

Sono pervenute alcune osservazioni e altri paesi sono stati proposti in alternativa, in particolare il Brasile e Israele. La principale obiezione contro la scelta degli USA come paese di riferimento è stata che negli USA il prodotto in esame sarebbe ottenuto da semi di soia geneticamente modificati, diversamente che nella RPC. L’uso di semi di soia geneticamente modificati potrebbe avere come conseguenza che il prodotto sia utilizzato da utenti e/o industrie di trasformazione diversi. Un produttore esportatore ha inoltre osservato che la controllata americana del denunciante ha una posizione dominante sul mercato statunitense, il che le permette di gonfiare i prezzi di vendita interni.

(62)

Tenuto conto delle osservazioni ricevute, la Commissione ha chiesto la collaborazione di tutti i produttori noti di concentrati di proteine di soia del Brasile, di Israele e degli Stati Uniti ponendo loro una serie di domande riguardanti la produzione, le vendite e i mercati locali e chiedendo se sarebbero stati disposti a fornire informazioni più dettagliate sui costi e sui prezzi nel caso in cui il loro paese fosse stato scelto come paese di riferimento. Un solo produttore statunitense e due produttori brasiliani hanno risposto fornendo le informazioni richieste e offrendo ulteriore cooperazione. Successivamente, un produttore israeliano ha inviato una risposta completa al questionario. La Commissione ha inoltre cercato di ottenere con altri mezzi informazioni su questi mercati e su altri potenziali mercati.

(63)

Le informazioni così raccolte sono state attentamente esaminate. È stato confermato che il prodotto statunitense è prevalentemente a base di semi di soia geneticamente modificati, diversamente da quelli della RPC, del Brasile o di Israele. Tuttavia, non si è potuto trarre alcuna conclusione quanto all’incidenza di questa differenza nella principale materia prima sulle caratteristiche, gli impieghi, i costi o il prezzo del prodotto. Inoltre, nonostante un dazio sulle importazioni del 14 %, in Brasile sono stati importati ingenti volumi di concentrati di proteine di soia, in concorrenza con la produzione locale. In effetti, i due produttori brasiliani, che hanno entrambi offerto la loro collaborazione, rappresentano i tre quarti circa del consumo del prodotto in esame in Brasile, mentre il mercato statunitense appare nettamente dominato da due grandi produttori nazionali, di cui soltanto uno si è dichiarato disposto a collaborare. Pertanto, sebbene la dimensione totale del mercato statunitense sia superiore, è sembrato che in Brasile vi fossero condizioni di maggiore concorrenza, con due grandi produttori nazionali e consistenti importazioni. Inoltre, nel complesso, il volume delle vendite sul mercato interno dei produttori brasiliani che hanno collaborato all’inchiesta è risultato dello stesso ordine di grandezza del volume delle vendite all’UE dei produttori cinesi costituenti il campione, con gamme di prodotti comparabili. Infine, il mercato interno brasiliano è risultato notevolmente più ampio di quello israeliano.

(64)

Sulla base di quanto precede il Brasile è stato scelto come paese di riferimento. Questa scelta è confermata.

b)    Determinazione del valore normale

(65)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori è stato stabilito in base alle informazioni verificate ricevute dai produttori del paese di riferimento. Se non sono state effettuate vendite sul mercato interno del paese di riferimento di tipi di prodotti nel corso di normali operazioni commerciali o se non sono stati venduti tipi di prodotti simili, il valore normale è stato calcolato come previsto dall’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(66)

Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, i calcoli sono stati affinati per tener conto anche delle osservazioni presentate dalle parti interessate.

5.   PREZZO ALL’ESPORTAZIONE

(67)

I produttori esportatori hanno esportato verso l’Unione o direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate situate nella RPC. Il prezzo all’esportazione è stato pertanto stabilito come previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione dei prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(68)

Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, i calcoli sono stati affinati per tener conto anche delle osservazioni presentate dalle parti interessate.

6.   CONFRONTO

(69)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Opportuni adeguamenti per le spese relative a sconti, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costi del credito, imposte indirette sono stati concessi in tutti i casi in cui sono stati ritenuti ragionevoli, precisi e suffragati da prove verificate.

7.   MARGINI DI DUMPING

(70)

I margini di dumping definitivi sono stati espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(71)

Per ciascuno dei tre gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, è stato determinato un margine di dumping individuale in base al confronto tra la media ponderata del valore normale nel paese di riferimento e la media ponderata del prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(72)

Per le società che hanno collaborato non incluse nel campione il margine di dumping è stato calcolato come la media dei tre gruppi di società.

(73)

Dato l’elevato livello di collaborazione all’inchiesta (le società che hanno collaborato rappresentavano nel PI il 90 % circa di tutte le importazioni dalla RPC), il margine per l’intero paese relativo alle società che non hanno collaborato è stato stabilito in base ai margini più elevati accertati per i gruppi di società facenti parte del campione.

