13.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2012
sulle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra
[notificata con il numero C(2012) 3717]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2012/301/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 13 febbraio 2012 e a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione che la Danimarca intende mantenere le proprie disposizioni nazionali su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che sono più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), oltre il 31 dicembre 2012, vale a dire oltre la data di scadenza dell’autorizzazione concessa con decisione 2007/62/CE della Commissione (2), adottata conformemente all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (ora articolo 114, paragrafo 6, del TFUE). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 842/2006 relativo a taluni gas fluorurati ad effetto serra mira a prevenire e contenere le emissioni di alcuni gas fluorurati contemplati dal protocollo di Kyoto (HFC, PFC e SF6). Esso prevede inoltre un numero limitato di divieti di uso e di immissione in commercio quando esistono a livello comunitario alternative economicamente vantaggiose e quando non è possibile migliorare il contenimento e il recupero. |
(3) |
Il regolamento ha una doppia base giuridica: l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 192, paragrafo 1, del TFUE) per tutte le disposizioni salvo quelle previste dagli articoli 7, 8 e 9, che si basano sull’articolo 95 del trattato CE (ora articolo 114 del TFUE) a causa delle loro implicazioni in materia di libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico CE. |
(4) |
La Danimarca è dotata di disposizioni nazionali riguardanti taluni gas fluorurati ad effetto serra dal 2002, e le ha comunicate alla Commissione con lettera del 2 giugno 2006. Il divieto generale di importazione, vendita e impiego di nuovi prodotti contenenti i gas fluorurati considerati è accompagnato da alcune deroghe specificate nell’allegato I del decreto. Tali deroghe riguardano diverse applicazioni molto particolari e per alcune applicazioni più comuni si basano sul quantitativo di gas ad effetto serra utilizzato nei relativi sistemi. Il divieto non si applica, ad esempio, alle apparecchiature di refrigerazione, alle pompe di calore o agli impianti di condizionamento d’aria con carichi refrigeranti compresi fra 0,15 e 10 kg nonché ai sistemi di refrigerazione a recupero di calore con carico refrigerante pari o inferiore a 50 kg. Beneficiano di una deroga anche i prodotti destinati alle navi e quelli per uso militare nonché l’utilizzazione di SF6 in impianti ad alto voltaggio. L’8 dicembre 2006 la Commissione ha deciso, con riferimento all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE (ora articolo 114, paragrafo 6, del TFUE), di autorizzare la Danimarca a mantenere le disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012. |
(5) |
Dall’adozione della decisione 2007/62/CE, le circostanze che hanno giustificato il mantenimento di disposizioni più rigorose, come stabilito nella decisione, persistono. Il decreto si iscrive in una strategia generale attuata dalla Danimarca ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni nell’ambito del protocollo di Kyoto e dell’accordo sulla ripartizione degli oneri conseguentemente adottato a livello dell’Unione. Nell’ambito di questo accordo, la Danimarca si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 21 % nel periodo 2008-2012, rispetto all’anno di riferimento 1990. Le misure notificate hanno contribuito in modo significativo alla riduzione delle emissioni di HFC in Danimarca. Nelle decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio concernenti gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel rispetto degli impegni comunitari di riduzione di tali emissioni fino al 2020 (3), la Danimarca si è impegnata a ridurle ulteriormente, entro il 2020, del 20 % rispetto ai livelli del 2005. |
(6) |
Le deroghe previste nel decreto, nonché la possibilità di concedere in casi assai specifici esenzioni individuali dal divieto generale, garantiscono la proporzionalità della misura. Inoltre, il decreto riguarda solo le attrezzature nuove e autorizza l’impiego di gas fluorurati per la manutenzione e riparazione di attrezzature esistenti, onde evitare che vengano inutilmente dismesse. |
(7) |
Pur constatando che il decreto comporta alcune implicazioni sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione, le disposizioni sono generali e si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati. Non vi è alcuna prova che le disposizioni nazionali notificate siano state usate, o lo saranno, a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nell’Unione. In considerazione dei rischi per l’ambiente risultanti dall’uso di gas fluorurati, la Commissione ribadisce che le disposizioni nazionali notificate non costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito, in particolare tenendo conto delle conclusioni della recente valutazione circa l’attuazione, gli effetti e l’adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 (4), secondo la quale, per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutta l’Unione, sono necessari ulteriori provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas fluorurati. |
(8) |
La Commissione ritiene che la richiesta della Danimarca, inviata il 13 febbraio 2012, di mantenere in vigore la propria legislazione nazionale, più rigorosa rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006, in materia di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas, è ammissibile. |
(9) |
Inoltre, la Commissione conferma la sua decisione 2007/62/CE, secondo la quale le disposizioni nazionali presenti nel decreto n. 552 del 2 luglio 2002:
La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate. |
(10) |
La Commissione può in qualsiasi momento verificare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte. In particolare, ciò può rivelarsi necessario in caso di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 842/2006 o alla decisione n. 406/2009/CE. Considerando questa possibilità e gli impegni a lungo termine dell’UE e degli Stati membri per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, una limitazione della durata del riconoscimento ad una data specifica non è ritenuta necessaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvate le disposizioni nazionali relative ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra notificate dal Regno di Danimarca alla Commissione con lettera del 13 febbraio 2012, più rigorose rispetto a quelle del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2012
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 130.
(3) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(4) Relazione della Commissione: Applicazione, effetti e adeguatezza del regolamento su taluni gas fluorurati ad effetto serra [regolamento (CE) n. 842/2006], COM(2011) 581 definitivo.