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27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/90 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2012
relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base
[notificata con il numero C(2012) 4169]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/340/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 13 bis,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l’articolo 19,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l’articolo 33,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le ispezioni ufficiali in campo delle colture sono indispensabili ai fini della certificazione delle sementi di base e delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base. Nel caso delle sementi certificate è stata tuttavia ammessa qualche tempo fa la possibilità di scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale. |
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(2) |
Anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base la possibilità di scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale potrebbe costituire un’alternativa migliore rispetto alla prescrizione di ispezioni ufficiali in campo. È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo al fine di valutare tale alternativa. |
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(3) |
Tenendo conto dell’esperienza acquisita con le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi certificate, è opportuno effettuare l’esperimento applicando le stesse disposizioni adottate per le sementi certificate, al fine di verificare se tali disposizioni siano idonee per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base. |
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(4) |
È necessario esonerare gli Stati membri che partecipano all’esperimento dagli obblighi inerenti alle ispezioni ufficiali in campo previsti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. |
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(5) |
È opportuno che gli Stati membri partecipanti riferiscano ogni anno in merito all’esperimento. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
A livello dell’Unione è organizzato un esperimento temporaneo finalizzato a verificare, per quanto riguarda la certificazione di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, se la possibilità di scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale, condotte conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, possa costituire un’alternativa migliore rispetto alle ispezioni ufficiali in campo e se le stesse disposizioni previste in merito alla certificazione delle sementi certificate possano applicarsi alle sementi di base e alle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base.
Scopo dell’esperimento è decidere se, per quanto concerne le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, la prescrizione di ispezioni ufficiali in campo possa essere sostituita dalla prescrizione di ispezioni ufficiali in campo o di ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale per quanto riguarda le disposizioni di cui ai seguenti articoli e allegati:
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a) |
articolo 2, paragrafo 1, punto B.1, lettera d), articolo 14 bis, lettera a), e allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE; |
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b) |
articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, lettera c), articolo 2, paragrafo 1, punto D.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto D.2, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, punto D.3, lettera c), articolo 14 bis, lettera a), e allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE; |
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c) |
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 21, lettera a), e allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE; |
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d) |
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 35, lettera a), e allegato I, punto 2, della direttiva 2002/55/CE; |
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e) |
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2), punto iii), articolo 18, lettera a), e allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE. |
Articolo 2
Ispettori che effettuano le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale
Gli Stati membri partecipanti si assicurano che gli ispettori che effettuano le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale adempiano alle seguenti condizioni:
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a) |
possiedano le necessarie qualifiche tecniche; |
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b) |
non traggano alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni; |
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c) |
siano stati ufficialmente delegati dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato a effettuare ispezioni sotto sorveglianza ufficiale; tale delega implica, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la sottoscrizione di una dichiarazione d’impegno, scritta, a rispettare le norme che disciplinano le ispezioni ufficiali; |
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d) |
effettuino le ispezioni sotto la supervisione della competente autorità per la certificazione delle sementi. |
Articolo 3
Ispezioni di colture e di sementi raccolte
1. Gli Stati membri partecipanti si assicurano che le ispezioni di colture e di sementi raccolte soddisfino le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Le colture da ispezionare sono ottenute da sementi sottoposte a controlli ufficiali a posteriori i cui risultati ottemperano alle prescrizioni dell’allegato I delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.
3. Per quanto riguarda gli ortaggi di cui alla direttiva 2002/55/CE, la competente autorità controlla almeno il 20 % delle colture. Per tutte le altre colture tale quota è pari almeno al 5 %. Le seguenti percentuali sono utilizzate per consentire di fissare un livello appropriato di controlli per le categorie di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base: 5 %, 10 %, 15 % e 20 %.
4. Una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale. Gli Stati membri individuano le partite di sementi per le quali sono state condotte ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale.
5. Gli Stati membri che partecipano all’esperimento confrontano le ispezioni ufficiali in campo con quelle dello stesso campo ispezionato sotto sorveglianza ufficiale.
Articolo 4
Partecipazione degli Stati membri
Qualsiasi Stato membro può partecipare all’esperimento.
Gli Stati membri che decidono di partecipare all’esperimento («gli Stati membri partecipanti») ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, indicando le specie, le categorie e le regioni cui si riferisce la loro partecipazione ed eventuali limitazioni.
Gli Stati membri possono decidere in qualsiasi momento di interrompere la partecipazione, informandone la Commissione.
Articolo 5
Esonero
Ai fini dell’esperimento gli Stati membri partecipanti sono esonerati, per quanto riguarda le ispezioni ufficiali in campo di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, dagli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto B.1, lettera d), all’articolo 14 bis, lettera a), e all’allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE, all’articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), all’articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, lettera c), all’articolo 2, paragrafo 1, punto D.1, lettera d), all’articolo 2, paragrafo 1, punto D.2, lettera b), all’articolo 2, paragrafo 1, punto D.3, lettera c), all’articolo 14 bis, lettera a), e all’allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), all’articolo 21, lettera a), e all’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), all’articolo 35, lettera a), e all’allegato I, punto 2, della direttiva 2002/55/CE e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2), punto iii), all’articolo 18, lettera a), e all’allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE.
Articolo 6
Obblighi di comunicazione
1. Per ciascun anno gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto a norma degli articoli 2 e 3.
2. Alla conclusione dell’esperimento, e in ogni caso alla cessazione della loro partecipazione, gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto a norma degli articoli 2 e 3.
Nella relazione possono essere incluse altre informazioni ritenute pertinenti alla luce dello scopo dell’esperimento.
Articolo 7
Durata
L’esperimento inizia il 1o gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2017.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.