(74)

Su questa base, i livelli di dumping definitivi sono stati fissati come segue:

Società

Margine di dumping

Gruppo Crown

59,4  %

Gruppo Gushen

55,8  %

Gruppo Sinoglory

67,0  %

Società che hanno collaborato non comprese nel campione

61,3  %

Altre società

67,0  %

D.   PREGIUDIZIO

1.   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(75)

A seguito della revisione della definizione del prodotto (esclusione dei concentrati per l’alimentazione animale), una società — ADM, dei Paesi Bassi, la cui produzione è limitata ai concentrati per l’alimentazione degli animali — non è più considerata parte dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, solamente il denunciante (Solae) ha fabbricato il prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Solae possiede attualmente due stabilimenti di produzione nell’UE: uno in Belgio, che produce isolati di proteine di soia, e un altro in Danimarca, che produce concentrati di proteine di soia (CPS di base e concentrati trasformati ad alto valore per i quali il CPS di base serve come prodotto intermedio). Un altro impianto di produzione di Solae situato a Bordeaux, in Francia, che ha prodotto e commercializzato solo concentrati semplici per l’alimentazione animale, è stato chiuso all’inizio del 2009.

(76)

Per quanto riguarda la produzione nell’UE, l’inchiesta ha rivelato che il processo di produzione di Solae si basa esclusivamente su un tolling agreement con la società madre svizzera Solae Europe. In base a questo contratto, Solae Belgium e Solae Denmark trasformano le materie prime fornite da Solae Europe contro un corrispettivo per il servizio prestato. In questo processo Solae Europe resta il solo proprietario delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti.

(77)

Poiché la proprietà delle materie prime e dei prodotti finiti resta di questa sola parte, i tolling agreements differiscono sul piano giuridico dagli altri contratti di produzione. Tuttavia, nel caso in questione, il valore aggiunto da tali società nell’UE ammonta a oltre il 50 % del costo di produzione. Questa quota di valore aggiunto riflette anche gli investimenti tecnologici e finanziari effettuati nell’Unione. Il valore netto di tali investimenti nell’UE è significativo e l’industria impiega un numero considerevole di persone nell’Unione.

(78)

Va anche notato che le operazioni di tolling nell’UE costituiscono «l’ultima trasformazione sostanziale» e, in quanto tali, conferiscono ai prodotti l’origine UE.

(79)

Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che un’attività economica come quella esercitata nell’UE da Solae Belgium e Solae Denmark può essere minacciata da pratiche di dumping e che quindi una protezione è giustificata, quale che sia la natura giuridica di tale attività (tolling agreement o altra forma di contratto di produzione). Atteso quanto sopra, è stato deciso di considerare Solae Belgium e Solae Denmark produttori dell’Unione che fanno parte dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(80)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, un esportatore ha osservato che le società operanti in regime di tolling non possono essere considerate produttori dell’Unione e non hanno titolo a partecipare a inchieste antidumping. L’esportatore ha asserito che, poiché la proprietà delle materie prime e dei prodotti finiti resta di Solae Europe, società con sede in Svizzera (quindi al di fuori dell’UE), Solae Belgium e Solae Denmark non possono essere considerati produttori dell’Unione e beneficiare di protezione contro le pratiche di dumping.

(81)

L’esportatore ha fatto notare che in casi precedenti, come quello concernente le importazioni di sacchi e sacchetti di plastica originari della RPC (7), le istituzioni hanno deciso di escludere due società cinesi da un campione di produttori esportatori perché non avevano prodotto esse stesse una grande quantità dei prodotti esportati dichiarati, ma li avevano in realtà trasformati per altri produttori esportatori.

(82)

Va osservato che la situazione del caso cui si riferisce l’esportatore non è paragonabile a quella del caso in questione. In primo luogo, le società cinesi nel caso ricordato dei sacchi e sacchetti di plastica avevano una produzione propria (non per conto terzi, ma il volume delle vendite di questi prodotti era troppo scarso perché le società potessero essere incluse nel campione), mentre nell’attuale situazione Solae Belgium e Solae Denmark operano esclusivamente nel quadro di un tolling agreement.

(83)

Inoltre, mentre Solae Belgium e Solae Denmark sono interamente di proprietà di Solae Europe, per le società cinesi escluse dal campione l’inchiesta non ha stabilito alcuna relazione di proprietà con altri produttori esportatori per i quali trasformavano i prodotti.

(84)

Nelle sue osservazioni l’esportatore si è anche riferito a un’altra inchiesta precedente, relativa alle importazioni di glicina originaria della Repubblica popolare cinese (8), in cui la Commissione ha considerato alcune società cinesi come operatori commerciali e non come produttori, perché le attività da esse svolte sono risultate non avere carattere di produzione.

(85)

Si rileva a questo proposito che neppure il caso della glicina suffraga l’argomento dell’esportatore, perché in quel caso le società cinesi esportatrici effettuavano semplicemente alcune operazioni di trasformazione che non modificavano la composizione chimica o le caratteristiche fisiche del prodotto. Si tratta di una situazione completamente diversa da quella in esame, in cui le operazioni condotte dalle società UE trasformano i semi o i fiocchi di soia in proteine di soia e non solo modificano la composizione chimica o le caratteristiche fisiche del materiale ma aggiungono anche un valore significativo al prodotto finale.

(86)

L’esportatore ha inoltre sostenuto che il centro del processo decisionale per l’intera produzione in regime di tolling nell’Unione si trova esclusivamente all’interno di un’impresa non UE e che il destino delle società operanti in tolling è completamente ed esclusivamente dipendente dalla società madre svizzera. L’esportatore ha aggiunto che in un altro caso, riguardante le importazioni di acetato di vinile originarie degli USA (9), la Commissione ha escluso un produttore UE dalla definizione di industria dell’Unione per via del suo collegamento con una società di un paese interessato.

