13.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2012
che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per la Lituania
[notificata con il numero C(2012) 3729]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/303/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(2) |
L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2), elenca gli Stati membri e le loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
(3) |
La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(4) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Lituania, l'intero territorio di tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.
ALLEGATO
Nell'allegato III della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:
«CAPITOLO 1
Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
Codice ISO |
Stato membro |
BE |
Belgio |
CZ |
Repubblica ceca |
DK |
Danimarca |
DE |
Germania |
IE |
Irlanda |
ES |
Spagna |
FR |
Francia |
CY |
Cipro |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
NL |
Paesi Bassi |
AT |
Austria |
SI |
Slovenia |
SK |
Slovacchia |
FI |
Finlandia |
SE |
Svezia |
UK |
Regno Unito» |