13.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2012

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per la Lituania

[notificata con il numero C(2012) 3729]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/303/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2), elenca gli Stati membri e le loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(3)

La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(4)

In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Lituania, l'intero territorio di tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO

Nell'allegato III della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

IE

Irlanda

ES

Spagna

FR

Francia

CY

Cipro

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»