(87)

Un’altra parte ha suggerito che nell’analizzare la questione del tolling arrangement e del suo carattere di attività produttiva, dovrebbero essere considerate questioni quali l’ubicazione della sede sociale, il centro di interesse e l’impegno nei riguardi del mercato UE, analogamente a quanto si fa quando si analizzano le società collegate per definire l’industria dell’Unione.

(88)

In effetti, Solae come gruppo ha legami strutturali con la società madre svizzera e altri rapporti societari con altre imprese americane. Non è una novità nei procedimenti antidumping che società con una forte presenza dell’UE abbiano collegamenti strutturali, finanziari o societari al di fuori dell’UE. Tuttavia, l’esistenza di questi collegamenti strutturali e societari al di fuori dell’UE non è tale da inficiare la conclusione secondo cui i denuncianti possono essere considerati produttori UE.

(89)

Va osservato che questi argomenti sarebbero pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base e della definizione dell’industria dell’Unione solo nel caso in cui Solae Europe fosse una società di un paese interessato, ossia in questo caso della RPC. Poiché non è così, l’argomento dell’esportatore è irrilevante.

(90)

Inoltre, la proprietà del materiale utilizzato e/o del prodotto finito non è il criterio determinante per definire un produttore dell’Unione. Se il tolling agreement è giuridicamente diverso dagli altri contratti di produzione, le società che operano nel quadro di questo regime possono essere considerate produttori dell’Unione.

(91)

Questo approccio è coerente con la linea seguita in precedenti casi dalle istituzioni, ad esempio nel riesame in previsione della scadenza concernente le importazioni di alcole furfurilico originario della RPC (10).

(92)

Si ricorda che nel presente caso il valore aggiunto dalle società dell’UE ammonta a oltre il 50 % del costo di fabbricazione. Questa quota di valore aggiunto riflette gli investimenti tecnologici e finanziari effettuati nell’Unione. Il valore netto di questi investimenti è rilevante e l’industria impiega un numero considerevole di persone nell’Unione.

(93)

In conclusione, Solae Belgium e Solae Denmark sono considerati produttori dell’Unione che fanno parte dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito designati come «industria dell’Unione».

(94)

La produzione totale dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base è stata stabilita in base alle risposte al questionario del denunciante.

(95)

Dato che l’industria dell’UE è composta da un solo produttore, i dati che seguono sono presentati in forma indicizzata al fine di tutelare la riservatezza, in conformità all’articolo 19 del regolamento di base.

2.   CONSUMO DELL’UNIONE

(96)

Il consumo dell’Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite della produzione in regime di tolling dell’industria dell’Unione destinata al mercato dell’Unione, al volume delle importazioni nel mercato dell’Unione (dati Eurostat), e alle stime del denunciante.

(97)

I codici NC che coprono alcuni concentrati di proteine di soia coprono una gamma più ampia di prodotti, non soltanto il prodotto in esame. Sulla base di un’ampia ricerca e della conoscenza del mercato, il denunciante ha stimato il valore e il volume delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione. Queste stime sono state esaminate nel corso dell’inchiesta e sono considerate attendibili. I servizi della Commissione non hanno ricevuto osservazioni, con una proposta alternativa, che potrebbero mettere in discussione l’uso di queste stime ai fini della presente inchiesta.

(98)

Una delle parti ha sostenuto che il metodo utilizzato per calcolare le importazioni non è stato sufficientemente spiegato, ma non ha dato ragione di questa critica. La parte ha criticato l’approccio della Commissione senza tuttavia proporre un’alternativa più adatta o più affidabile. È stato principalmente criticato il fatto che la parte non abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni. Si ricorda che la versione non riservata della denuncia, in cui è indicato dettagliatamente il metodo di esclusione, era disponibile nel fascicolo non riservato fin dall’inizio del procedimento.

(99)

Si ricorda che i servizi della Commissione hanno confrontato i dati che figurano nella denuncia e non hanno rilevato nulla che potesse infirmare la validità del metodo adottato. Inoltre, poiché le parti non hanno proposto un altro metodo di esclusione, le loro osservazioni sono state ritenute infondate.

(100)

Nel corso del periodo considerato la domanda sul mercato dell’Unione è diminuita dell’8 %. Più precisamente, il consumo dell’Unione è rimasto stabile tra il 2007 e il 2008, è diminuito dell’8 % nel 2009 e si è mantenuto stabile nel PI.

Tabella 1

Consumo dell’Unione

2007

2008

2009

PI

Volume (t)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

100

92

92

Fonte:

risposte al questionario dell’industria dell’Unione e stime del denunciante basate su dati Eurostat

3.   IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO

a)    Volume

(101)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato del 15 % durante il periodo considerato e ha raggiunto 20 117 tonnellate nel PI. Più precisamente, le importazioni dalla RPC sono rimaste stabili tra il 2007 e il 2008, per poi aumentare di 26 punti percentuali nel 2009, anno in cui hanno raggiunto il livello massimo. Le importazioni dalla RPC sono diminuite di circa 9 punti percentuali nel PI.

Tabella 2

 

2007

2008

2009

PI

Volume delle importazioni in dumping dal paese interessato (t)

17 495

17 557

22 017

20 117

Indice (2007 = 100)

100

100

126

115

Quota di mercato indicizzata delle importazioni in dumping dal paese interessato

100

100

136

125

Fonte:

stime del denunciante basate su dati Eurostat

b)    Quota di mercato delle importazioni in esame

(102)

L’indice che riflette l’andamento della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC è aumentato del 25 % nel corso del periodo considerato. È rimasto stabile tra il 2007 e il 2008, ma è aumentato del 36 % nel 2009. Nel PI è diminuito di 11 punti percentuali.

c)    Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(103)

Il prezzo medio all’importazione è aumentato complessivamente del 37 % nel periodo considerato. Più precisamente, è aumentato inizialmente del 48 % tra il 2007 e il 2008, per poi scendere nel 2009 di 11 punti percentuali e mantenersi a questo livello nel PI. Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è stato nel PI di 1 569 EUR per tonnellata.

Tabella 3

 

2007

2008

2009

PI

Prezzo cif delle importazioni dalla RPC (EUR/t)

1 149

1 704

1 570

1 569

Indice (2007 = 100)

100

148

137

137

Fonte:

stime del denunciante basate su dati Eurostat

ii)   Undercutting dei prezzi

(104)

Ai fini dell’analisi dell’undercutting dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita del produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, aggiustata per tener conto, in particolare, del costo del credito, delle spese di spedizione, di imballaggio e per commissioni, a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei corrispondenti prezzi cif degli esportatori dalla RPC che hanno collaborato praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, aggiustata in modo da comprendere tutti i costi di sdoganamento, ossia dazi e spese successive all’importazione (prezzo allo sbarco).

(105)

Dal confronto è emerso che durante il PI i prezzi delle importazioni del prodotto in esame erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione di circa il 12 %.

Società

Undercutting

Gruppo Crown

11,1  %

Gruppo Gushen

9,6  %

Gruppo Sinoglory

15,0  %

(106)

Una delle parti ha osservato che naturalmente il livello di undercutting dei prezzi è stato calcolato solo per il PI e che i livelli precedenti non sono noti. Secondo questa parte, tuttavia, dato che tra il 2007 e il PI i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati ben più che i prezzi dell’industria dell’Unione, si potrebbe dedurre che l’undercutting è diminuito.

(107)

Infatti, è noto che, mentre tra il 2007 e il PI i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati del 37 %, i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati soltanto del 15 % (cfr. considerando 119) Di conseguenza, è chiaro che, per quanto riguarda i prezzi medi, tra il 2007 e il PI il divario tra i prezzi cinesi e i prezzi UE si è ridotto.

4.   SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(108)

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni in dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e gli indici economici che possono aver influito sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo considerato.

(109)

Ai fini dell’analisi del pregiudizio, gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti sulla base delle informazioni tratte dalla risposta completa al questionario del denunciante, debitamente verificata.

a)    Produzione

(110)

La produzione dell’Unione è diminuita del 14 % tra il 2007 e il PI. Più precisamente, si è ridotta dell’8 % nel 2008, per poi diminuire ulteriormente di altri 15 punti percentuali nel 2009. Tra il 2009 e il PI si è però registrato un netto miglioramento, con un aumento della produzione di 9 punti percentuali.

Tabella 4

 

2007

2008

2009

PI

Produzione (t)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

92

77

86

Fonte:

risposte al questionario

b)    Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(111)

La capacità di produzione dei produttori dell’Unione si è mantenuta stabile nel corso del periodo considerato.

Tabella 5

 

2007

2008

2009

PI

Capacità di produzione (t)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo della capacità

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

92

77

86

Fonte:

risposte al questionario

(112)

L’indice che riflette l’utilizzo della capacità è diminuito del 14 % nel periodo considerato. Tra il 2007 e il 2008 è diminuito dell’8 % e di altri 15 punti percentuali nel 2009. Nel PI è poi aumentato di 9 punti percentuali. La tendenza del tasso di utilizzo riflette l’evoluzione della produzione nel corso del periodo considerato, dato che la capacità di produzione è rimasta stabile.

(113)

Va osservato che, nonostante una diminuzione complessiva, nel PI l’utilizzo della capacità è rimasto relativamente elevato ed è stato superiore all’80 %.

c)    Volume delle vendite

(114)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato UE nel periodo considerato è diminuito dell’8 %. Le vendite sono diminuite del 9 % tra il 2007 e il 2008 e di altri 5 punti percentuali nel 2009. Tra il 2009 e il PI si è però registrato un netto miglioramento, con un aumento di circa 6 punti percentuali.

Tabella 6

 

2007

2008

2009

PI

Vendite UE (t)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

91

86

92

Fonte:

risposte al questionario

d)    Quota di mercato

(115)

Complessivamente, nel periodo considerato l’industria dell’Unione ha mantenuto la propria quota di mercato. Più precisamente, l’indice è diminuito del 9 % tra il 2007 e il 2008, ma già nel 2009 è risalito di 1 punto e nel PI di altri 7 punti.

Tabella 7

 

2007

2008

2009

PI

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

91

92

99

Fonte:

risposte al questionario dell’industria dell’Unione e stime del denunciante sulla base dei dati Eurostat

e)    Crescita

(116)

Tra il 2007 e il PI, mentre il consumo nell’Unione è diminuito dell’8 %, il volume delle vendite è diminuito dell’8 % e la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile.

f)    Occupazione

(117)

Il numero degli occupati è sceso del 7 % tra il 2007 e il PI. È aumentato leggermente tra il 2007 e il 2008, prima di un forte calo di 10 punti percentuali nel 2009. L’occupazione è però nuovamente aumentata di due punti percentuali nel PI.

Tabella 8

 

2007

2008

2009

PI

Occupati

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

101

91

93

Fonte:

risposte al questionario

g)    Produttività

(118)

La produttività, misurata come produzione (in tonnellate) annua per addetto, è diminuita del 7 % nel periodo considerato. Questo calo rispecchia il fatto che la produzione è diminuita più rapidamente dell’occupazione. Tuttavia, va notato che tra il 2009 e il PI la produttività è aumentata di 8 punti percentuali, il tasso d’aumento della produzione essendo stato superiore a quello dell’occupazione.

Tabella 9

 

2007

2008

2009

PI

Produttività (t/addetto)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

91

85

93

Fonte:

risposte al questionario

h)    Fattori che incidono sui prezzi di vendita

(119)

Nel corso del periodo considerato i prezzi medi di vendita dei produttori dell’Unione sono aumentati del 15 % circa. Il prezzo medio è aumentato nel 2008 e nel 2009 (rispettivamente dell’8 % e del 10 %), per poi diminuire lievemente durante il PI di 3 punti percentuali. In generale, i prezzi dei concentrati di proteine di soia dipendono fortemente dai costi delle principali materie prime (semi o fiocchi di soia) e dell’energia, che insieme rappresentano una quota rilevante del costo di fabbricazione. È da notare che il mercato dei semi di soia è volatile e caratterizzato da notevoli fluttuazioni annuali o perfino mensili.

(120)

Date le notevoli variazioni dei prezzi di vendita tra i vari tipi del prodotto in esame, l’evoluzione dei prezzi medi di vendita deve essere considerata con cautela, perché ogni variazione del prezzo medio è fortemente influenzata da ogni cambiamento nel mix di prodotti.

Tabella 10

 

2007

2008

2009

PI

Prezzo unitario sul mercato UE (EUR/t)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

108

118

115

Fonte:

risposte al questionario

i)    Entità del margine di dumping

(121)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dalla RPC, l’impatto dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione non può essere considerato trascurabile.

j)    Scorte

(122)

Il livello delle scorte finali è rimasto nel complesso stabile tra il 2007 e il PI. Va osservato che le scorte rappresentano una piccola parte della produzione annua e quindi l’importanza di questo indicatore ai fini dell’analisi del pregiudizio è limitata.

Tabella 11

 

2007

2008

2009

PI

Scorte finali (t)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

90

110

99

Fonte:

risposte al questionario

k)    Salari

(123)

Il costo annuo del lavoro è aumentato del 7 % tra il 2007 e il PI. È aumentato del 5 % tra il 2007 e il 2008 per poi diminuire di 2 punti nel 2009 e in seguito aumentare di 4 punti nel PI.

Tabella 12

 

2007

2008

2009

PI

Costo annuo del lavoro (EUR)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

105

103

107

Fonte:

risposte al questionario

l)    Redditività e utile sul capitale investito

(124)

Durante il periodo considerato la redditività delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato UE, espressa in percentuale delle vendite nette, è stata molto fluttuante. Mentre nel 2007 e nel 2009 l’industria dell’Unione ha realizzato profitti, nel 2008 e nel PI ha subito perdite. L’oscillazione della redditività può essere una conseguenza delle fluttuazioni del mercato dei semi di soia.

Tabella 13

 

2007

2008

2009

PI

Redditività UE (% delle vendite nette)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

–89

10

–45

Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

– 160

–9

– 109

Fonte:

risposte al questionario

(125)

L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività.

m)    Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(126)

Il flusso di cassa netto risultante dalle attività operative ha subito durante il periodo considerato notevoli fluttuazioni. Positivo nel 2007, è diventato negativo nel 2008 e dopo un miglioramento nel 2009 è tornato negativo nel PI. Nel complesso, il flusso di cassa ha seguito all’incirca l’andamento della redditività.

(127)

Non sono emerse indicazioni di difficoltà per l’industria dell’Unione di reperire capitali, in particolare per il fatto che essa fa parte di un gruppo più ampio.

Tabella 14

 

2007

2008

2009

PI

Flusso di cassa (EUR)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

–93

24

–7

Fonte:

risposte al questionario

n)    Investimenti

(128)

Gli investimenti annui nella produzione del prodotto simile sono aumentati del 4 % tra il 2007 e il 2008 e di altri 29 punti percentuali nel 2009. Sono diminuiti leggermente di 5 punti nel PI. Nel complesso, gli investimenti sono aumentati del 28 % nel periodo considerato.

Tabella 15

 

2007

2008

2009

PI

Investimenti netti (EUR)

Dati commerciali riservati

Indice (2007 = 100)

100

104

133

128

Fonte:

risposte al questionario

5.   CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO

(129)

Dall’analisi dei dati emerge che, nel complesso, l’industria dell’Unione ha subito nel corso del periodo considerato una diminuzione della produzione, dell’utilizzazione della capacità, delle vendite, dell’occupazione e della produttività. Inoltre, sono aumentati i costi salariali.

(130)

Questo quadro negativo è attenuato dal fatto che la maggior parte di questi indicatori ha registrato un andamento positivo tra il 2009 e il PI (2010). In particolare, tra il 2009 e il 2010 (PI) si è avuto un aumento del 9 % della produzione e dell’utilizzo della capacità; le vendite UE e la quota di mercato sono aumentate rispettivamente di 6 e 7 punti percentuali; l’occupazione è cresciuta di due punti e la produttività di 8 punti.

(131)

Inoltre, nel periodo considerato la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta nel complesso stabile. È calata nel 2008, ma già nel 2009 è tornata ad aumentare e nel 2010 ha raggiunto un livello vicino a quello del 2007.

(132)

La redditività, come pure l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa (entrambi strettamente collegati alla redditività), danno un’immagine contrastata della situazione economica dell’industria dell’Unione. Se nel complesso (tra il 2007 e il PI) diminuiscono, presentano anche notevoli oscillazioni ed evidenziano il carattere volatile del mercato.

(133)

Gli investimenti netti sono sensibilmente aumentati tra il 2007 e il 2009 (del 33 %) e hanno conosciuto soltanto un lieve calo (di 5 punti percentuali) nel 2010 (PI).

(134)

Inoltre, il livello reale delle perdite subite dall’industria dell’Unione durante il PI è relativamente basso.

(135)

Alla luce di quanto precede, si è concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio. Tuttavia, data l’entità relativamente insignificante delle perdite reali subite dall’industria dell’Unione nel PI, e dato che verso la fine del periodo considerato si sono osservati segni di ripresa, il pregiudizio non può essere considerato grave ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(136)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che il pregiudizio in questo caso dovrebbe essere considerato grave perché in altri casi presentanti circostanze ritenute simili (ossia tendenze positive osservate verso la fine del periodo considerato) (11) le conclusioni erano state diverse. Il denunciante ha anche sostenuto che guardare all’ultima parte del periodo considerato e trarre conclusioni dai segni di ripresa osservati in tale periodo è incompatibile con le norme dell’OMC (12).

(137)

A tale riguardo, va osservato che ogni caso deve essere valutato in base alle sue particolarità. In questo caso, non soltanto l’inchiesta ha accertato chiari segni di ripresa dell’industria dell’Unione verso la fine del periodo considerato, ma l’ampiezza della tendenza negativa è stata relativamente limitata. Ad esempio, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta nel complesso stabile e relativamente elevata, l’utilizzazione della capacità è diminuita leggermente ma si è mantenuta a un livello superiore all’80 % e gli investimenti sono aumentati. Invece, nel caso dell’acido ossalico (13), l’industria dell’Unione, per esempio, nel PI ha visto diminuire del 9 % la sua quota di mercato rispetto al primo anno del periodo dell’inchiesta relativa al pregiudizio (14). Nel caso dell’acido citrico (15) si è avuta un’analoga perdita di quota di mercato e gli investimenti sono diminuiti (16).

(138)

Per quanto riguarda gli obblighi OMC, la citata relazione del panel si riferisce ad una situazione completamente diversa, in cui l’autorità che ha svolto l’inchiesta ha analizzato solo dati parziali relativi a 6 mesi di ciascuno dei tre anni consecutivi e ha basato le sue conclusioni su questa analisi incompleta. La situazione in questo caso è ovviamente diversa, in quanto l’analisi del pregiudizio è basata su dati annuali completi relativi a quattro anni consecutivi e inoltre mette l’accento sul fatto che prima della fine di quel periodo di quattro anni si è registrato in molte delle tendenze analizzate uno sviluppo positivo rispetto all’anno precedente il PI.

(139)

In considerazione di quanto sopra, si conclude in via definitiva che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è da considerare grave ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   INTRODUZIONE

(140)

Ferma restando la conclusione relativa all’assenza di pregiudizio grave e nell’ipotesi che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione potesse essere considerato grave, la Commissione ha esaminato il potenziale nesso di causalità.

(141)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia stato causato dalle importazioni in dumping dal paese interessato. Sono stati inoltre analizzati anche i fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, per evitare che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle importazioni in dumping.

2.   EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI IN DUMPING

(142)

Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate complessivamente del 15 % tra il 2007 e il PI e la quota di mercato corrispondente è cresciuta del 25 %, nonostante la contrazione della domanda sul mercato dell’Unione. Questi sviluppi sono in generale coincisi con il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. Mentre l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere la sua quota di mercato, le importazioni cinesi hanno guadagnato oltre 5 punti percentuali.

(143)

Sembrerebbe quindi, a prima vista, che vi sia un nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(144)

Tuttavia, un’analisi più dettagliata degli effetti delle importazioni in dumping sulla situazione dell’industria dell’Unione non sembra indicare una chiara correlazione. Ad esempio, mentre le importazioni dalla RPC tra il 2007 e il 2008 non sono quasi aumentate (considerando 101) e il loro prezzo cif è aumentato del 48 % (considerando 103), nel 2008 l’industria dell’Unione ha subito perdite significative e perso una parte della sua quota di mercato. Per contro, mentre tra il 2008 e il 2009 le importazioni cinesi sono aumentate del 26 % e il loro prezzo cif è diminuito di 11 punti percentuali, l’industria dell’Unione ha mantenuto la sua quota di mercato e recuperato le perdite del 2008. Anche tra il 2009 e il PI, mentre le importazioni dalla RPC hanno mantenuto la loro presenza sul mercato dell’Unione, la situazione dell’industria dell’Unione è nettamente migliorata, come si è detto sopra nell’analisi del pregiudizio.

(145)

Questa assenza di correlazione tra le importazioni dalla RPC e le tendenze degli indicatori di pregiudizio lascia chiaramente pensare che altri fattori possano aver contribuito a causare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La questione sarà esaminata più avanti.

3.   EFFETTI DI ALTRI FATTORI

(146)

Gli altri fattori esaminati in relazione al nesso di causalità sono: i) la contrazione della domanda dell’Unione, probabilmente in parte legata alla crisi finanziaria ed economica degli anni 2008-2009 e ii) la volatilità del mercato dei semi di soia.

i)   Contrazione della domanda dell’Unione, probabilmente in parte legata alla crisi finanziaria ed economica del 2008-2009

(147)

Nel periodo considerato si è osservato un calo del consumo nell’Unione dell’8 % tra il 2007 e il 2010 (PI). L’andamento di molti dei fattori di pregiudizio segue sostanzialmente quello del consumo. Ad esempio, tra i due periodi il volume delle vendite dell’industria UE è diminuito dell’8 %, l’occupazione è scesa del 7 % e la produttività anch’essa del 7 %. È quindi chiaro che la contrazione della domanda, quale che ne sia stata la causa, è stata uno dei principali fattori che hanno determinato l’evoluzione della situazione dell’industria dell’Unione.

(148)

Anche se la causa della contrazione della domanda non è direttamente rilevante per l’analisi del nesso di causalità, è probabile che questa contrazione sia stata causata, almeno in parte, dalla crisi finanziaria ed economica. A questo riguardo, si osserva che la domanda è diminuita soprattutto tra il 2008 e il 2009. Data la coincidenza temporale, il calo di 8 punti percentuali tra il 2008 e il 2009 è con ogni probabilità collegato alla crisi economica. Si può dunque sostenere che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalla crisi economica e dal conseguente calo della domanda.

(149)

Va anche notato che Solae Belgium riconosce nella sua relazione annuale del 2009 che la diminuzione dei redditi delle attività finanziarie causata dalla crisi finanziaria ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell’impresa.

(150)

Si ricorda inoltre che tra il 2009 e il PI la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata e che questo miglioramento coincide chiaramente con la ripresa economica generale.

(151)

Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che la contrazione della domanda, probabilmente causata in parte dalla crisi economica, sia stata una causa importante del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(152)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che non è stata la crisi economica e finanziaria a causare il pregiudizio, ma non ha addotto alcun argomento convincente al riguardo e si è limitato a far riferimento ad alcuni altri casi (17) in cui le conclusioni sono state diverse.

(153)

A questo proposito, si ricorda che ciascun caso deve essere valutato tenendo conto delle sue specificità. In questo particolare caso resta il fatto che, mentre non c’è una chiara correlazione tra le importazioni in dumping e la situazione dell’industria dell’Unione, la contrazione della domanda, probabilmente in parte causata dalla crisi economica, ha contribuito alla difficile situazione dell’industria dell’Unione. Di fatto, come si è già detto, questo è stato esplicitamente riconosciuto, almeno in una certa misura, nella relazione annuale di Solae Belgium del 2009.

(154)

Si possono tuttavia osservare importanti differenze tra i casi cui fa riferimento il denunciante e il presente caso. Alcune di queste differenze sono elencate nei considerando che seguono.

(155)

Nel caso dell’acido ossalico (18), se è vero che alcuni indicatori hanno avuto un’evoluzione positiva tra il 2009 e il PI, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita, mentre nel presente caso è cresciuta quasi fino a raggiungere il livello del 2007 (19). Inoltre, nel caso dell’acido ossalico non si osserva un’assenza di correlazione da un anno all’altro tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e le tendenze degli indicatori di pregiudizio, che è caratteristica del presente caso. Anche gli andamenti della redditività sono diversi. In particolare, nel presente caso la redditività fluttua notevolmente e il mercato è altamente volatile.

(156)

Nel caso dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta (20), la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita ogni anno, complessivamente di 12 punti percentuali (21). Contemporaneamente, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata costantemente di anno in anno, complessivamente di 12,4 punti percentuali (22). Nel presente caso, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata fino al 2009 per poi decrescere tra il 2009 e il PI. Contemporaneamente, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita già nel 2008 per poi risalire quasi fino al livello del 2007.

(157)

Nel caso dei prodotti in fibra di vetro (23), la quota di mercato delle importazioni in dumping è aumentata costantemente di anno in anno, complessivamente di 6,3 punti percentuali (24).

(158)

Nel caso delle piastrelle di ceramica (25), la quota di mercato delle importazioni in dumping è cresciuta costantemente (26). Inoltre, l’evoluzione delle scorte è stata molto diversa. Nel caso delle piastrelle di ceramica l’aumento delle scorte è stato un fattore di pregiudizio significativo (27). Infine, l’inchiesta relativa al caso delle piastrelle di ceramica ha dimostrato che, nonostante la ripresa nel settore edilizio, gli indicatori dell’industria dell’Unione hanno continuato a far registrare una tendenza negativa (28).

(159)

Infine, nel caso degli alcoli grassi (29), l’andamento degli indicatori di pregiudizio tra il 2009 e il PI è stato diverso da quello del presente caso (per esempio l’occupazione è diminuita) (30) e il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping sono aumentati tra il 2009 e il PI (31).

(160)

Di conseguenza, la tesi del denunciante deve essere respinta.

ii)   Volatilità del mercato dei semi di soia

(161)

È stato osservato sopra che la redditività dell’industria dell’Unione oscilla notevolmente e indica il carattere volatile del mercato.

(162)

Questa volatilità è strettamente collegata alle fluttuazioni sul mercato delle materie prime. Il mercato a pronti della principale materia prima, i semi di soia, è caratterizzato tradizionalmente da significative fluttuazioni mensili e annuali (32), mentre i prezzi del prodotto finale, i concentrati di proteine di soia, tendono ad essere piuttosto stabili (poiché si basano su contratti a lungo termine). Di conseguenza, il livello di redditività per il prodotto oggetto dell’inchiesta è fortemente dipendente dalla situazione del mercato dei semi di soia.

(163)

Al riguardo, si osserva che nel 2008 c’è stato un forte aumento del prezzo dei semi di soia, che si è ripercosso sulla redditività e sulla situazione generale dell’industria dell’Unione. Il denunciante stesso ha riconosciuto che le difficoltà incontrate nel 2008 sono in parte dovute al rialzo del prezzo dei semi di soia.

(164)

Tenuto conto di quanto precede, appare chiaro che anche la volatilità del mercato dei semi di soia ha contribuito in modo determinante al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(165)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che la volatilità dei prezzi dei semi di soia non poteva infirmare il nesso di causalità, e aveva avuto un’incidenza solo sulle perdite del 2008. A sostegno di questa affermazione non è stata però fornita alcuna prova.

(166)

Si osserva che l’aumento del prezzo dei semi di soia coincide con la difficile situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e che, poiché il prezzo elevato dei semi di soia è stato considerato la causa principale delle perdite del 2008, non vi è alcuna ragione particolare di considerare diversamente le perdite del 2010, che coincidono con un altro aumento del prezzo dei semi di soia.

(167)

Di conseguenza, l’argomento del denunciante deve essere respinto.

4.   CONCLUSIONI RELATIVE AL NESSO DI CAUSALITÀ

(168)

Altri fattori, in particolare la contrazione della domanda (probabilmente in parte causata dalla crisi economica del 2008/2009) e il carattere volatile del mercato della materia prima principale hanno contribuito in misura rilevante a causare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(169)

Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio grave, poiché questi altri fattori infirmano il nesso di causalità non si può concludere che il pregiudizio sia stato causato dalle importazioni in dumping dalla RPC.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

(170)

Essendosi concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio che può essere considerato grave e che in ogni caso altri fattori infirmano il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio, non è necessario esaminare l’interesse dell’Unione.

G.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(171)

Sulla base delle conclusioni raggiunte circa l’assenza di un pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione e l’assenza di un nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di base il procedimento deve essere chiuso senza l’istituzione di misure.

(172)

Tutte le parti interessate sono state informate delle conclusioni finali e dell’intenzione di chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate sono state prese in considerazione, ma non hanno modificato le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU C 121 del 19.4.2011, pag. 71.

(3)  Nonostante il suo rapporto con un gruppo di produttori esportatori cinesi, il denunciante è considerato un produttore dell’Unione, specie perché i dati disponibili indicano che le esportazioni verso l’UE di tale gruppo UE sono molto limitate.

(4)  Per informazione, si osserva che il richiedente B è collegato al denunciante.

(5)  Relazione dell’organo di appello dell’OMC del 15 luglio 2011, WT/DS397/AB/R, Comunità europee — Misure antidumping definitive su taluni elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina.

(6)  Cfr. la citata relazione dell’organo d’appello del 15 luglio 2011, considerando 319.

(7)   GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

(8)   GU L 118 del 19.5.2000, pag. 6.

(9)   GU L 209 del 17.8.2011, pag. 24.

(10)   GU L 323 del 10.12.2009, pag. 48.

(11)  Il denunciante cita in particolare i casi delle importazioni di acido ossalico dall’India e dalla Cina (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1) e di acido citrico dalla Cina (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13).

(12)  Il denunciante menziona la relazione finale del panel nel caso WT/DS331/R Messico — dazi antidumping sulle importazioni di tubi di acciaio dal Guatemala.

(13)   GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1.

(14)  Cfr. regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1, considerando 77.

(15)   GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1.

(16)  Cfr. regolamento (CE) n. 488/2008 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio, (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13), considerando 68 e 72.

(17)  Importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9); di acido ossalico dall’India e dalla RPC (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1); di prodotti in fibra di vetro dalla RPC (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1); di piastrelle di ceramica dalla RPC (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5).

(18)   GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1.

(19)  Ibidem, considerando 75.

(20)   GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.

(21)  Ibidem, considerando 75.

(22)  Ibidem, considerando 66.

(23)   GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1.

(24)  Ibidem, considerando 64.

(25)   GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5.

(26)  Ibidem, considerando 73.

(27)  Ibidem, considerando 93-95 e 125.

(28)  Ibidem, considerando 124.

(29)   GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 47.

(30)  Ibidem, considerando 85.

(31)  Ibidem, considerando 70.

(32)  Dati pubblici (cfr. ad esempio: http://www.indexmundi.com) mostrano che le variazioni mensili del prezzo dei semi di soia possono essere dell’ordine del ± 15 %.